Sentenza 3 febbraio 1998
Massime • 2
È configurabile il reato di contrabbando nel caso di simulata vendita di autoveicoli da parte di un soggetto residente in Italia a favore di altro soggetto residente nel territorio extradoganale di Livigno ed effettivamente, poi, rivendute in Italia, anche se le auto non hanno mai superato la linea doganale, in quanto l'art. 292 del d.p.r.23 gennaio 1973, n.43 disciplina un delitto a condotta libera, nel senso che è punibile il comportamento di chi in qualsiasi modo si sottrae al pagamento di diritti di confine, indipendentemente dal multiforme e concreto atteggiarsi della condotta. (Fattispecie relativa ad una associazione che, tramite un complesso di falsificazioni, faceva figurare vetture, mai spostate dal territorio doganale, come destinate a quello extradoganale di Livigno, mentre successivamente le stesse venivano immesse nel mercato nazionale lucrando l'Iva e non pagando i diritti di confine).
La sospensione di cui all'art. 21, comma 7, d.l.2 marzo 1989, n.69 conv. in l.27 aprile 1989, n.154 (sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria) si applica al reato di omessa tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 1, comma 6, della legge 7 agosto 1982, n.516 in quanto trattasi di violazione formale, di infrazione minore che non incide sulla determinazione dei redditi. Invece, detta sospensione non può operare per i delitti di omessa dichiarazione dei redditi di cui all'art. 1, primo comma, l.516/82 e di frode fiscale di cui all'art.4, n.1 stessa legge, poiché si è in presenza di irregolarità non formali, di una certa rilevanza e determinanti per ricostruire i redditi. A detti due reati tributari non si applica neppure l'ulteriore sospensione stabilita dai d.l. 14 gennaio 1991,n.7 e 16 marzo 1991, n.83, l'ultimo convertito in l. 15 maggio 1991, n.154, poiché non sono previsti da tale normativa. Trovano, invece, applicazione nei confronti di tutti i reati tributari le altre sospensioni contemplate dal d.p.r. 20 gennaio 1992, n.23 e dai successivi d.l. 28 febbraio 1992,n.174; 27 aprile 1992, n.269;19 giugno 1992, n.316 e 25 giugno 1992, n.319, tutti non convertiti in legge, ma i cui effetti sono fatti salvi dalla l.24 marzo 1993, n.75 nonché dai d.l. 24 novembre 1992, n.445 e 23 gennaio 1993, n.16 quest'ultimo convertito in l.24 marzo 1993, n.75.(Fattispecie in tema di accertamento della prescrizione; la Corte ha individuato in giorni 840 il periodo di sospensione relativamente al reato di omessa tenuta delle scritture contabili).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/1998, n. 3617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3617 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuliano Angelo Presidente del 3/2/98
1. Dott. Imposimato Ferdinando Consigliere SENTENZA
2. " TE FR " N. 345
3. " VA Francesco " REGISTRO GENERALE
4. " CO AM " N. 25316/96
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OL CH n. Livigno 24 novembre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 14 marzo Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. VA
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Martuscello che ha concluso per rigetto del ricorso
Uditi i difensori Fiale Basilio e Goito FR - Roma - Svolgimento del processo
NI CE ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano. emessa in data 14 marzo 1996, con la quale veniva condannato alla pena di anni sei di reclusione e lire cinquemilioni di multa, avendolo ritenuto colpevole dei reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di associazione a delinquere (art.416 c.p.),di contrabbando continuato ed aggravato di 737 autovetture figuranti falsamente esportate nel territorio extradoganale di Livigno negli anni 1984, 1985, 1986 e 1987 (artt.282 e 295 lett. c) d.P.R. n. 43 del 1973) e correlata evasione I.V.A. (artt.69 e 70 d.P.R. n. 633 del 1972), e dei delitti teleologicamente connessi con i precedenti di cui agli artt. 468 476 cpv. e 482 c.p. per aver contraffatto ed utilizzato timbri risultanti come apposti dalla dogana di Tirano e per aver falsificato timbri e firme sulle bollette doganali di esportazione, fatti accertati in Tirano il 3 febbraio 1989 e degli ulteriori reati tributari di frode fiscale (art.4 n.1 l. n. 516 del 1982),di omessa presentazione continuata delle dichiarazioni dei redditi ed ai fini I.V.A. per l'anno 1987 (art.1 primo comma l. ult. cit.) e di omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili obbligatorie (art.1 ultimo comma l. ult. cit.),reato accertato in Tirano il 5 agosto 1988.
