Sentenza 17 gennaio 2008
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 68 d.P.R. n. 309 del 1990 anche una mera irregolarità formale nella tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope, in quanto, trattandosi di reato contravvenzionale, è sufficiente la mera colpa consistente in una negligente ricognizione, alla prescritta data di scadenza, della corrispondenza della giacenza contabile con quella reale. (Fattispecie in cui, all'esito di un'ispezione dell'A.S.L. in una farmacia, era emerso un difetto di corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale del metadone).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2008, n. 6066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6066 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 17/01/2008
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 98
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 21476/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RL AN GH, n. a Milano il 3 marzo 1967;
nei confronti della sentenza in data 7 marzo 2006 del Tribunale di Monza, Sezione distaccata di Desio;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. MURA Antonio, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione;
udito il difensore, avvocato Cavallaro Francesco.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Monza - Sezione distaccata di Desio - condannava GH RL AN, quale direttore responsabile della farmacia S. Martino, sede n. 2, di Paderno Dugnano, alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda perché non ottemperava alle norme sulla tenuta del registro di entrata e uscita delle sostanze stupefacenti e/o psicotrope (D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 60 e 68), in particolare non riportando correttamente i dati relativi alle quantità di stupefacenti giacenti.
(In Paderno Dugnano, il 29 ottobre 2003).
Rilevava il Tribunale che da una ispezione della ASL 1 di Milano era emerso che nella farmacia sopra indicata non risultava la corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale del metadone nei due dosaggi di 10 e 5 millilitri, in quanto dal registro emergeva una giacenza contabile di due flaconi per ciascuno dei dosaggi mentre risultavano effettivamente presenti un solo flacone da 10 millilitri e tre flaconi da 5 millilitri.
Accertava l'ispettore che la irregolarità doveva farsi risalire al 1999, anno in cui i dosaggi erano stati confusi: la irregolarità si era cosi ripetuta in tutti gli anni a seguire, sino alla data dell'ispezione (di cui alla imputazione).
Precisava il Tribunale che non vi era stata alcuna entrata o uscita irregolare di stupefacente dalla farmacia ma semplicemente una erronea compilazione del registro di entrata ed uscita. Affermava che la responsabilità penale per le irregolarità di tenuta del registro sussiste anche quando non vi sia una irregolare movimentazione degli stupefacenti:
dovendo ravvisarsi la ratio legis dell'art. 60 D.P.R. cit. non in un vuoto formalismo ma in una rigorosa formalità di prevenzione, essa non può essere esclusa da una mera irregolarità, laddove la mancanza (come nella specie) di un controllo preciso, rinnovato periodicamente, avrebbe potuto escludere la colpevolezza in capo al responsabile della tenuta del registro (cita Cass. pen., sez. 6^, 27 marzo 1996, in Rass. Dir. Farm. 1997, 455). Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato che, con un primo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione delle norme sulla prescrizione (artt. 257, 158 e 160 c.p.), essendo già intervenuta tale causa estintiva del reato, dato che la irregolarità (erronea annotazione) risaliva al 1999, come emerge dalla sentenza stessa.
Con un secondo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 60 D.P.R. cit. per insussistenza del reato per mero errore materiale di scritturazione.
Non può sussistere il reato se dal registro sia comunque possibile un controllo delle entrate, delle uscite e quindi delle giacenze nel caso come quello di specie in cui si evidenziava una mera irregolarità formale dovuta a un mero errore.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Osserva la Corte che il reato contestato è prescritto sia pure per ragioni diverse da quelle dedotte dal ricorrente.
Alla specie sono infatti applicabili i nuovi termini di prescrizione di cui all'art. 157 c.p. novellato dalla L. n. 251 del 2005, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 393/2006. Alla data della sentenza impugnata era ancora pendente il giudizio di 1^ grado.
Trattandosi di reato contravvenzionale, la prescrizione va fissata in quattro anni aumentati sino a cinque anni (un quarto di anni quattro:
art. 161 c.p., comma 2) in considerazione degli atti interruttivi. La decorrenza della prescrizione non va fissata, come preteso dal ricorrente dal 1999, in quanto l'accertamento del reato è avvenuto il 29 ottobre 2003, a nulla rilevando che la trascrizione rilevata alla data dell'accertamento fosse dovuta a un errore verificatosi nell'anno 1999 e ripetuto di anno in anno.
Per quel che riguarda la decorrenza della prescrizione, deve osservarsi che il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 68 non dà alcuna indicazione sulla data in cui devono effettuarsi le iscrizioni di cui all'art. 60 nel "Registro di entrata e di uscita".
La inottemperanza alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e di uscita rappresentata dalla "iscrizione" di ogni "acquisto o cessione" costituisce indubbiamente un reato istantaneo di cui la legge non consente di stabilire la data di consumazione e quindi la data di inizio del termine di prescrizione.
Peraltro il principio in dubio pro reo si applica anche alle cause estintive del reato quando vi sia incertezza sulla data di consumazione o comunque sulla data di decorrenza del termine di prescrizione.
E poiché la ratio della norma in esame pare quella dell'agevole accertamento della corrispondenza della giacenza contabile con quella reale, può ragionevolmente ipotizzarsi che la legge si riferisca, in relazione alle "iscrizioni" in argomento, a una sorta di inventario da compiersi con cadenza annuale, coincidente con l'anno solare (data di inizio di ciascun anno solare o di scadenza dell'anno precedente):
momento entro il quale le iscrizioni devono presentarsi in modo tale che risulti quella coincidenza.
Ora, poiché nella specie l'accertamento della irregolarità è avvenuto in data 29 marzo 2003, la regolarità della tenuta del registro andava riportata al 1^ gennaio 2003 o al 31 dicembre 2002, con la conseguenza che doveva ritenersi comunque decorso il termine prescrizionale, maturato il 1^ gennaio 2008.
Non può aderirsi alla tesi del ricorrente secondo cui nel caso di specie dovrebbe applicarsi la norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2. La responsabilità del ricorrente non appare esclusa da una mera irregolarità formale in quanto, vertendosi in ipotesi di reato contravvenzionale, è sufficiente la mera colpa consistente in una negligente ricognizione delle giacenze alla data di scadenza di cui si è detto.
La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2008