Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/1998, n. 3617
CASS
Sentenza 3 febbraio 1998

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È configurabile il reato di contrabbando nel caso di simulata vendita di autoveicoli da parte di un soggetto residente in Italia a favore di altro soggetto residente nel territorio extradoganale di Livigno ed effettivamente, poi, rivendute in Italia, anche se le auto non hanno mai superato la linea doganale, in quanto l'art. 292 del d.p.r.23 gennaio 1973, n.43 disciplina un delitto a condotta libera, nel senso che è punibile il comportamento di chi in qualsiasi modo si sottrae al pagamento di diritti di confine, indipendentemente dal multiforme e concreto atteggiarsi della condotta. (Fattispecie relativa ad una associazione che, tramite un complesso di falsificazioni, faceva figurare vetture, mai spostate dal territorio doganale, come destinate a quello extradoganale di Livigno, mentre successivamente le stesse venivano immesse nel mercato nazionale lucrando l'Iva e non pagando i diritti di confine).

La sospensione di cui all'art. 21, comma 7, d.l.2 marzo 1989, n.69 conv. in l.27 aprile 1989, n.154 (sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria) si applica al reato di omessa tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 1, comma 6, della legge 7 agosto 1982, n.516 in quanto trattasi di violazione formale, di infrazione minore che non incide sulla determinazione dei redditi. Invece, detta sospensione non può operare per i delitti di omessa dichiarazione dei redditi di cui all'art. 1, primo comma, l.516/82 e di frode fiscale di cui all'art.4, n.1 stessa legge, poiché si è in presenza di irregolarità non formali, di una certa rilevanza e determinanti per ricostruire i redditi. A detti due reati tributari non si applica neppure l'ulteriore sospensione stabilita dai d.l. 14 gennaio 1991,n.7 e 16 marzo 1991, n.83, l'ultimo convertito in l. 15 maggio 1991, n.154, poiché non sono previsti da tale normativa. Trovano, invece, applicazione nei confronti di tutti i reati tributari le altre sospensioni contemplate dal d.p.r. 20 gennaio 1992, n.23 e dai successivi d.l. 28 febbraio 1992,n.174; 27 aprile 1992, n.269;19 giugno 1992, n.316 e 25 giugno 1992, n.319, tutti non convertiti in legge, ma i cui effetti sono fatti salvi dalla l.24 marzo 1993, n.75 nonché dai d.l. 24 novembre 1992, n.445 e 23 gennaio 1993, n.16 quest'ultimo convertito in l.24 marzo 1993, n.75.(Fattispecie in tema di accertamento della prescrizione; la Corte ha individuato in giorni 840 il periodo di sospensione relativamente al reato di omessa tenuta delle scritture contabili).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/1998, n. 3617
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3617
    Data del deposito : 3 febbraio 1998

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