Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2007, n. 17304
CASS
Sentenza 20 marzo 2007

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In tema di patteggiamento, non rappresenta giusto motivo per la compensazione delle spese l'essersi la parte civile costituita nella medesima data di celebrazione del procedimento, attesi i connotati di celerità dello stesso e considerato che la parte civile è comunque ammessa a costituirsi anche dopo il raggiungimento dell'accordo per l'applicazione della pena.

Commentario1

  • 1Spese alla parte civile per patteggiamento concordato prima (Cass, SSUU, 16403/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 aprile 2024

    La persona offesa / danneggiata è legittimata a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l'imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, dovendo il giudice provvedere quindi sulla regolamentazione delle relative spese di costituzione. Cassazione penale sez. Unite, ud. 30 novembre 2023 (dep. 19 aprile 2024), n. 16403 Presidente Cassano - Estensore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. All'udienza preliminare tenutasi innanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno in data 25 ottobre 2022, il giudice dava atto che il difensore dell'imputato G.G., munito di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2007, n. 17304
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17304
Data del deposito : 20 marzo 2007

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