Sentenza 27 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/06/2001, n. 8784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8784 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2001 |
Testo completo
C.C. 61175 E 6 8 N 9 O 1 I / 5 Z 4 A Udienza del 24.4.2001 Oggetto: imposta registro . / A N 6 R I 2 - T R . S REPUBBLICA ITALIANA B R I . A . G P L T . E L D U IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R A L B . E I B A D A RT UR DIVASSAZIONE8 7 R A D I T T S A E N I 1 E T 3 R S ZIONE TRIBUTARIA 1 N E I E . A T S composta dai sigg.ri Magistrati: N E CRON 20069 A M Presidente Dott. Vincenzo Carbone Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Vincenzo Di Nubila Dott. VAtore Di Palma Consigliere Consigliere Dott. Antonino Di Blasi CORTE SUPREM DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente N. 61175 SENTENZA sul ricorso proposto da VA IA ES, elett.te dom.ta in Roma, via del Banco di Santo Spirito 48, presso lo studio dell'avv. Mario F. D'Ottavi, che la rappresenta e difence, unitamente agli avv.ti Gianfranco Vignola e Nicola Orsolato del foro di Veror a, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente- ка contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale de lo Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione 28, n. 82/28/1997, del 27.10.1997/23.3.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.4.2001 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
1879 Uditi l'avv. D'Ottavi per la contribuente e l'avvocato dello Stato Gentili per l'Amministrazione finanziaria;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella Gambradella, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di compravendita in data 7.11.1988 Carlo Murer, quale procuratore di Angelo Luciano HI, vendeva a IA ES VA un appezzamento di terreno non agricolo in Legnago, frazione San Pietro;
nel contratto l'acquirente chiedeva l'applicazione in misura fissa delle tasse di registro, ipotecarie e catastali trattandosi di atto soggetto ad I. V.A.. L'Ufficio del registro di Legnago, accertato che sul terreno insistevano due fabbricati (un complesso immobiliare comprendente 2 abitazioni di mq. 190 complessivi e un seminterrato di pari misura), con avviso di accertamento del 20.11.1990 rettificava il valore dichiarato da lire 71.460.000 a lire 318.000.000 assumendo che, ai sensi dell'art. 24 d.p.r. 131/1986, i fabbricati medesimi dovevano presumersi trasferiti unitamente al terreno su cui sorgevano. L'acquirente VA impugnava l'accertamento con ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Verona nel quale deduceva che l'atto di compravendita era stato dalle parti espressamente qualificato come soggetto ad I.V.A.; che il tributo era stato corrisposto dal venditore HI, il quale aveva anche emesso fattura;
che l'Ufficio del registro non é competente a valutare se un atto di cessione sia da assoggettare ad I.V.A. poiché l'accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi di applicazione ditale tributo compete in via esclusiva agli Uffici I.V.A.. Nel merito, escludeva che la cessione del terreno avesse comportato anche quella dei fabbricati in quanto di questi non si faceva menzione nell'atto di compravendita. Contestava quindi la sussistenza di un suo debito per imposta di registro. Con decisione 131/5/95 la Commissione di primo grado respingeva il ricorso sul rilievo che l'Ufficio del registro, avendo rilevato che sul terreno ceduto insistevano due fabbricati, aveva fatto applicazione dell'art. 24 d.p.r. 131/86, norına 2 la cui osservanza rientra nella specifiche competenze di detto Ufficio. L'applicazione dell'art. 24 citato doveva poi ritenersi corretta in quanto non risultava provata alcur a delle tassative cause di esclusione della presunzione di trasferimento dei fabbricati unitamente al suolo contemplate dallo stesso articolo. La VA appellava la decisione con ricorso del 9.2.96 nel quale deduceva che, avendo il trasferimento scontato l'I.V.A., non era consentito, ai sensi dell'art. 40 d.p.r. 131/1986, applicare l'imposta proporzionale di registro. Insisteva inolte nell'allegare che i fabbricati non erano stati trasferiti sia perché ancora privi di abitabilità, sia perché risultava pendente avanti alla Corte d'appello di Venezia una causa in cui tra essa