Sentenza 22 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di prove testimoniali, la mancata citazione per l'udienza dei testimoni già ammessi dal giudice non può, per ciò solo, comportare la decadenza dalla prova, salvo che il giudice, ritenendo la stessa superflua, non provveda motivatamente a revocarla.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2008, n. 45450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45450 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 22/10/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 2128
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 21495/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di LL AN, nato a [...] il 14 maggio del 1963;
avverso la sentenza del tribunale di Patti del 24 maggio del 2007;
udita la relazione svolta del Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
IN FATTO
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, con sentenza del 24.05.2007, condannava LL AN alla pena ritenuta di giustizia, quale responsabile, del reato p. e p. dall'art. 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 8 e 10, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di legale rappresentante della ditta "SI LEGNO PIÙ " s.r.l., corrente in Brolo in Via Marina, ometteva di adottare le previste misure di prevenzione, in particolare:
sottoponeva gli operai addetti ai lavori a rischio di caduta dall'alto, in assenza di idonee cinture di sicurezza non essendo presente un ponteggio fino all'altezza utile per i detti lavori;
ometteva di fissare la scala a mano utilizzata per raggiungere il piano di copertura (detta scala peraltro non sporgeva di almeno m. 1,00 oltre il piano servito, come stabilito dalla norma). Avverso tale decisione il difensore dell'imputato, ha proposto appello, convertito in ricorso dalla Corte territoriale, deducendo:
la nullità della sentenza, sia perché era stata dichiarata chiusa l'istruzione senza l'audizione dei testimoni a discarico e senza l'esame dell'imputato che pure erano stati in precedenza ammessi (i testi a discarico non si erano presentati in udienza per fatto imputabile al pubblico ministero il quale era stato onerato della loro citazione), sia per la contraddittorietà della motivazione. Nel merito deduce l'infondatezza della contestazione poiché l'ispettore aveva verificato l'esatto adempimento delle prescrizioni. IN DIRITTO
Il ricorso è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione. La doglianza relativa all'infondatezza della contestazione, per avere l'ispettore verificato l'esatto adempimento delle prescrizioni imposte, va respinta perché il contravventore, anche se ha adempiuto le prescrizioni che gli erano state imposte dall'organo di vigilanza, come risulta dalla sentenza impugnata, non ha pagato la relativa sanzione nei termini stabiliti. In tema di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, per la realizzazione dell'effetto estintivo previsto dal D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 24 il contravventore deve eliminare la violazione secondo le modalità prescritte dall'organo di vigilanza nel termine assegnatogli e poi provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di giorni 30. Il mancato rispetto anche di una sola delle due citate condizioni impedisce la realizzazione dell'effetto estintivo, a nulla rilevando che la previsione del termine per il pagamento non sia accompagnata da una esplicita sanzione di decadenza, atteso che la sua mancata previsione discende dalla natura della stessa di precondizione negativa dell'azione penale. (Cass. 12994 del 2005;
40576 del 2002).
L'omesso esame dell'imputato non determina alcuna nullità e non viola il diritto di difesa perché il prevenuto può sempre rendere dichiarazioni spontanee (cfr. Cass. nn. 9628 del 1998 n. 9712 del 1996); peraltro, nel nostro sistema processuale, l'imputato, con il consenso all'esame, non perde la sua qualità per divenire testimone volontario obbligato a dire la verità.
La decisione di questa Corte n. 40811 del 2004, citata dal ricorrente, pur inquadrando l'omesso esame dell'imputato tra le nullità assolute di cui all'art. 178 c.p.p., lett. c), la ritiene comunque sanata se non dedotta dopo l'escussione dei testimoni d'accusa allorché cioè in base all'art. 150 disp. att. è previsto l'esame dell'imputato. Nella fattispecie essa si è sanata perché non è stata comunque dedotta nei termini.
Nel resto l'impugnazione è fondata e più precisamente è fondata con riferimento alla mancata assunzione dei testimoni a discarico, in tale censura ritenuta assorbita la deduzione, peraltro generica, relativa alla contraddittorietà della motivazione. Come risulta dal fascicolo, che questa Corte può esaminare essendo stata dedotta una nullità processuale, all'udienza del 24 maggio del 2007, il giudice, avendo rilevato che i testimoni già ammessi, i quali in base ad un precedente provvedimento avrebbero dovuto essere citati dal pubblico ministero e non dal difensore, non erano comparsi, ha dichiarato chiusa l'istruzione dibattimentale senza revocare la precedente ordinanza ammissiva della prova testimoniale, in tal modo violando il quarto comma dell'art. 495 c.p.p., comma 4. Tale norma dispone, infatti, che il giudice, dopo avere sentito le parti, può revocare con ordinanza(che ovviamente deve essere motivata) le prove già ammesse allorché risultino superflue. Nel caso in esame, come sopra precisato, il giudice non ha sentito le parti sull'opportunità di revocare le prove già ammesse e non si è esplicitamente pronunciato sulla revoca stessa. D'altra parte le ragioni della superfluità della prova non risultano enunciate neppure con la sentenza che ha definito il giudizio. Tale enunciazione esplicita si imponeva anche perché l'imputato non era decaduto dal diritto di fare assumere i testimoni da lui indicati e già ammessi dal giudice per il semplice fatto che il pubblico ministero, formalmente onerato della citazione, a tanto non aveva provveduto, in quanto la mancata citazione dei testimoni non determina automaticamente la decadenza dalla prova, a meno che non si tratti di prova superflua, ex art. 495 c.p.p., comma 4^. Pertanto, l'omessa citazione dei testi, peraltro da parte del Pubblico Ministero onerato, non esplicava alcuna incidenza in ordine ai criteri di ammissione della prova, mentre l'eventuale irrilevanza di essa avrebbe dovuto essere motivata. (Cass. n. 30889 del 2005; n. 38669 del 2005; n. 5603 del 2000). Alla stregua delle considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata con rinvio al tribunale di Patti per carenze motivazionali in ordine alla revoca della prova già ammessa. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la questione e stabilire se procedere o no all'escussione dei testimoni già ammessi, indicando, nell'ipotesi negativa, le ragioni della superfluità della testimonianza.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 623 c.p.p.. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Patti. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2008