Sentenza 2 luglio 2003
Massime • 2
In tema di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ., la sentenza di condanna al pagamento dell'indennizzo non ha natura costitutiva, in quanto il diritto del depauperato sorge per effetto e dal momento dell'arricchimento altrui; con la conseguenza che per interrompere la prescrizione del diritto non è necessaria la proposizione della domanda giudiziale.
La pretesa avanzata per chiedere l'adempimento di un'obbligazione per convenzione o per contratto non vale ad interrompere la prescrizione dell'azione, successivamente esperita, di arricchimento senza causa, difettando il requisito della pertinenza dell'atto interruttivo all'azione proposta (identificata in base al "petitum" ed alla "causa petendi"), in quanto la richiesta di adempimento contrattuale e quella di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità e non costituiscono articolazioni di una matrice fattuale sostanzialmente unitaria, ma derivano da diritti cosiddetti "eterodeterminati", per la identificazione dei quali, cioè, occorre far riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra loro sensibilmente divergenti sul piano genetico e funzionale.
Commentario • 1
- 1. Ingiustificato arricchimento, domanda nuova, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 gennaio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/2003, n. 10409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10409 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI SIRACUSA, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL QUIRINALE 26, presso l'Avvocato MARIO LIBERTINI rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO TUCCITTO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CURATELA FALLIMENTO MARIA GENOVESE, in persona del Curatore Avvocato Roberto Linares elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 72, presso l'avvocato FILIPPO GARGALLO DI CASTEL LENTINI, rappresentato e difeso dall'avvocato CORRADO PICCIONE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI GENOVESE FRANCESCO EREDI, CURATELA FALLIMENTO ELIO GENOVESE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 218/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 01/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/2002 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Tuccitto che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo, l'inammissibilità o il rigetto degli altri e l'assorbimento del settimo motivo;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14 febbraio 1997, il Tribunale di Siracusa condannava il comune di Siracusa a corrispondere a titolo di indebito arricchimento la somma di L. 55.040.613 all'impresa costruzioni edili Genovesi per i lavori di manutenzione degli stabili comunali effettuati negli anni 1975-1976, in epoca successiva alla scadenza dell'appalto affidatole dall'amministrazione comunale con delibera del 29 marzo 1974. L'impugnazione di quest'ultima è stata respinta dalla Corte di appello di Catania che, con sentenza dell'1^ aprile 1999 ha rilevato:
a)non era fondata l'eccezione di prescrizione del credito avanzata dal comune sul presupposto che la stessa potesse essere interrotta soltanto con la domanda giudiziale non avendo l'azione carattere costitutivo;
b) la prescrizione era stata validamente interrotta dalle richieste di pagamento del corrispettivo per detti periodi, ed a nulla rilevava che mancava la specificazione del titolo negoziale, comprendendo le stesse implicitamente tutti i rapporti obbligatori che a tale soluzione diano causa;
ed essendo inammissibilmente proposta per la prima volta in appello, oltre ad essere infondata, l'eccezione con cui il comune aveva contestato l'ammissibilità di dette istanze perché provenienti dal difensore dell'impresa sfornito di procura;
c) per la medesima ragione dovevano essere dichiarate inammissibili le eccezioni di prescrizione del comune in ordine alle richieste di compenso per i lavori successivi al 18 dicembre 1975 ed agli interessi legali perché anch'esse sollevate per la prima volta in appello;
d) all'azione non era inoltre applicabile il divieto introdotto dall'art. 23 della legge 144 del 1989 che la consente soltanto nei confronti del funzionario che ha ordinato i lavori, perché lo stesso si applica soltanto agli arricchimenti verificatisi successivamente alla legge;
e d'altra parte nel caso il vantaggio per il comune era stato riconosciuto dall'amministrazione essendo stato attestato nello stato finale dei lavori recante un credito a favore dell'impresa di L. 55.040.613. Per la cassazione della sentenza l'amministrazione comunale ha proposto ricorso per 7 motivi;
cui resiste la curatela del fallimento dell'impresa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso il comune di Siracusa, denunciando violazione degli art. 2041, 2908 e 2946 cod. civ. censura la sentenza impugnata per aver attribuito natura non costitutiva alla sentenza che pronuncia l'indebito arricchimento e liquida l'indennizzo al soggetto depauperato, senza considerare che è il giudice a costituire il rapporto sostanziale e ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge;
sicché, retroagendo i suoi effetti al momento della domanda giudiziale, soltanto quest'ultima può rappresentare atto idoneo alla interruzione della prescrizione e non altri atti di messa in mora compiuti dal creditore.
