Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2026, n. 16437
CASS
Sentenza 7 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione artt. 178, 420 bis e 552, comma 3, c.p.p.

    La Corte di appello ha ritenuto che la notifica al difensore fosse legittima in presenza di una 'irreperibilità concreta, ancorché non formalizzata anagraficamente', basandosi sull'esito negativo della notifica al domicilio dichiarato e sulle informazioni assunte in loco. La Corte ha affermato che non vi è alcun precedente che imponga nuove ricerche anagrafiche al fine di sopperire all'inerzia dell'interessato. Inoltre, si deduce dalla regolarità della notifica e dalla stessa allegazione difensiva la conoscenza del processo e la rinuncia consapevole e volontaria da parte dell'imputata a parteciparvi.

  • Rigettato
    Violazione art. 125 c.p.p.

    La Corte di appello ha affrontato la doglianza qualificando il riferimento a un soggetto estraneo come 'frutto di un mero errore materiale; o, comunque, di una imprecisione terminologica che, però, non va ad inficiare il percorso logico-argomentativo della decisione del primo giudice, laddove la sentenza contiene ulteriori elementi fattuali e probatori riferibili specificatamente all'odierna imputata'. La Corte ha ricordato che il giudice d'appello ha il potere-dovere di integrare la motivazione, decidendo nel merito, anche in presenza di una motivazione carente. Il ricorso non si confronta con tale motivazione, limitandosi a contestare la qualificazione dell'errore operata dal giudice di secondo grado.

  • Rigettato
    Violazione combinato disposto artt. 44 d.P.R. 380/2001 e 157 c.p.

    Anche a voler disattendere la conclusione della Corte d'appello, che ha fatto coincidere il decorso del termine prescrizionale con il giorno del sequestro (16/11/2020), la stessa allegazione difensiva (completamento nella primavera del 2019 e comunque non più tardi del 3/7/2019) non invaliderebbe la conclusione della Corte territoriale. La sentenza di primo grado è stata adottata il 5/10/2023. Il termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159 comma 2 c.p.p., rimase sospeso dal 4/1/2024 al 16/5/2025. I reati edilizi, quindi, al momento della pronuncia impugnata, anche a voler far decorrere il termine dal 21/3/2019, non erano ancora estinti. L'inammissibilità del ricorso esclude che ai fini del decorso del termine prescrizionale possa assumere rilievo il tempo decorso dalla sentenza impugnata.

  • Rigettato
    Responsabilità per il reato di gestione di discarica abusiva

    La censura è generica e non si confronta pienamente con la motivazione che sorregge la condanna. La Corte di appello ha fondato il giudizio di responsabilità su una serie di elementi fattuali specifici e convergenti, dai quali ha desunto che la stessa avesse conferito i rifiuti sul suo fondo o, comunque, che fosse configurabile una forma di acquiescenza agevolatrice, concretizzatasi in un 'consenso implicito' e 'in un comportamento di fatto gestorio - sia pure omissivo', idonea a integrare il concorso nei reati. Tali elementi includono l'accatastamento di rifiuti di vario genere all'interno della struttura abusiva, la stabile residenza dell'imputata a pochi metri dalla discarica, la mancata adozione di misure di contenimento o denuncia, e la vicinanza dei rifiuti ai muri perimetrali dell'abitazione. La Corte territoriale ha concluso che tali circostanze dimostravano un contributo causale consapevole o una 'tolleranza piena e prolungata' che aveva permesso e agevolato l'utilizzo del fondo come sito di stoccaggio illecito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2026, n. 16437
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16437
    Data del deposito : 7 maggio 2026

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