Nell'impugnazione vengono dedotti i motivi di seguito riassunti. Con il primo sono evidenziate l'inosservanza delle norme del codice di rito del 1930 circa il rispetto del termine tra la notificazione dell'ordine di comparizione e l'udienza fissata per l'interrogatorio, nonché la violazione dell'art.242 secondo comma disp. att. c.p.p. 1988 con la conseguente nullità derivata di tutti gli atti conseguenti, poiché non sussistevano le ragioni di urgenza evidenziate dal P.M. per poter procedere alla c.d. dispensa dal rispetto dei termini. in quanto il giorno precedente all'emissione dell'ordine di comparizione con il D.L. n. 77 del 1990 era stato prorogato di sei mesi il periodo di tempo concesso per la definizione dei procedimenti in corso.
Con il secondo motivo viene rappresentata la violazione della legge doganale e delle disposizioni sull'I.V.A. in relazione all'art.95 del Trattato C.E.E. poiché le autovetture provenivano tutte dalla Comunità Europea. sicché la loro importazione non determinerebbe alcuna evasione dei diritti di confine e della normativa fiscale. Inoltre, in ogni caso, non sarebbe configurabile il delitto di contrabbando, in quanto mancherebbe il dolo specifico ed alcune società sarebbero inesistenti.
Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell'erronea applicazione dell'art.416 c.p. in relazione ai reati di contrabbando. di falsificazione e "valutari" (recti tributari) dell'omessa motivazione sul punto, poiché la Corte di merito avrebbe confuso tra concorso di persone nel reato ed associazione a delinquere e, comunque, non avrebbe precisato la differenza esistente.
Con l'ultimo motivo viene assunto il difetto di motivazione in ordine alla necessità di accertare con perizia l'avvenuta falsificazione dei timbri.
Con memoria difensiva del 13 dicembre 1996 vengono svolte altre puntualizzazioni in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art.416 c.p., poiché dagli atti risulterebbe soltanto la partecipazione di due persone (NI e RO) agli illeciti contestati e l'attività poteva essere svolta da una sola (il RO), mentre i rapporti con i rivenditori costituiscono caratteristica tipica della commercializzazione delle auto, penalmente irrilevanti.
Inoltre mancherebbe la prova dell'esistenza di una stabile struttura finalizzata a tale scopo e della permanenza nel tempo dell'ipotizzato accordo.
La carenza di detta organizzazione discenderebbe dalle deposizioni dei trasportatori dei veicoli, dall'omessa commercializzazione delle auto sempre con gli stessi soggetti, mentre il dato quantitativo non sarebbe indice dell'illecito e per la configurabilità del dolo specifico la Corte territoriale avrebbe enunciato soltanto principi generici non supportati da alcun riferimento ai dati processuali. Riguardo al delitto di contrabbando si precisa che lo stesso non sarebbe più configurabile in seguito all'entrata in vigore dell'accordo tra la C.E.E. e la Confederazione Elvetica e che. comunque, essendo stato accertato dagli stessi giudici la fittizia vendita delle auto in Livigno, giacché le stesse erano introdotte in Italia, non sussisterebbe il predetto reato e la conseguente evasione I.V.A.. In ogni caso, neppure in linea documentale l'operazione si completava con la successiva immatricolazione delle auto a nome di residenti nel territorio di Livigno, sicché. a norma della circolare 19 luglio 1978 n. 4768/VIII, non era richiesto alcun adempimento doganale, in quanto mancava l'immatricolazione in Livigno, presupposto indispensabile per aversi l'importazione da Livigno in Italia.
