Sentenza 28 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/06/2003, n. 10307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10307 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2003 |
Testo completo
0.307/03 Aula "B" REPUBBLICA ITALIANA n. IN NOME DEL POROLO Ud. 4. 3. 2003 1 LA C IREMA DI CASSAZIONE oggetto: lavoro Go4 23004 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori 1. Dottor Guglielmo Sciarelli Presidente Paolino Dell'Anno Del Consigliere 2. Dottor 3. Dottor Ettore Mercurio Consigliere Corrado Guglielmucci Consigliere 4. Dottor AN Lamorgese 5. Dottor Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN AN, in proprio e quale socio accomandatario della società in accomandita semplice GU di AN AN | C., elettivamente domiciliato in Faravelli ea L Roma in via Lungotevere Michelangelo presso lo studio dell'avvocato Arturo Maresca, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso tamente all'auits Skrofono Bassanetti;
contro 1) SI AN AO, in proprio e quale socio accomandata- 1 17 13 rio della società in accomandita semplice GU di SI AN AO | C., intimato;
2) Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in via della Frezza 17 presso la propria Avvocatura centrale, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avvocati Antonietta Coretti, Fabio Fonzo e Clementina Pulli;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lodi del 27 ottobre 2000, depositata il 24 novembre 2000, numero 780, 261/99" r.g. 2000CHED; / Udita la relazione svolta nell'udienza del 4 marzo 2003 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Renato Finocchi Ghersi, che ha con- cluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: Con ricorso al pretore di Lodi, SI AN propose opposi- zione avverso il decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di lire 169.213.122 dovuta, per effetto dell'omesso versamento di contributi previdenziali, all'Istituto Nazio- nale della Previdenza Sociale, esponendo che, in forza di accordi intervenuti con AN AN con il contratto di trasferimento di azienda, sullo stesso doveva gravare l'ob- bligo di soddisfare il debito. Chiese quindi la condanna del AN al versamento dell'importo o a che lo stesso fosse obbligato a tenerlo indenne da ogni pretesa avanzata 2 dall'ente. Il AN, costituitosi, contestò la domanda op- ponendo che aveva utilizzato, conformemente alle previsioni contrattuali, la somma, che era stata pattuita per l'acqui- sto, per la estinzione di debiti non risultanti dalle scrit- ture contabili. Il pretore, con pronuncia del 16 febbraio 1999, confermò il decreto opposto e condannò il convenuto AN a tenere indenne il SI da ogni pretesa avente re- lazione al decreto stesso. L'appello proposto dal soccomben- te è stato rigettato dal tribunale di Lodi con la sentenza indicata in epigrafe. Il giudice di secondo grado ha ritenu- to tardive sia le domande di condanna del SI alla restitu- zione delle somme pagate in esecuzione della pronuncia del pretore o di decurtazione di quella a lui facente carico e sia la produzione di nuovi documenti. Ha poi rilevato che non era risultata provata la circostanza allegata dall'ap- pellante AN a sua difesa. Della decisione viene chiesta la cassazione da quest'ultimo con ricorso affidato a due motivi. Il SI non si è costi- tuito mentre l'ente previdenziale si è costituito con sola procura. Motivi della decisione: Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 del codice civile e 115 del codice di procedura civile, nonchè vizi della moti- vazione. Deduce che erroneamente il giudice del merito ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova della utiliz- zazione della intera somma pattuita per l'acquisto della a- 3 zienda per debiti del cedente non contabilizzati, avendo o- messo di tenere conto delle risultanze del documento (pro- spetto riepilogativo del saldo estinto dalla società del AN) prodotto nel primo grado del giudizio, immotivata- mente affermando che lo stesso si riferiva invece a debiti contabilizzati, e avendo disatteso la richiesta di ammissio- ne della prova per testi richiesta a conferma della circo- stanza. La censura è manifestamente infondata in considerazione del- la sua estrema genericità, limitandosi il proponente a una mera contestazione assertoriamente le ragioni sulle quali il tribunale ha fondato il suo giudizio senza in alcun modo fornire a questa Corte gli elementi minimi necessari per un controllo della pretesa errata valutazione dello specifico documento in questione del quale si asserisce la esistenza e la ritualità nella produzione, non rinvenendosi invece a es- nella motivazione della sentenza impugnata, alcun speci- SO, fico riferimento. Analogamente è da rilevarsi con riguardo alla prova per testi, dei cui capitoli non viene neanche fatto cenno, che si assume essere stata offerta e non ammes- sa dal giudice del merito. Con il secondo e articolato motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell'articolo 437 del codice di procedura civile e carenza di motivazione, il Bollati sostiene che: a) il tribunale ha concluso per la inammissibilità della produ- zione documentale offerta nel primo grado senza preventiva- mente accertarne la sua indispensabilità ai fini del decide- re;
b) erroneamente ha ritenuto tardive le domande di condan- na del SI alla restituzione delle somme corrisposte in e- secuzione della pronuncia di primo grado e quella subordina- ta di riduzione dell'importo del quale esso ricorrente dove- va essere tenuto a mantenere indenne il cedente. In relazione al punto a) la denuncia appare inammissibile avendo il giudice del merito non solo rilevato la inammissi- bilità, per ragioni di inosservanza del rito, della produ- zione documentale ma anche osservato, esaminandola nel meri- to, che la stessa in ogni caso non sarebbe stata suscettibi- le di una valutazione positiva in favore della tesi difensi- va della parte, riferendosi a passività del cedente contabi- lizzati ed estranee alla previsione della clausola contrat- tuale concernente la destinazione della somma rappresentante il prezzo di acquisto della azienda, argomentazione questa non interessata da censura alcuna. Evidentemente resta as- sorbita la critica sub b), essendo il suo esame necessaria- mente subordinato all'accoglimento di quella sub a) con con- seguente reiezione della domanda formulata dal SI. Del ricorso si impone quindi il rigetto. Non deve farsi luogo a statuizione sulle spese nella assenza di attività difensiva da parte degli Intimati.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 4 marzo 2003. Il consigliere estensore Il presidente beln land lny IL CANCELLIERECANGEL! 5 чам со Depositato in Cancelleria (dico 28/6/03) Boggi, 2.8GJU, 2003 IL CANCELLELLIERE 20400