Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 maggio 1976 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 maggio 2006 |
Commentari • 12
- 1. Avvocato Professore Venezia MestreLorenzo Saviane · https://www.gianlucasicchiero.it/articoli-e-sentenze/ · 22 luglio 2025
Legge n. 89 del 16 febbraio 1913 (legge notarile aggiornata) Di seguito è trascritta interamente la legge n. 89/1913 (anche detta legge notarile) aggiornata al 2025, facilmente consultabile e copiabile per l'utilizzo di tutti i giorni. Le note di aggiornamento sono tutte riportate, ma se già trascritta successivamente sarà solo richiamata nel testo di legge. Titolo 1 Disposizioni generali Art. 1 I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti. Ai notai è concessa anche la facoltà di: 1° sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 58
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 28/12/2025, n. 34320Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 8128-2025 proposto da: AL RE, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCA ND e IO TA UC giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI CREMONA E CREMA, rappresentato e difeso dagli avvocati REMO DANOVI e AT ZI, giusta procura in calce al controricorso; Civile Sent. Sez. 2 Num. 34320 Anno 2025 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CRISCUOLO MAURO Data pubblicazione: 28/12/2025 Ric. 2025 n. 8128 sez. S2 - ud. 18-12-2025 -2- – controricorrente – avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di MILANO n. 3508/2024, depositata il 20 dicembre 2024; lette le memorie della ricorrente; udita la relazione della causa svolta nella …Leggi di più...
- art. 26 d.lgs. 150/2011·
- art. 31 legge notarile·
- art. 158 legge notarile·
- dispensa per rinuncia·
- art. 144 legge notarile·
- art. 28 legge notarile·
- art. 18 febbraio 1983 n. 45·
- art. 2699 c.c.·
- art. 138 legge notarile·
- art. 147 legge notarile·
- art. 1 legge notarile·
- cessazione materia del contendere·
- procedimento disciplinare notarile·
- art. 30 legge notarile
Versioni del testo
- Art. 1. Concorso per trasferimento ((I posti notarili vacanti vengono messi quadrimestralmente a concorso per titoli fra i notai in esercizio.
Entro i mesi di gennaio, maggio e settembre deve venir pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia l'avviso del concorso con l'elenco dei posti notarili resisi vacanti nel quadrimestre precedente e dei posti dei quali e' prevista la vacanza nel quadrimestre in corso per cessazione delle funzioni notarili per raggiunti limiti di eta' da parte del titolare.
I concorrenti devono trasmettere o presentare al Ministero di grazia e giustizia, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente, la domanda e i documenti utili ai fini della decisione del concorso e la quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di L. 5.000 per ciascun posto richiesto))
I concorrenti a piu' sedi messe a concorso con lo stesso avviso devono indicare, con dichiarazione inserita nelle stesse domande di trasferimento o in atto separato, l'ordine di preferenza delle sedi richieste. La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta l'esclusione dai concorsi.
Il trasferimento e' disposto, a norma degli articoli seguenti, rispettando le indicazioni di preferenza fatte dai concorrenti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
Il decreto puo' essere revocato, entro un mese dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per gravi e comprovati motivi sopravvenuti.
In caso di revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, che dichiarino di consentire. - Art. 1-bis. (( (Trasferimento dei notai perdenti posto) )) (( 1. I notai perdenti posto a seguito di sentenza irrevocabile che determina l'attribuzione del posto ad altro concorrente sono trasferiti in soprannumero nel capoluogo. ))
- Art. 2. Iscrizione d'ufficio - Esclusione dal concorso
I notai dei posti soppressi, dopo il decorso di due anni dalla soppressione del posto, e i notai che, a norma dell'articolo 5, sono stati trasferiti in soprannumero al capoluogo, sono iscritti d'ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per posti vacanti nella circoscrizione del tribunale in cui e' compresa la sede soppressa.
((Sono esclusi dal concorso:
1) gli aspiranti che, alla scadenza del termine di cui all'avviso di concorso, abbiano conseguito, a loro richiesta, un decreto di trasferimento, anche se successivamente revocato, nel triennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso; detto periodo e' ridotto ad un anno, decorrente dalla data dell'iscrizione a ruolo, nei confronti dei notai di prima nomina;
2) gli aspiranti che, alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, abbiano conseguito il provvedimento di trasferimento ad altra sede diversa da quella di permanenza, in accoglimento di precedente domanda.
L'esclusione prevista dal comma precedente non ha luogo nei casi in cui non vi sono altri concorrenti ovvero tale situazione si determina alla data di emanazione del provvedimento ministeriale conclusivo del concorso))
L'esclusione non ha luogo nel caso in cui non vi siano altri concorrenti. Del pari, la esclusione non ha luogo per chi prima dell'entrata in vigore della presente legge abbia conseguito il decreto di trasferimento ma non il trasferimento stesso.