Per quanto attiene al reato di evasione d'I.V.A. si fa rilevare che non sarebbe più configurabile, in quanto, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia della C.E.E. del 5 maggio 1982 n.15 il contestato art.70 del d.P.R. n. 633 del 1972 non è più applicabile in considerazione del diverso e più severo regime per tale violazione rispetto a quello previsto per le violazioni all'I.V.A. sugli scambi interni.
Con altra memoria del 20 dicembre 1996 il ricorrente ripete i motivi di ricorso originari sintetizzandoli e con altra successiva, depositata il 29 dicembre 1997, ulteriormente illustra la prima censura.
Motivi della decisione
I motivi addotti non sono fondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Appare opportuno premettere al fine di comprendere la vicenda processuale una sintetica ricostruzione dei fatti, quale operata dai giudici di merito.
Sarebbe stata costituita un'associazione che, tramite un complesso di falsificazioni, faceva figurare vetture, mai spostate dal territorio doganale, come destinate a quello extradoganale di Livigno, mentre successivamente le stesse venivano immesse nel mercato nazionale, lucrando l'I.V.A. richiesta pur senza essere stata mai corrisposta, e non pagando i diritti di confine.
Ciò premesso, in ordine al primo motivo non esiste la dedotta nullità dell'ordine di comparizione per una molteplicità di ragioni.
Infatti, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, cui questo collegio accede, formatasi nel vigore del precedente codice di rito (Cass. sez. I 29 settembre 1976, Nocentini e sez. IV 17 dicembre 1976, Dormanno in Cass. pen. Mass. ann. rispettivamente 1977, 951 m.1149 e 1978, 138 m. 168), l'inosservanza del termine per comparire stabilito per l'ordine o il mandato non costituisce una nullità, bensì una mera irritualità, poiché non è sanzionata processualmente, mentre, nella fattispecie, non solo il termine è stato soltanto ridotto, ma è stata pure motivata la ragione dell'urgenza, che consentiva la c.d. dispensa dal termine e non è stato omesso l'avviso al difensore per assistere all'interrogatorio dell'odierno ricorrente.
Pertanto non si è verificata alcuna nullità sia sotto il profilo dell'omesso rispetto del termine per comparire concesso all'imputato sia per quanto attiene all'intempestivo avviso al difensore. Al riguardo non appare utilmente invocata in sede di discussione alla pubblica udienza una decisione di queste sezioni unite (Cass. sez. un. 23 novembre 1976 n. 11, Lucarelli (recte Lucatelli.) rv.134816 in Giust. pen. 1977, III, 1 e Cass. pen. Mass. ann. 1977, 543),poiché la citata pronuncia risolve un contrasto esistente all'epoca in materia di interrogatorio dell'arrestato in limine al giudizio direttissimo, ed attiene, comunque, ad una fattispecie in cui era stato del tutto omesso l'avviso al difensore in un caso di assoluta urgenza.