acquirente e il HI si controverteva della proprietà dei fabbricati medesimi. Propone ricorso per cassazione la VA enunciando 4 motivi. Con il 1° motivo la contribuente deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 2, 4, 6 e 51 del d.p.r. 633/1972, nonché degli artt. 15, 20, 24 e 40 d.p.r. 131/1986 per avere negato l'assoggettamento all'I.V.A. dell'atto di compravendita, con conseguente illegittimità della rettifica dei valori. Rileva la contribuente che l'atto, come non contestato dall'Ufficio, era soggetto all'I.V.A., atteso che il HI era un imprenditore e la vendita del terreno rientrava, anche in considerazione della sua edificabilità, nell'esercizio dell'attività d'impresa; circostanze, queste, che avrebbero dovuto indurre l'Ufficio del registro a non applicare la presunzione di cui all'art. 24 d.p.r. 131/186 poiché tale disposizione presuppone già risolta positivamente la questione dell'assoggettabilità dell'atto all'imposta di registro, e non può essa costituire il titolo di tale assoggettamento in alternativa all'I.V.A.. Con il 2° motivo la VA denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 2, 4, 6 e 51 d.p.r. 633/1972, nonché degli artt. 51, 52 e 71 d.p.r. 131/1986, 15 1.1. 41/1995. Osserva in merito che l'Ufficio aveva seguito una procedura “ibrida”, avendo sottoposto ad imposta di registro soltanto i fabbricati, mentre per il terreno aveva preso atto del pagamento dell'I.V.A. effettuato dal venditore. Puntualizzava la 3 ricorrente che competente ad operare eventuali rettifiche era semmai l'Ufficio provinciale I.V.A., a norma degli artt. 51 e sgg. d.p.r. 633/1972; e che non potevano essere utilizzati per la rettifica i parametri di cui al d.p.r. 131/1986 in materia di imposta di registro, perché l'art. 15 del d.l. 41/1995, che a detti parametri fa riferimento in tema di I.V.A., era entrato in vigore in data successiva quel a dell'avviso di accertamento. Con il terzo motivo la contribuente lamenta la violazione e l'erra a applicazione degli artt. 2, 4, 6 e 51 del d.p.r. 633/1972; degli artt. 24, 40, 43, 51, 52 e 71 d.p.r. 131/1986 e 15 del d.l. 41/1995; nonché l'illegittimità dei criteri di rettifica adottati. Deduce in merito che non vi é prova del trasferimento della proprietà dei fabbricati, che risultavano tuttora di proprietà dei HI, come confermavano la causa pendente avanti alla Corte d'appello di Venezia e la transazione che prevedeva l'impegno del HI a trasferire i fabbricati a terze persone;
che l'Ufficio del registro non avrebbe dovuto rettificare il valore risultante dall'atto perché non comprensivo dei fabbricati, bensì limitarsi a riferire tale circostanza all'Ufficio I.V.A., che ne avrebbe dovuto trarre spunto per indagare sull'eventuale sottofatturazione posta in essere dai contraenti. Con l'ultimo motivo del ricorso la VA lamenta l'omessa motivazione circa i punti di cui ai numeri da 1 a 3 della memoria illustrativa del 13.10.1997 (corrispondenti ai numeri da 1 a 3 del ricorso) ed in particolare in mer to all'applicabilità, da lei contestata, della disciplina di cui al d.p.r. 131/1986. La ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con declaratoria che la contribuente nulla deve all'Ufficio del registro e condanna di द quest'ultimo al rimborso della somma di lire 25.491.201 corrisposta dalla VA. Resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria deducendo: - che i primi 3 motivi del ricorso sono inammissibili sia perché nuovi, contenendo argomentazioni avanzate solo con la memoria del giudizio di appello, sia perché non contengono alcuna critica (neppure implicita) alla sentenza impugnata e propongono questioni di fatto non esaminabili in sede di legittimità; 4 che correttamente la Commissione regionale (come già quella di primɔ grado) avevano escluso che il mero fatto del pagamento dell'I.V.A. per autonoma scelta del venditore togliesse all'Ufficio del registro il potere di accertare e imporre 1 pagamento dell'imposta di registro;
e ciò tanto più in un caso in cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione di registro il trasferimento dei fabbricati, che non aveva scontato neppure l'I.V.A. poiché il prezzo fatturato dal venditore ai fini di tale tributo aveva riguardato soltanto il terreno;
