Sentenza 28 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/08/2003, n. 12603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12603 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
12603/ 0 3 REPUBBLICA ITAN D O POR LO TALIAN LA FOR SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: Presidente R.G. 2736/00 dott. Vincenzo CARBONE 3339 Consigliere Rep. dott. Antonio LIMONGELLI Cron.26485 Consigliere rel. dott. Michele LO PIANO Ud. 25.3.2003 Consigliere dott. Mario FINOCCHIARO Consiglieredott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AXA Assicurazioni S.p.A. (in qualità di incorporante la società ши UAP Italiana S.p.A.), con sede in Torino, in persona del procurato- re speciale ing. Luigi Lana, elettivamente domiciliata in Roma, Via Otranto n. 36, presso lo studio dell'avv. Mario Massano, difesa dal- l'avv. Ivano Vigliotti, giusta delega in atti. ricorrente
contro
LA CO. intimato avverso la sentenza n. 236/99 della Corte d'appello di Firenze, de- positata il 13 febbraio 1999 (R.G. 1744/95); 742/2003 Oggetto: Risarcimento danni udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 marzo 2003 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Santi Consolo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1. NI LI, EP AR, EP VA e EP AO convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Firen- ze, il dott. LA CO, chiedendone la condanna al risarcimento del danno a loro derivato dalla morte di EP NO. Esposero che il EP era deceduto in conseguenza di un intervento chirurgico eseguito dal dott. LA, il quale era stato ri- tenuto colpevole del reato di omicidio colposo con sentenza passata in giudicato.
2. Si costituì il LA che contestò l'ammontare della somma richiesta e chiese di essere autorizzato a chiamare in causa la UAP Italiana S.p.A. presso la quale era assicurato per la responsabilità civile.
3. A seguito della chiamata si costituì la UAP Italiana S.p.A. che chiese il rigetto della domanda di garanzia proposta nei suoi confronti. Dedusse: - che davanti al Tribunale di Roma il LA aveva chiesto la risoluzione del contratto di assicurazione, con la conseguenza che gli era inibito di chiedere ora l'adempimento del medesimo contratto;
- che, inoltre, il contratto di assicurazione operava a secondo 2 rischio»>, e cioè soltanto per la parte eccedente il massimale di altro contratto in corso con altra compagnia assicuratrice: infatti la Casa di Cura S. EP, presso la quale il dott. LA aveva eseguito l'intervento per cui è causa, era assicurata con le Assicurazioni Ge- nerali S.p.A., con un contratto esteso alla responsabilità civile dei medici dipendenti e di quelli non dipendenti per l'attività presso la stessa da loro prestata.
4. Il Tribunale accolse la domanda degli attori e condannò il LA al risarcimento dei danni;
condannò inoltre la UAP a tenere indenne il LA da quanto costretto a pagare agli attori. Ritenne il Tribunale: -che l'eccezione della UAP relativa alla pendenza di altro giudizio davanti al Tribunale di Roma, nel quale il LA avrebbe chiesto la risoluzione del contratto di assicurazione in oggetto, era del tutto sfornita di prova;
- che il contratto di assicurazione stipulato fra la Casa di Cura S. EP e le Generali riguardava altri soggetti giuridici e non poteva quindi parlarsi di altro contratto in corso per l'assicurato Laz- zeri.
5. Contro la sentenza propose appello la UAP deducendo: - che era provata in atti la pendenza del giudizio relativo alla domanda di risoluzione del contratto di assicurazione proposta dal LA;
- che, inoltre, il contratto di assicurazione fra la Casa di cura S. EP e le Generali riguardava lo stesso rischio assicurato dal 3 LA;
non rilevava pertanto che il contratto fosse stato stipulato da altro soggetto, essendo sufficiente che rispetto ad esso il LA avesse la qualifica di assicurato. Chiese, quindi, che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse- ro accolte le sue conclusioni di primo grado, ponendosi a carico del LA le spese di lite dei due gradi del giudizio.
