CASS
Sentenza 12 luglio 2023
Sentenza 12 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2023, n. 30240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30240 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA FA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/07/2022 della Corte di appello di Torino. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PA BE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. FA IA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Torino, in data 13 luglio 2022, ha confermato la sentenza del 01 luglio 2019 con la quale il Tribunale di Cuneo lo ha condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di 648 cod. pen. 2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla provenienza delittuosa dei beni di cui al capo di imputazione ed alla penale responsabilità dell'imputato. La Corte territoriale, con motivazione illogica, avrebbe desunto la penale responsabilità del ricorrente dal fatto che lo stesso non ha fornito giustificazione della provenienza dei beni rinvenuti nella sua abitazione, senza tenere conto che il IA, al momento della perquisizione svoltasi in data 5 ottobre Penale Sent. Sez. 2 Num. 30240 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 30/05/2023 2018, non era presente in casa in quanto detenuto in carcere dal febbraio 2018 e che, al momento dell'attività di polizia giudiziaria, era presente in casa il sig. DO SA che ivi dimorava in assenza del ricorrente. 3. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. L'unico motivo di ricorso è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. 4. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta la carenza di prova in ordine alla provenienza delittuosa dei beni rinvenuti nell'abitazione del ricorrente, oltre ad essere aspecifica, è anche manifestamente infondata. La Corte territoriale con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze probatorie, ha evidenziato che i beni di cui al capo di imputazione sono provento del furto subito dal defunto CO CO e denunciato dal figlio RO in data 20 dicembre 2017 (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), sicché è manifestamente infondata la censura sviluppata dal ricorrente in ordine alla presunta illogicità della motivazione sul punto. 5. L'ulteriore doglianza inerente all'affermazione di responsabilità penale del ricorrente, oltre ad essere aspecifica, non è consentita in quanto articolata esclusivamente in fatto e, quindi, proposta al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. La Corte territoriale, con il supporto di una motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste, ha correttamente applicato l'art. 648 cod. pen., aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (vedi Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01; da ultimo Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022, Difranco, non massimata). I giudici di appello hanno correttamente rimarcato che il ricorrente non ha «reso alcuna dichiarazione difensiva nel corso del procedimento» e che l'ipotesi difensiva, fondata su un possibile consenso del defunto proprietario all'apprensione dei beni da parte del IA, appare del tutto congetturale e priva di alcun riscontro istruttorio. 2 L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di far leva su elementi di prova ipotetici e "negativi", su considerazioni, cioè, generiche ed astratte (quali la presenza di DO SA nell'abitazione del ricorrente e la detenzione del IA al momento della perquisizione); abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio probatorio. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30 maggio 2023 Sentenza con motivazione semplificata.
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PA BE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. FA IA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Torino, in data 13 luglio 2022, ha confermato la sentenza del 01 luglio 2019 con la quale il Tribunale di Cuneo lo ha condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di 648 cod. pen. 2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla provenienza delittuosa dei beni di cui al capo di imputazione ed alla penale responsabilità dell'imputato. La Corte territoriale, con motivazione illogica, avrebbe desunto la penale responsabilità del ricorrente dal fatto che lo stesso non ha fornito giustificazione della provenienza dei beni rinvenuti nella sua abitazione, senza tenere conto che il IA, al momento della perquisizione svoltasi in data 5 ottobre Penale Sent. Sez. 2 Num. 30240 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 30/05/2023 2018, non era presente in casa in quanto detenuto in carcere dal febbraio 2018 e che, al momento dell'attività di polizia giudiziaria, era presente in casa il sig. DO SA che ivi dimorava in assenza del ricorrente. 3. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. L'unico motivo di ricorso è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. 4. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta la carenza di prova in ordine alla provenienza delittuosa dei beni rinvenuti nell'abitazione del ricorrente, oltre ad essere aspecifica, è anche manifestamente infondata. La Corte territoriale con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze probatorie, ha evidenziato che i beni di cui al capo di imputazione sono provento del furto subito dal defunto CO CO e denunciato dal figlio RO in data 20 dicembre 2017 (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), sicché è manifestamente infondata la censura sviluppata dal ricorrente in ordine alla presunta illogicità della motivazione sul punto. 5. L'ulteriore doglianza inerente all'affermazione di responsabilità penale del ricorrente, oltre ad essere aspecifica, non è consentita in quanto articolata esclusivamente in fatto e, quindi, proposta al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. La Corte territoriale, con il supporto di una motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste, ha correttamente applicato l'art. 648 cod. pen., aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (vedi Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01; da ultimo Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022, Difranco, non massimata). I giudici di appello hanno correttamente rimarcato che il ricorrente non ha «reso alcuna dichiarazione difensiva nel corso del procedimento» e che l'ipotesi difensiva, fondata su un possibile consenso del defunto proprietario all'apprensione dei beni da parte del IA, appare del tutto congetturale e priva di alcun riscontro istruttorio. 2 L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di far leva su elementi di prova ipotetici e "negativi", su considerazioni, cioè, generiche ed astratte (quali la presenza di DO SA nell'abitazione del ricorrente e la detenzione del IA al momento della perquisizione); abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio probatorio. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30 maggio 2023 Sentenza con motivazione semplificata.