Peraltro, la motivazione circa le ragioni di assoluta urgenza non può comportare un apprezzamento critico della valutazione discrezionale del magistrato istruttore tranne l'ipotesi nella quale la stessa sia apparente o manifestamente illogica o fondata su un travisamento del fatto, sicché appare anche adeguatamente giustificata da quanto sostenuto dalla Corte di Milano. Infine è del tutto inconferente il riferimento all'art.242 secondo comma disp. att. c.p.p. 1988 a meno di non voler richiamare per "relationem" un altro motivo, svolto in sede di appello, circa l'erronea applicazione al procedimento del precedente codice di rito;
censura inammissibile perché non svolta in ricorso, non individuabile con riguardo ad un altro atto e, comunque, ampiamente e correttamente dibattuta nell'impugnata sentenza. Per quanto attiene al reato di contrabbando il territorio di Livigno. in base all'art.2 del d.P.R. n. 43 del 1973, è equiparato a quello extradoganale rispetto all'Italia ed anche all'Unione Europea (all'epoca C.E.E.) secondo quanto prescrive l'art.1 del Regolamento CEE n.2151 del Consiglio del 23 luglio 1984 relativo al territorio doganale della Comunità e riconosciuto da uniforme giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. III 13 dicembre 1988 n. 12310, Spinaci rv. 179911 cui adde Cass. sez. III 17 novembre 1994 n. 11427, Angeloni rv.200612), sicché non è condivisibile la tesi difensiva, secondo cui il delitto non sarebbe configurabile, poiché sono fittizi i trasferimenti dei veicoli oltre frontiera.
Infatti sussiste nella specie la violazione dell'art.292 del d.P.R. n.43 del 1973, che, come è noto, per la sua realizzazione non prescrive forme tipizzate o specifiche, ma prevede soltanto l'introduzione nel territorio della Stato di merci estere in evasione dei diritti di confine per la protezione della potestà tributaria dello Stato, interesse cui afferisce la legge doganale. Ed invero tenuto conto delle innumerevoli ed imprevedibili modalità con le quali il contrabbando può attuarsi il legislatore, al fine di non lasciare impunita alcuna forma di tale illecito, con la previsione dell'art.292 d.P.R. cit. ha inteso creare un'ipotesi residuale e sussidiaria di tale reato a forma libera in cui soltanto l'evento è precisato - la sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine - mentre l'azione non è indicata in modo specifico, sicché ad integrare il reato è sufficiente qualsiasi condotta idonea a produrre l'evento sopra indicato. In conclusione sul punto deve affermarsi che in tema di contrabbando consistente nella simulata vendita di autoveicoli effettuata da una società o da un privato residente in Italia in favore di soggetto residente nel territorio extradoganale di Livigno ed effettivamente, poi, rivendute in Italia, il reato è configurabile anche se non vi è stata la consegna delle autovetture con il materiale superamento della linea doganale, in quanto il d.P.R. n. 43 del 1973 contiene una disposizione di chiusura vale a dire l'art.292, che disciplina un delitto a condotta libera, nel senso che è punito il comportamento di colui il quale in qualsiasi modo si sottrae al pagamento dei diritti di confine.
Una simile statuizione residuale è stata introdotta proprio al fine di sanzionare quelle attività, che, nel multiforme presentarsi della realtà, possono sfuggire ad una catalogazione astratta attuata tramite fattispecie tipizzate.
Nè può assumersi in tal caso un'immutazione del fatto contestato neppure avanzata dal ricorrente, poiché quest'ultimo non ha subito modificazioni, ma è stata soltanto precisata la sua qualificazione giuridica con riferimento alla fattispecie concreta contestata e non all'indicazione astratta della norma contenuta nella rubrica. In relazione al delitto di evasione dell'I.V.A. correttamente il giudice di merito ha osservato che la questione, attinente alla circolazione dei beni comunitari è, nella specie, estranea al thema decidendum, in quanto i veicoli non erano ancora immatricolati e non avevano già scontato l'I.V.A. medesima.
