Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2003, n. 7925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7925 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
C.C. 69601 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 MATERIAN. 131 TAB. ALL. B - N. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUTARIALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli 11.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.9889/0007 92 5/03 Dott. Ugo Dott. Eugenio 17377 Dott. Nino FICO Consigliere Consigliere Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Ud. 09/12/02 Dott. Raffaele BOTTA Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro- tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Sta- to, che lo rappresenta e difende per legge;
RB - ricorrente
contro
C.S.A. Centro Servizi Aziendali s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Agatino Sol- lami, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Ci- polla e Giancarlo Cipolla del Foro di Caltanissetta giusta delega in atti;
- controricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE "4541 N. 69601 avversO la sentenza della Corte d'appello di Caltanis- setta n. 4/2000 del 1 dicembre 1999, depositata il 22 gennaio 2000, notificata il 2 marzo 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Marco Pivetti, che ha concluso per il ri- getto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 2 febbraio 1996 la C.S.A. Centro Servizi Aziendali s.r.l. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Caltanissetta l'Am- ministrazione finanziaria dello Stato per ivi sentirla condannare alla restituzione delle somme percepite a titolo di tassa annuale di concessione governativa sul- le società prevista dal n. 75, lett. a) della tariffa R allegata al D. P.R. n. 641/1972, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del pagamento al saldo, in ragione del contrasto tra la normativa nazionale e la Direttiva Comunitaria n. 69/335/CEE del 17 luglio 1969. Il Tribunale adito, con sentenza n. 32/97 del 20 gen- naio 1997, depositata il 1 febbraio 1997, in accogli- mento della domanda attrice, condannava l'Amministra- 2 zione finanziaria al pagamento della somma di L. 15.000.000, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo, compensando tra le parti per metà le spese del giudizio. Proponevano appello l'Ufficio, in via princi- pale, e la società contribuente, in via incidentale: la Corte d'appello di Caltanissetta, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva a L.
7.000.000 l'importo della somma capitale al cui pagamento restava condannata l'Ammini- strazione, ma riconosceva essere dovuta su tale somma la rivalutazione monetaria dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso in via amministrativa alla data della sentenza, con gli interessi legali da tale data sulla somma rivalutata, compensate per metà tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. RB Avverso tale sentenza 1'Amministrazione finanziaria, con atto notificato il 2 maggio 2000, propone ricorso per cassazione con tre motivi. Resiste la C.S.A. Centro Servizi Aziendali s.r.l. con controricorso notificato il 8 giugno 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, che de- vono essere esaminati congiuntamente per connessione logica l'Amministrazione ricorrente lamenta la mancata applicazione dello ius superveniens costituito dal- 3 l'art. 11, L. n. 448/1998 del quale denuncia altresì la violazione e falsa applicazione, in relazione alla mi- sura degli interessi, affermando che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto applicabili alla fattispe- cie gli interessi di mora, a partire dalle date delle istanze di rimborso, nella misura prevista dall'art. 5, L. n. 29/1961. I motivi sono inammissibili sia per la loro genericità che ne rende difficile la esatta comprensione sia in quanto non attinenti alla ratio decidendi della senten- za impugnata. La Corte di merito sembra aver ben pre- sente lo ius superveniens, la cui applicazione, peral- tro, non risulta tra le richieste formulate dall'Am- ministrazione nelle conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza impugnata: a pag. 16 di tale sentenza si legge, infatti, che in ordine al problema della decor- renza degli interessi vi è, anche, ius superveniens che ha modificato il quadro normativo di riferimento», BB rappresentato dall'art. 11, L. n. 448/1998, e, a pag. 18, che «per la concreta applicazione dello ius super- veniens richiamato, poi, è qui utile ricordare che il tasso legale vigente alla data di entrata in vigore>> della L. n. 448/1998 «è il 2,50 per cento». Ma il fatto più rilevante è che, contrariamente a quanto l'Ammini- strazione sostiene nel ricorso, non risulta che la Cor- 4 te di merito abbia ritenuto applicabili alla fatti- specie gli interessi di mora, a partire dalle date del- le istanze di rimborso, nella misura prevista dall'art. 5, L. n. 29/1961: infatti, nell'illustrare la decisione adottata nel dispositivo, la Corte di merito spiega (pag. 23) che la somma di L.
7.000.000 al cui rimborso è condannata l'Amministrazione e «che non è soggetta a decurtazione trattandosi di tassa annuale di rinnovo, e non di prima iscrizione va rivalutata secondo i dati ISTAT dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso in via amministrativa а quella di pubbli- cazione della presente sentenza, e da quest'ultima data vanno aggiunti alla- -somma rivalutata gli interessi legali da calcolarsi fino all'effettivo soddisfo». Sic- ché è la rivalutazione monetaria, e non gli interessi di mora ex L. n. 29/1962, ciò di cui fa applicazione la Corte di merito: ma il capo relativo alla concessa ri- valutazione monetaria e la questione dell'applicabilità della rivalutazione monetaria nel caso di specie non costituiscono oggetto di alcuna censura nel ricorso 0 3 dell'Amministrazione. Con il terzo motivo di ricorso, l'Amministrazione ri- corrente denuncia violazione e falsa applicazione del- l'art. 91, comma 1, c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., lamentando che il giudice di merito abbia 5 condannato l'Amministrazione finanziaria ad una sostan- ziosa rifusione di spese processuali, nonostante il parziale accoglimento dell'appello proposto dalla stes- sa Amministrazione. Il motivo non è fondato. Nel caso di specie il provve- dimento assunto dalla sentenza impugnata sulle spese è il seguente: «attesi l'esito finale della lite e la pe- culiarità delle questioni trattate la Corte ritiene sussistano giusti motivi per compensare in ragione del- la metà le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio». Orbene secondo il costante orientamento di questa Suprema Corte «in tema di regolamento delle spe- se processuali, la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità, nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell'ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse venissero poste a carico della parte RB totalmente vittoriosa. La valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale rientra nei pote- ri discrezionali del giudice di merito sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della sussi- stenza di giusti motivi e, pertanto, esula dal sinda- cato di legittimità, salva la possibilità di censurarne la motivazione basata su ragioni illogiche o contrad- dittorie. Il giudice può compensare le spese proces- 6 suali per giusti motivi senza obbligo di specificarli, atteso che l'esistenza di ragioni che giustifichino la compensazione va posta in relazione e deve essere inte- grata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese medesime, non trovando perciò applicazione in tema di compensazione per giusti motivi il principio sancito dall'art. 111 sesto comma Cost. (a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 legge costituzionale n. 2 del 1999), secondo cui ogni provvedimento giu- risdizionale deve essere motivato. Il potere del giu- dice di compensare le spese processuali per giusti mo- tivi non è, d'altra parte, in contrasto con il prin- cipio dettato dall'art. 24 primo comma Cost., giacché il provvedimento di compensazione non costituisce osta- colo alla difesa dei propri diritti, non potendosi RB estendere la garanzia costituzionale dell'effettività della tutela giurisdizionale sino a comprendervi anche la condanna del soccombente» (Cass. n. 11597/2002). In questa prospettiva nessuna valida censura sembra essere mossa nel ricorso alla decisione della Corte di merito sulle spese del giudizio, che risultano essere state compensate per la metà per giusti motivi. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Sussistono 7 giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese. 6 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del dicembre 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Dott. Bruno Saccucci Dott. Raffaele BottaRUBI жино асчис DL A M E t чалом IL CANCELLIERECT Amaldo CA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 120 MAG. 2003 A CANCELLIER Arnaldo Cafet 8