- che sarebbe spettato alla contribuente opporre e dimostrare in via di eccezione che l'imposta di registro non era applicabile per essere l'atto soggetto. all'I.V.A; che dalle stesse deduzioni della memoria del 13.10.97 riprodotte nel ricorso, nonché dai documenti ivi richiamati, emergeva che la vendita dal HI (per il tramite dei procuratore Murer) alla VA aveva costituito nient'altro che l'attivazione di una procura irrevocabile a vendere rilasciata dal HI al Murer a garanzia del debito di restituzione di un mutuo;
il che dimostrava che l'atto esulava oggettivamente dall'esercizio dell'impresa in quanto compiuto non nell'interesse dell'imprenditore ma del creditore di quest'ultimo. La contribuente ha depositato memoria difensiva. Motivi della decisione II primi tre motivi del ricorso non integrano, contrariamente a quanto dedotto dall'Amministrazione finanziaria, una "mutatio libelli", essendo rimasti identici la pretesa della contribuente e il tema d'indagine dalla medesima introdotto (assoggettamento all'IVA e non all'imposta di registro della cessione di due fabbricati). La mera prospettazione di ulteriori argomentazioni difensive rispetto a quelle originariamente avanzate non muta di per sé il fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, non alterando l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini de la controversia. Il ricorso della VA non merita, peraltro, accoglimento. L'Ufficio del registro ha ritenuto che con l'atto di compravendita del 7.11.1988 il HI aveva trasferito alla VA non solo l'appezzamento di terren ɔ non agricolo ma anche la proprietà dei due fabbricati che insistevano su di esso. Tale affermazione, condivisa dai giudici merito, non é censurabile, atteso che il principio secondo cui le accessioni si presumono trasferiti all'acquirente della cosa principale, oltre che previsto dalla legge sull'imposta di registro (art. 24), deriva dalla normativa civilistica secondo cui il fabbricato costruito sul suolo appartiene al proprietario di questo (art. 934 c.c.), se non é diversamente stabilito dal titolo o dal a legge;
di guisa che, in mancanza di riserva da parte del venditore, nell'atto di trasferimento del suolo, del diritto di superficie in suo favore sul fabbricato, la proprietà dell'accessione si acquista insieme con quella del suolo. Quanto all'assoggettamento del trasferimento della proprietà dei fabbricati all'imposta di registro e non all'IVA, va tenuto presente che nell'atto di compravendita venne richiesta l'applicazione di quest'ultimo tributo e venne emessa dal venditore fattura solo con riferimento all'appezzamento di terreno, senza alcuna considerazione per i fabbricati che su di esso insistevano. Tale assoggettamento all'IVA per il trasferimento del suolo, sia perché derivava da un'autonoma scelta del venditore sia (e soprattutto) perché non riguardava i fabbricati, non preclude va all'Ufficio di applicare per questi ultimi l'imposta di registro sulla base del loro valore venale in comune commercio. Non é, d'altra parte, consentito in sede di legittimità introdurre questioni di fatto, come quella relativa all'inerenza cel trasferimento immobiliare all'esercizio dell'attività di imprenditore edile del HI, come sostenuto dalla ricorrente e negato dall'Amministrazione finanzia ia (la quale assume trattarsi, in base alla memoria della ricorrente in data 13.10.1997, di un atto compiuto nell'interesse del Murer, quale creditore del HI, e non di quest'ultimo). 196 Né può ritenersi insufficiente o contraddittoria la motivazione della sentenza di appello per avere ritenuto, in mancanza di dichiarazione nell'atto di compravendi:a di assoggettamento ad IVA e di emissione di relativa fattura da parte del Bisighi 1, che i due fabbricati, diversamente dal terreno, erano soggetti all'imposta proporzionale di registro. Ogni altra questione deve ritenersi assorbita. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese .
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 24.4.2001 4 CORTE Il Presidente Il Consigliere est. IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano TO DEPOSITATO IN CANLE RIA E Oggi 27 GIU. 2001 N O 5 I 8 IL CANCELLIERE C1 Z 0 1 A / Arnaldo Casang 5 R 4 . / T 6 S N 9 I A I . G R B E R . P R A . L D L T ☑ A A L U D E B D B I E I A R T S T A T N N I E 1 E S R 3 S 1 I E E A . T N A M 7