Pertanto non appaiono conferenti i riferimenti all'art.95 del Trattato C.E.E. ed alla sentenza n.15 del 1982 della Corte di Giustizia della Comunità economica europea (in Foro it. 1983.IV.285 e segg.), nonché la richiesta di sottoporre ex art.177 del Trattato predetto la questione pregiudiziale dell'interpretazione dell'art.70 d.P.R. n. 633 del 1972, poiché Livigno è territorio extracomunitario, anche in virtù della specifica normativa della C.E.E. su indicata, e la citata pronuncia concerne i rapporti per merci circolanti fra gli Stati membri dell'Unione Europea. Infatti, secondo quanto affermato da costante giurisprudenza del giudice comunitario in ordine al rapporto tra l'art.95 del Trattato che disciplina le imposizioni interne e gli artt.12 e seguenti relativi all'eliminazione delle tasse ad effetto equivalente (cfr. quale leading case C.G.CEE 15 dicembre 1976 causa 35/76 Simmental), i principi di non discriminazione in materia tributaria (cfr. C.G. Cee 15 marzo 1983 (causa 319/81),Commissione Cee c. Italia), di libera circolazione delle merci ed il divieto di restrizioni quantitative e di misure di effetto equivalente ai dazi doganali concernono merci circolanti fra Stati membri della CEE (ora U.E.) e non quelle provenienti dal territorio extracomunitario del Comune di Livigno. Inoltre, sebbene neppure richiamato dal ricorrente, non può essere invocato il c.d. codice doganale comunitario (Reg. n. 92/ 2913 e successive modificazioni) quale disposizione immediatamente applicabile e più favorevole, giacché lo stesso concerne il principio della libera circolazione delle merci legittimamente immesse entro l'ambito comunitario fra Stati membri. La terza censura, concernente l'associazione per delinquere, non può essere accolta perché si sostanzia in molte critiche in punto di fatto e la Corte territoriale, contrariamente all'assunto difensivo, ha motivato la decisione di condanna in modo congruo e per nulla teorico.
È evidente, infatti, che in materia associativa non esiste un formale atto costitutivo del consorzio criminoso, sicché il giudice deve ricostruirne l'esistenza attraverso un insieme di indicatori. A tale compito ha adempiuto il giudice di Milano attraverso la ricostruzione e la menzione delle tecniche usate, della rilevanza dell'evasione e della distinzione dei ruoli.
In un simile contesto non può parlarsi di un episodico concorso di persone nel reato, poiché i caratteri propri del delitto di associazione a delinquere sono individuati dalla Corte territoriale in maniera conforme a costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra tante Cass. sez. VI c.c. 12 dicembre 1995 dep. 9 febbraio 1996 n. 4825, Meocci rv. 203599), evidenziando come il "pactum sceleris" sia caratterizzato dall'esistenza di una struttura organizzata più o meno complessa concertata fra almeno tre soggetti, dalla predisposizione di mezzi necessari all'attuazione del programma criminoso, comune a tutti gli associati, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con il permanere di un vincolo associativo fra i partecipanti, consapevoli di far parte del sodalizio e di essere disponibili ad attuarne il programma senza delimitazione cronologica ed operativa pur non compiendo tutti i delitti.
Ed invero la permanenza nel tempo viene dimostrata pure attraverso la durata complessiva dell'attività criminosa, proseguita anche dopo l'arresto di taluni dei compartecipi, mentre con riferimento all'elemento psicologico, non essendo necessaria una specifica esposizione, la sua sussistenza è ravvisata dai giudici di merito attraverso l'esame complessivo della vicenda processuale e delle singole posizioni dei partecipanti in modo da giungere, tramite queste specificazioni, ad individuare la configurabilità del delitto di cui all'art.416 c.p. in tutti i suoi elementi, compreso quello soggettivo.
Infine non vi è difetto di motivazione sulla necessità di espletare una perizia per accertare l'avvenuta falsificazione dei timbri, in quanto i giudici lombardi hanno evidenziato che era sufficiente la semplice comparazione tra le impronte dei timbri autentici e quelli usati per inferirne la non autenticità. Tale valutazione attiene al merito e, come tale, è incensurabile in Cassazione. perché la motivazione addotta è congrua ed esente da vizi logici e giuridici e non pone a base del ragionamento un presupposto inesistente o un fatto palesemente escluso ovvero nega l'esistenza di fatti pacificamente accertati, ma opera un giudizio scaturito da un apprezzamento e da un'interpretazione delle risultanze processuali, ancorati ad una scelta ampiamente giustificata.
