Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/2003, n. 10409
CASS
Sentenza 2 luglio 2003

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In tema di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ., la sentenza di condanna al pagamento dell'indennizzo non ha natura costitutiva, in quanto il diritto del depauperato sorge per effetto e dal momento dell'arricchimento altrui; con la conseguenza che per interrompere la prescrizione del diritto non è necessaria la proposizione della domanda giudiziale.

La pretesa avanzata per chiedere l'adempimento di un'obbligazione per convenzione o per contratto non vale ad interrompere la prescrizione dell'azione, successivamente esperita, di arricchimento senza causa, difettando il requisito della pertinenza dell'atto interruttivo all'azione proposta (identificata in base al "petitum" ed alla "causa petendi"), in quanto la richiesta di adempimento contrattuale e quella di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità e non costituiscono articolazioni di una matrice fattuale sostanzialmente unitaria, ma derivano da diritti cosiddetti "eterodeterminati", per la identificazione dei quali, cioè, occorre far riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra loro sensibilmente divergenti sul piano genetico e funzionale.

Commentario1

  • 1Ingiustificato arricchimento, domanda nuova, sussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 gennaio 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/2003, n. 10409
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10409
Data del deposito : 2 luglio 2003

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