6. Il LA si costituì e chiese il rigetto dell'appello.
7. La Corte d'Appello di Firenze accolse l'impugnazione di- chiarando inammissibile la domanda di garanzia proposta dal LA nei confronti della UAP per il rilievo che, richiesta la risoluzione del contratto, non è ammissibile chiederne l'adempimento. La Corte affermò poi: «occorre infine osservare, ai fini delle spese di lite, che del tutto infondato appare il secondo motivo di appello della UAP, dato che il contratto di assicurazione stipulato dalla Casa di Cura S. EP con le Generali riguardava esclu- sivamente la GN assicuratrice e la Casa di Cura, la quale ultima, se citata in giudizio, avrebbe potuto chiamare in rilevazione la GN e lo stesso dott. LA, il quale a sua volta ben po- teva chiamare in rilevazione la sua GN assicuratrice e cioè la UAP, e non le Generali. Concorrono pertanto giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio».
8. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la AXA Assicurazioni S.p.A. in qualità di incorporante la UAP Italiana " S.p.A.. 4 9. L'intimato LA CO non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 10. Con il primo motivo si denuncia: Violazione e falsa appli- cazione degli artt. 1891 e 1892 cod. civ. e motivazione insufficiente su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 1° comma n. 1 cod. proc. civ. Si deduce la erroneità delle conclusioni cui è pervenuta la Corte d'appello in relazione al rigetto della tesi della non operatività del contratto di assicurazione tra la UAP Assicurazione ed il LA in presenza del contratto di assicurazione tra la Casa di cura S. Giu- seppe e le Assicurazioni Generali, che copriva il medesimo rischio. Con il secondo motivo si denuncia: Violazione e falsa appli- こ cazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Si censura la sentenza impugnata per aver compensato le spe- Ли se dell'intero giudizio in base al rilievo che era stato respinto uno dei motivi dell'appello della UAP. Si sostiene che le ragioni addotte a sostegno della compensa- zione delle spese erano in sé prive di logica e peraltro prive di giu- stificazione atteso che il secondo motivo d'appello avrebbe dovuto essere dichiarato assorbito per effetto dell'accoglimento del primo motivo. 10.1. La prima censura è evidentemente strumentale alla se- conda, atteso che la Corte d'appello ha esaminato dichiaratamente la questione sollevata con il secondo motivo di impugnazione solo ai fini dell'attribuzione delle spese del giudizio. 5 10.2. Ora in effetti la questione sollevata con il secondo moti- vo dell'appello era assorbita per effetto dell'accoglimento del primo motivo. Dichiarata l'inammissibilità della domanda di garanzia, la questione relativa alla incidenza del contratto stipulato tra la Casa di cura S. EP e le Assicurazioni Generali sul contratto intercorso tra la UAP ed il LA non aveva ragione di essere esaminata, né ai fini della decisione della causa, già risolta con la statuizione di inammissibilità della domanda, né ai fini della determinazione di una soccombenza virtuale in base alla quale provvedere all'attribuzione delle spese, atteso che la causa comunque era stata decisa con il ri- conoscimento della fondatezza delle ragioni di una delle parti. 10.3. Si era, pertanto, in presenza di due parti di cui l'una soc- nu combente e l'altra vittoriosa. Questa situazione non impediva al giudice di dichiarare com- pensate tra le parti le spese del giudizio, ma le ragioni di tale com- pensazione non potevano logicamente poggiare sul fatto che uno dei motivi d'appello, che la Corte non avrebbe dovuto esaminare nel merito perché assorbito, non era fondato, non essendovi alcun nesso tra il motivo assorbito e l'esito della lite, non influenzato in alcun modo dalla fondatezza o meno di quel motivo. 10.4. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata in punto di attri- buzione delle spese di lite e la causa deve essere rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. 6 Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, accoglie il ricorso;
cas- sa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 25 marzo 2003. II, Presidente правния Il Consigliere est. Culopou IL CANCELLIERE 01 DEPOSITATO IN CANCELLERIA innocenzo Battista 28 AGO. 2003 Oggi CANCELLIERE C1 Innocent Samsta CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'AgenziaSi attesta la registrazione dalle Entrate di Roma 2 il 28-x- 2003 serie 4 al n. 35662 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) LCOLLABORATORS OF CANCELLERIA 7