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte, alla quale il Collegio aderisce, in tema di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., la sentenza di condanna al pagamento dell'indennizzo non ha natura costitutiva, in quanto il diritto del depauperato sorge non dal comando del giudice, ma per effetto e dal momento dell'arricchimento altrui, e trova giustificazione nell'esigenza di riparare uno squilibrio che si è manifestato in tale momento (sent. 12493/1997; 517/94; 12779/1993; 11296/93, n. 10433/92; in senso contrario: sent. n. 11061/93). Con la conseguenza che/traendo origine detto diritto dallo spostamento patrimoniale ingiustificato allorché questo si verifica e non al momento in cui la pretesa viene fatta valere in giudizio, per interromperne la prescrizione non è necessaria la relativa domanda giudiziale, ma è sufficiente secondo la regola generale dell'art. 2943 4^ comma cod. civ., qualsiasi atto contenente la chiara volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto: atto che la sentenza impugnata ha ravvisato in ciascuna delle tre lettere inviate dal legale dell'impresa edile Genovese al comune ricorrente nel 1983, 1986 e 1990, perciò ritenendo ciascuna di esse idonea ad interrompere la prescrizione del diritto di credito preteso dall'appaltatore.
Con il secondo motivo, l'amministrazione comunale, deducendo violazione degli art. 2934, 2943, 2946 e 1219 cod. civ., si duole che siano stati attribuiti effetti interruttivi della prescrizione ad un atto di messa in mora del 1983 con cui l'impresa chiedeva il pagamento delle somme contrattualmente dovute con gli interessi moratori previsti dall'art. 35 del Cap. gen. di appalto e la revisione dei prezzi e ad altro atto di messa in mora del 1986 con cui si richiedevano gli interessi moratori, senza considerare che entrambe si riferivano ai corrispettivi derivanti dal contratto di appalto e perciò erano inidonei ad interrompere la prescrizione relativa a crediti diversi da quelli derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto.
Questo motivo è fondato.
La Corte di appello, infatti, pur dando atto che le richieste di pagamento del corrispettivo formulate dall'impresa nelle menzionate lettere contenevano soltanto un generico riferimento all'importo pecuniario ed agli anni 1975-1976, ha ritenuto egualmente interrotta sia per l'anno 1975, che per l'anno 1976 la prescrizione (relativa, dunque ad entrambi gli anni: cfr. pag. 4 e 6), anche del diritto dell'impresa a percepire l'indennizzo per i lavori di manutenzione eseguiti in tale arco di tempo, in quanto la mancata specificazione del titolo della pretesa non poteva paralizzare l'azione di indebito arricchimento, potendo il creditore dapprima farla valere in base al rapporto obbligatorio che si presume esistente;
e successivamente a titolo di arricchimento ingiustificato posto che la relativa richiesta involge pur essa l'estinzione di un'obbligazione pecuniaria;
comprende implicitamente tutti i rapporti obbligatori che ad essa possano dare causa;
e non abbisogna infine di formule prestabilite, essendo sufficiente che provenga dal creditore e sia diretta al debitore.
Ma così argomentando la sentenza impugnata ha parificato e confuso due principi nettamente distinti sul piano del contenuto e delle finalità perseguite: quello della libertà della forma dell'atto interruttivo e quello della sua pertinenza, e cioè della necessaria correlazione con il diritto che si vuoi far valere. In base al primo principio, posto dall'art. 2943, ult. comma, l'atto di costituzione in mora non è soggetto a requisiti formali, potendo consistere in una qualsiasi richiesta, interpellazione o diffida rivolta al debitore purché risultante da atto scritto che manifesti in modo chiaro ed univoco la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento di un suo diritto. Sicché esso esonera il creditore dall'obbligo di osservare formalità e modalità particolari (a meno che queste non siano richieste da norme speciali), ma non da quello di rivolgere la manifestazione di volontà pur informale all'adempimento di uno specifico diritto di credito. E proprio a siffatto collegamento si riferisce il secondo principio fondato sulla considerazione che l'inerzia del titolare del diritto in questione costituisca il presupposto della relativa prescrizione (art. 2934:
"ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita...") e che conseguentemente, venendo meno detta inazione, resta senza effetto il decorso prescrizionale già iniziato, ma non ancora compiuto con riguardo non all'intera gamma di rapporti giuridici esistenti tra debitore e creditore, ma allo specifico diritto cui l'atto interruttivo (o il riconoscimento del creditore ex art. 2944) ha attribuito nuova vitalità.