Occorre, in conclusione, rilevare di ufficio, secondo ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. III 12 dicembre 1995 n. 12260, Viceconte), l'insussistenza della causa estintiva della prescrizione per i reati tributari, i quali sono gli unici cui si applica un periodo prescrizionale più breve rispetto a quello relativo agli altri delitti.
Infatti i vari reati sono avvinti dal vincolo della continuazione, che è cessata alla data dell'accertamento della mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie cioè il 5 agosto 1988. La prescrizione, quindi, decorre dalla predetta epoca ai sensi dell'art.158 c.p., sicché per i reati di cui all'art.1 ultimo comma l. n. 516 del 1982, per i quali occorre computare il termine prescrizionale massimo di nove anni (minore di quello di dieci anni e sei mesi previsto per gli altri delitti tributari stabiliti dall'art.1 primo comma l. ult. cit.), si sarebbe verificata il 5 agosto 1997.
A tale termine, però, occorre aggiungere quello delle sospensioni previsto dai vari provvedimenti di c.d. condono ed amnistia tributari, sicché il relativo computo viene diversificato in relazione alla natura dei reati contestati.
Pertanto viene individuato in giorni 840 per il reato di omessa tenuta delle scritture contabili, perché trattasi di violazione di carattere formale, riferentesi proprio alle "inosservanze di obblighi ... che non rilevano ai fini della determinazione del reddito" ai sensi dell'art.21 settimo comma del D.L. n.69 del 1989 convertito con modificazioni in legge n.154 del 1989, onde tale inottemperanza non influisce sulla determinazione dei redditi, che possono essere ricostruiti aliunde.
Per i delitti di omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'I.V.A. e di frode fiscale, invece, poiché si è in presenza di infrazioni non minori, incidenti sulla determinazione del reddito, non è applicabile la sospensione prevista dall'art.21 del citato decreto-legge, ne' quelle contemplate nel D.L. n.7 del 1991, non convertito in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dal D.L. n.83 del 1991, convertito con modificazioni nella legge n. 154 del 1991 sicché il computo del periodo di sospensione è di soli 369
giorni.
In conclusione sul punto deve affermarsi che la sospensione di cui all'art.21 settimo comma D.L. n.69 del 1989, convertito con modificazioni in legge n.154 del 1989, si applica al reato di omessa tenuta delle scritture contabili, poiché trattasi di violazione formale e di minore infrazione, non incidente sulla determinazione dei redditi, mentre detta sospensione non trova riscontro per i delitti di omessa dichiarazione dei redditi e di distruzione od occultamento di fatture al fine di evadere le imposte, poiché si è in presenza di irregolarità non formali, di una certa rilevanza e determinanti per ricostruire i redditi. A detti ultimi reati tributari non si applica neppure l'ulteriore sospensione stabilita dai DD.LL. n.7 e n.83 del 1991 e dalla legge di conversione n.154 del 1991, poiché non sono previsti dalla normativa citata, mentre a tutti i reati tributari si applicano le altre sospensioni contemplate dal d.P.R. n.23 del 1992 ed ai successivi DD.LL. n.174.n.269,n.316 e n.319 del 1992.tutti non convertiti in legge, ma i cui effetti sono fatti salvi dalla legge n.75 del 1993 e dai DD.LL. n. 455 del 1992 e n.16 del 1993 e della legge di conversione n. 75 del 1993. Pertanto per il reato di cui all'art.1 ultimo comma L. n. 516 del 1982 la prescrizione si sarebbe verificata in data 25 novembre 1999
per quello di frode fiscale il 9 agosto 1998 e per l'omessa dichiarazione dei redditi e dell'I.V.A. il 9 febbraio 2000, sicché nessun reato è prescritto.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 3 febbraio 1998. Depositato in Cancelleria il 23 marzo 1998