Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2005, n. 13500
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Sentenza 28 gennaio 2005

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In tema di reati contro la libertà sessuale dei minori, l'attività di contrasto attraverso un agente provocatore non può essere espletata per accertare elementi di prova in ordine al reato di cui all'art. 600 quater cod.pen. (detenzione di materiale pedopornografico), sì che gli elementi di prova così acquisiti sono inutilizzabili e tale inutilizzabilità è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche durante la fase delle indagini preliminari. Di conseguenza, l'eventuale sequestro probatorio del materiale pedopornografico è illegittimo in quanto non si può affermare la sussistenza del "fumus delicti" in base ad un risultato investigativo inutilizzabile. (Nel caso di specie, la polizia giudiziaria di propria iniziativa, e senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria, aveva svolto attività di contrasto sottocopertura, stipulando un contratto di accesso ed iscrizione ad un sito pedopornografico, procurandosi in tal modo alcune immagini pedopornografiche commercializzate nella rete informatica)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2005, n. 13500
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13500
    Data del deposito : 28 gennaio 2005

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