CASS
Sentenza 25 gennaio 2023
Sentenza 25 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2023, n. 3328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3328 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GN AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3328 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 06/10/2022 Ritenuto in fatto 1. In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'appello di Catania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NC LO per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. per intervenuta prescrizione e, nel contempo, preso atto dell'omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda risarcitoria, lo ha condannato al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, nei confronti della parte civile TO CO. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore di fiducia, articolando le proprie censure in due motivi. 2. 1 Con il primo motivo, lamenta inosservanza di norme processuali, in riferimento agli artt. 100, comma 3, e 591, comma 1, lett. a) del codice di rito. A tal proposito, la difesa eccepisce l'inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile per difetto di legittimazione del procuratore speciale, data la mancanza di procura alle liti prevista dal citato art. 101, comma 3, cod. proc. pen. A fronte di tale eccezione, proposta in sede di conclusioni scritte, tempestivamente presentate, la Corte territoriale non ha fornito replica. 2.2 Con il secondo motivo, eccepisce vizio di motivazione in ordine alla conferma dell'affermazione di responsabilità civile e alla configurabilità dell'esimente della legittima difesa. Pur prendendo atto della dubbia attendibilità del compendio testimoniale a carico dell'imputato, e, in particolare, delle dichiarazioni rese dalla p.c. (in relazione all'approccio iniziale tra quest'ultima e l'imputato, lì dove si innesta la questione della scriminante della legittima difesa), il giudice avrebbe poi illogicamente utilizzato quelle stesse dichiarazioni quale prova a carico dell'imputato pressoché esclusiva. Nell'affidarsi, per la ricostruzione dei fatti, alle dichiarazioni della parte civile, la Corte d'appello avrebbe così violato i canoni posti a presidio della corretta valutazione dell'attendibilità della parte civile elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Si dà atto che sono pervenute conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa M. F. Loy, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché conclusioni scritte del difensore dell'imputato, nelle quali si contestano le conclusioni del P.G. e si insiste per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo, che assorbe il secondo. 2. Posto, infatti, che il terzo comma dell'art. 100 del codice di rito prevede espressamente che la procura speciale debba intendersi conferita soltanto per un determinato grado del processo, salvo che sia espressa una volontà diversa, nel mandato che concerne il caso di specie non è 1 dato ravvisare, quella "manifestazione di volontà della parte di attribuire anche un siffatto potere" indicata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 44712 del 27/10/2004, Mazzarella, Rv. 229179 - 01) come unica strada per superare la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dalla citata disposizione. Dall'interpretazione del mandato di cui è parola nel presente ricorso («il sottoscritto CO TO..., ai sensi e per gli effetti degli artt. 100 e 122 cpp, nomina suo procuratore speciale e difensore l'avv. Cipolla ... affinché in nome e per conto del sottoscritto rappresenti e difenda peria costituzione di parte civile o affinché si costituisca ella stessa parte civile nel processo penale n. ...») non è possibile vincere la presunzione di efficacia della procura per un solo grado del processo. Come inoltre stabilito da questa Corte, ancorché, per il rilascio della procura speciale, non sia prevista l'adozione di "formule sacramentali", la delega difensionale, in assenza di qualsiasi indicazione in ordine alla sua estensione o in presenza di espressioni equivoche, conserva la sua efficacia limitatamente al grado del procedimento cui si riferisce l'atto in ordine al quale è apposta. Ciò è stato affermato a partire da un'interpretazione condivisa dell'art. 100, comma 3, secondo cui detta disposizione pone «una presunzione semplice della limitazione della procura ad un determinato grado del processo» (Sez. 5, n. 29437 del 6/7/2006, Mancini, Rv. 235218- 01). 3. Questo Collegio ritiene, pertanto, che la sentenza impugnata vada annullata senza rinvio, limitatamente alle statuizioni civili, che elimina.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili, che elimina. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3328 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 06/10/2022 Ritenuto in fatto 1. In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'appello di Catania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NC LO per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. per intervenuta prescrizione e, nel contempo, preso atto dell'omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda risarcitoria, lo ha condannato al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, nei confronti della parte civile TO CO. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore di fiducia, articolando le proprie censure in due motivi. 2. 1 Con il primo motivo, lamenta inosservanza di norme processuali, in riferimento agli artt. 100, comma 3, e 591, comma 1, lett. a) del codice di rito. A tal proposito, la difesa eccepisce l'inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile per difetto di legittimazione del procuratore speciale, data la mancanza di procura alle liti prevista dal citato art. 101, comma 3, cod. proc. pen. A fronte di tale eccezione, proposta in sede di conclusioni scritte, tempestivamente presentate, la Corte territoriale non ha fornito replica. 2.2 Con il secondo motivo, eccepisce vizio di motivazione in ordine alla conferma dell'affermazione di responsabilità civile e alla configurabilità dell'esimente della legittima difesa. Pur prendendo atto della dubbia attendibilità del compendio testimoniale a carico dell'imputato, e, in particolare, delle dichiarazioni rese dalla p.c. (in relazione all'approccio iniziale tra quest'ultima e l'imputato, lì dove si innesta la questione della scriminante della legittima difesa), il giudice avrebbe poi illogicamente utilizzato quelle stesse dichiarazioni quale prova a carico dell'imputato pressoché esclusiva. Nell'affidarsi, per la ricostruzione dei fatti, alle dichiarazioni della parte civile, la Corte d'appello avrebbe così violato i canoni posti a presidio della corretta valutazione dell'attendibilità della parte civile elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Si dà atto che sono pervenute conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa M. F. Loy, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché conclusioni scritte del difensore dell'imputato, nelle quali si contestano le conclusioni del P.G. e si insiste per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo, che assorbe il secondo. 2. Posto, infatti, che il terzo comma dell'art. 100 del codice di rito prevede espressamente che la procura speciale debba intendersi conferita soltanto per un determinato grado del processo, salvo che sia espressa una volontà diversa, nel mandato che concerne il caso di specie non è 1 dato ravvisare, quella "manifestazione di volontà della parte di attribuire anche un siffatto potere" indicata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 44712 del 27/10/2004, Mazzarella, Rv. 229179 - 01) come unica strada per superare la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dalla citata disposizione. Dall'interpretazione del mandato di cui è parola nel presente ricorso («il sottoscritto CO TO..., ai sensi e per gli effetti degli artt. 100 e 122 cpp, nomina suo procuratore speciale e difensore l'avv. Cipolla ... affinché in nome e per conto del sottoscritto rappresenti e difenda peria costituzione di parte civile o affinché si costituisca ella stessa parte civile nel processo penale n. ...») non è possibile vincere la presunzione di efficacia della procura per un solo grado del processo. Come inoltre stabilito da questa Corte, ancorché, per il rilascio della procura speciale, non sia prevista l'adozione di "formule sacramentali", la delega difensionale, in assenza di qualsiasi indicazione in ordine alla sua estensione o in presenza di espressioni equivoche, conserva la sua efficacia limitatamente al grado del procedimento cui si riferisce l'atto in ordine al quale è apposta. Ciò è stato affermato a partire da un'interpretazione condivisa dell'art. 100, comma 3, secondo cui detta disposizione pone «una presunzione semplice della limitazione della procura ad un determinato grado del processo» (Sez. 5, n. 29437 del 6/7/2006, Mancini, Rv. 235218- 01). 3. Questo Collegio ritiene, pertanto, che la sentenza impugnata vada annullata senza rinvio, limitatamente alle statuizioni civili, che elimina.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili, che elimina. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2022.