Sentenza 20 marzo 2007
Massime • 1
In tema di patteggiamento, non rappresenta giusto motivo per la compensazione delle spese l'essersi la parte civile costituita nella medesima data di celebrazione del procedimento, attesi i connotati di celerità dello stesso e considerato che la parte civile è comunque ammessa a costituirsi anche dopo il raggiungimento dell'accordo per l'applicazione della pena.
Commentario • 1
- 1. Spese alla parte civile per patteggiamento concordato prima (Cass, SSUU, 16403/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 aprile 2024
La persona offesa / danneggiata è legittimata a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l'imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, dovendo il giudice provvedere quindi sulla regolamentazione delle relative spese di costituzione. Cassazione penale sez. Unite, ud. 30 novembre 2023 (dep. 19 aprile 2024), n. 16403 Presidente Cassano - Estensore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. All'udienza preliminare tenutasi innanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno in data 25 ottobre 2022, il giudice dava atto che il difensore dell'imputato G.G., munito di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2007, n. 17304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17304 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 20/03/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 645
Dott. CONTI IO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 36556/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO IO;
avverso la sentenza del Tribunale di Trani, pronunciata in data 29.3.2006;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo Di Casola;
Letta la richiesta del P.G., nella persona del Dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alle spese di parte civile e rigetto nel resto. Osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. A OR IO è stata applicata la pena concordata, fra le parti di anni uno mesi sei di reclusione per i reati di resistenza a p.u. lesioni aggravate e minacce.
2. Ricorre per violazione di legge. Sostiene che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente determinato la pena.
3. Ricorre anche la parte civile, MB NZ, per il tramite del suo difensore, avv. Nunzio Paliotto, che deduce violazione di legge per aver il giudice del merito compensato le spese sostenute dalla parte civile, a cagione del fatto che la parte civile si era costituita solo nella data dell'udienza.
4. La parte civile rileva l'abnormità di simile decisione, sia perché fuori da qualsiasi modello legale, sia perché, trattandosi di giudizio direttissimo instaurato nell'immediatezza della convalida dell'arresto, la parte civile non avrebbe avuto alcuna altra possibilità temporale di costituirsi dinanzi a quel giudice.
5. Il ricorso dell'imputato è manifestamente infondato. La semplice lettura della sentenza impugnata chiarisce che il giudice non si sia affatto discostato dalla determinazione pattizia, la quale risulta correttamente determinata in anni uno mesi sei di reclusione, stante la possibilità di diminuire la pena non necessariamente di un terzo, bensì fino ad un terzo.
6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a mente dell'art.616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che la corte equitativamente ritiene di fissare, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1000,00.
7. Appare, invece, fondato il ricorso della parte civile. Ai sensi dell'art. 444 c.p.p., comma 2, il giudice può disporre la compensazione delle spese soltanto per giusti motivi, avendo lo specifico obbligo di dare conto, con motivazione congrua e corretta da un punto di vista logico-giuridico, delle ragioni di tale sua scelta discrezionale. Ebbene, nel caso di specie giusti motivi di compensazione non possono essere rappresentati dall'essersi la parte civile costituita nella stessa data della celebrazione del procedimento, in quanto, anche a prescindere dal carattere sincopato della procedura adottata, che non avrebbe consentito alla persona offesa di costituirsi in altro momento, la costituzione di parte civile è ammessa anche dopo il raggiungimento dell'accordo fra le parti per l'applicazione della pena.
8. Data la carenza e la manifesta illogicità di motivazione su tale aspetto, la sentenza deve essere annullata limitatamente alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 c.p.p. (cfr. anche Cass. Sez. 6^, n. 3057/2001, Fanano).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese in favore della parte civile e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2007