Da qui le ripetute affermazioni di questa Corte, anche a sezioni unite (Cass. 16063/2001; 4612/2001; 9594/2000; sez. un. 1049/1997), che non ogni domanda ha effetto interruttivo della prescrizione, ma soltanto quella con cui l'attore chiede il riconoscimento e la tutela giuridica del diritto del quale si eccepisca poi la prescrizione;
e che di conseguenza, il termine di prescrizione dell'azione di arricchimento senza causa non può ritenersi utilmente interrotto da atti posti in essere per altre liti, aventi diversa "causa petendi" e diverso "petitum", poiché gli atti interruttivi devono risultare pertinenti all'azione proposta. Pertanto, la pretesa avanzata per chiedere l'adempimento di un'obbligazione per convenzione o per contratto non vale ad interrompere la prescrizione dell'azione, successivamente esperita, di arricchimento senza causa, con la quale si chiede, peraltro, un bene giuridico diverso dal corrispettivo pattuito: posto che la richiesta di indennizzo per l'arricchimento ingiustificato e quella di adempimento contrattuale si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità, e non costituiscono, ciascuna di esse, articolazione di una matrice fattuale sostanzialmente unitaria;
ma derivano da diritti cosiddetti "eterodeterminati", per la identificazione dei quali occorre, cioè, far riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra loro sensibilmente divergenti sul piano genetico e funzionale. E neppure, quindi, la prescrizione del diritto all'indennizzo sudetto può essere interrotta da atti di costituzione in mora riferentesi alle obbligazioni derivanti da uno specifico contratto intercorso tra le parti ne', a maggior ragione a pretese che, come la richiesta degli speciali interessi previsti dagli art. 35 e 36 del Cap. gen. appr. con d.p.r. 1063 del 1962, trovano esclusivamente in quest'ultimo la loro fonte genetica necessaria (Cass. 915/1998; 1863/1997; sez. un. 1049/1997 cit.). D'altra parte, le Sezioni Unite di questa Corte, con riferimento al riconoscimento del diritto da parte di colui contro cui lo stesso è fatto valere, costituente, secondo il disposto dell'art. 2944 cod. civ. altra causa di interruzione della prescrizione (questa volta pur se perdura l'inazione del creditore) hanno ritenuto (sent. 485/1999) che detto atto, ove abbia per oggetto una pretesa indennitaria, conserva la sua efficacia interruttiva della prescrizione della diversa richiesta di risarcimento del danno soltanto se tra le parti sussista (e/o rimanga) una sola situazione giuridica tutelabile, costituita appunto da quest'ultimo diritto:
posto che in tal caso nel momento in cui di diritto all'indennizzo non può più parlarsi perché è invece integrata la fattispecie di illecito, l'erronea qualificazione attribuita alla somma che si riconosce di dover versare non vale a togliere significato a tale riconoscimento, non più riferibile ad un diritto ontologicamente e casualmente diverso quale il diritto all'indennizzo, poiché siffatto diritto più non sussiste, residuando soltanto quello al risarcimento del danno.
Laddove l'indubbia differenza tra obbligazione indennitaria ed obbligazione (risarcitoria, ovvero) contrattuale, ricorrente nella specie diviene, come hanno precisato le Sezioni Unite, determinante ove le due obbligazioni concorrano;
ed in tal caso torna ad applicarsi esclusivamente il principio secondo cui l'interruzione degli atti, ai quali i codice civ. attribuisce tale effetto presuppone la loro riferibilità al diritto di cui è stata eccepita l'estinzione per inerzia del titolare. Per cui, questo principio è stato disapplicato dalla Corte di appello anche sotto il profilo ora esaminato, una volta che entrambe le parti hanno concordamente dedotto (pag. 2 del ricorso e 2 del controric.) che all'epoca degli atti di messa in mora, l'impresa Genovese era astrattamente titolare di diverse pretese creditorie, avendo stipulato con l'amministrazione comunale un contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli stabili comunali nell'anno 1974 ed eseguito i lavori sudetti anche per gli anni 1975 e (parte del) 1976; e che dopo detti atti aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo di condanna del comune al pagamento dei corrispettivi richiesti, poi revocato dal Tribunale di Siracusa a seguito dell'opposizione proposta dall'ente pubblico, con sentenza n. 204 del 1995: perciò configurandosi la seconda delle fattispecie esaminate dalle Sezioni Unite.
Dichiarati, pertanto, assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania che si atterrà ai principi esposti e provvedere al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2003