CASS
Sentenza 25 luglio 2023
Sentenza 25 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/07/2023, n. 32307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32307 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI SE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/03/2023 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
lette le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 32307 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 06/06/2023 í l RITENUTO IN FATTO 1. GI EO propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta che, in data 13 marzo 2023, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta il 9 marzo 2023 nei confronti dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna, impositiva di misura cautelare personale non custodiale, datata 22 febbraio 2022. Il Tribunale, dato atto che analoga richiesta di riesame era stata presentata dalla difesa del EO ed era stata dichiarata inammissibile con provvedimento notificato al difensore in data 8 marzo 2023, ha dichiarato inammissibile la nuova richiesta di riesame invocando il principio dell'unicità del diritto all'impugnazione, sicché, una volta intervenuta una decisione sull'impugnazione proposta da uno qualsiasi dei soggetti legittimati, tale diritto si consumerebbe. 2. Il ricorso, con unico motivo, deduce la tempestività della nuova impugnazione ed osserva che quella precedente era stata dichiarata inammissibile solo perché inviata ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto. Il Tribunale del riesame avrebbe dovuto considerare la prima impugnazione tamquam non esset e verificare la persistente voluntas impugnationis, pronunciandosi sulla richiesta. Richiama pure il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, che sarebbe rispettato. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Nelle conclusioni scritte, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Va premesso che la prima ordinanza ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame in quanto inviata, a mezzo posta elettronica certificata, ad un indirizzo diverso da quello indicato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia. Ciò perché l'art. 87-bis, comma 7 lett. c), d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, introdotto dall'art.
5-quinquies legge 30 dicembre 2022 n. 199, prevede appunto a pena di inammissibilità che, quando l'impugnazione viene proposta a mezzo posta certificata, essa sia inoltrata ad uno degli indirizzi riferibili all'ufficio di destinazione, come riportati nel citato elenco. 2. Premesso che non appare né chiaro né significativo il riferimento del ricorrente al principio di tassatività delle impugnazioni, è pacifico che quella che il difensore ha ripresentato sia la stessa richiesta di riesame già dichiarata inammissibile. Ciò premesso, appare corretta l'invocazione, da parte del Tribunale del riesame, del principio dell'unicità dell'impugnazione, sulla base del quale, per esempio, è stata ritenuta inammissibile l'impugnazione proposta dal secondo difensore dell'imputato dopo che era stata dichiarata inammissibile quella proposta dal primo difensore (Sez. 1, n. 2952 del 23/10/2013, dep. 2014, Tripodi, Rv. 258267). Questa stessa Sezione ha messo in guardia da un'adesione acritica al predetto principio, laddove ha ritenuto invece ammissibile la richiesta di riesame proveniente dall'indagato dopo che era stata dichiarata inammissibile la richiesta presentata dal suo difensore, in un peculiare caso nel quale peraltro la richiesta dell'indagato, fondata su argomenti diversi da quella del suo difensore, era stata depositata qualche giorno prima della decisione sull'istanza del difensore, ma il Tribunale non aveva riunito i procedimenti (Sez. 5, n. 20539 del 22/01/2019, CO, Rv. 275553). Nel ritenere la seconda istanza ammissibile, la citata sentenza CO ha richiamato la sentenza n. 317 del 2009 della Corte costituzionale che, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nella previgente formulazione (relativa al processo contumaciale), aveva superato la giurisprudenza che sul punto si era formata, anche a Sezioni unite (Sez. U, n. 6026 del 07/02/2008, Huzuneanu, Rv. 238472), e che riteneva incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo la possibilità concessa all'imputato giudicato in contumacia di essere restituito nel termine per proporre impugnazione, quando il diritto era già stato esercitato dal proprio difensore. La Corte costituzionale osservò plasticamente che il principio di ragionevole durata si riferisce ad un processo "giusto", cioè rispettoso delle garanzie fondamentali (sicché, rispetto all'esigenza di un processo equo, ogni altro principio sarebbe recessivo). Muovendo da tali principi, la sentenza CO ha preso atto che il principio di unicità dell'impugnazione deve essere oggi ritenersi temperato, ed ha giudicato 3 ammissibile la richiesta di riesame presentata dall'indagato dopo la decisione di quella proposta dal suo difensore, poiché l'esercizio di un diritto fondamentale «non può essere sottratto al titolare che può essere sostituito solo nei limiti necessari a sopperire alla sua impossibilità di esercitarlo e non deve trovarsi di fronte all'effetto irreparabile di una scelta altrui, magari non voluta ed eventualmente non concordata, potenzialmente dannosa per la sua persona». Nel caso giudicato in tale occasione, peraltro, la Corte ha preso pure atto che l'art. 309 cod. proc. pen. consente sia al difensore che all'indagato l'esercizio del diritto di impugnazione contro le ordinanze cautelari. Nel caso qui giudicato, invece, non vi è ragione di discostarsi dal principio consolidato, che deve ritenersi operante: il difensore ha esercitato il diritto a lui riconosciuto;
l'indagato personalmente, al contrario, non se ne è avvalso;
il difensore, pur avendo a disposizione altre modalità di deposito della richiesta di riesame, ha scelto il deposito via posta elettronica certificata, ma è incorso in una causa di inammissibilità dell'impugnazione; tale diritto, in capo a lui, era dunque "consumato" e la decisione del Tribunale del riesame è corretta. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. pen. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/06/2023
lette le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 32307 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 06/06/2023 í l RITENUTO IN FATTO 1. GI EO propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta che, in data 13 marzo 2023, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta il 9 marzo 2023 nei confronti dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna, impositiva di misura cautelare personale non custodiale, datata 22 febbraio 2022. Il Tribunale, dato atto che analoga richiesta di riesame era stata presentata dalla difesa del EO ed era stata dichiarata inammissibile con provvedimento notificato al difensore in data 8 marzo 2023, ha dichiarato inammissibile la nuova richiesta di riesame invocando il principio dell'unicità del diritto all'impugnazione, sicché, una volta intervenuta una decisione sull'impugnazione proposta da uno qualsiasi dei soggetti legittimati, tale diritto si consumerebbe. 2. Il ricorso, con unico motivo, deduce la tempestività della nuova impugnazione ed osserva che quella precedente era stata dichiarata inammissibile solo perché inviata ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto. Il Tribunale del riesame avrebbe dovuto considerare la prima impugnazione tamquam non esset e verificare la persistente voluntas impugnationis, pronunciandosi sulla richiesta. Richiama pure il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, che sarebbe rispettato. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Nelle conclusioni scritte, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Va premesso che la prima ordinanza ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame in quanto inviata, a mezzo posta elettronica certificata, ad un indirizzo diverso da quello indicato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia. Ciò perché l'art. 87-bis, comma 7 lett. c), d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, introdotto dall'art.
5-quinquies legge 30 dicembre 2022 n. 199, prevede appunto a pena di inammissibilità che, quando l'impugnazione viene proposta a mezzo posta certificata, essa sia inoltrata ad uno degli indirizzi riferibili all'ufficio di destinazione, come riportati nel citato elenco. 2. Premesso che non appare né chiaro né significativo il riferimento del ricorrente al principio di tassatività delle impugnazioni, è pacifico che quella che il difensore ha ripresentato sia la stessa richiesta di riesame già dichiarata inammissibile. Ciò premesso, appare corretta l'invocazione, da parte del Tribunale del riesame, del principio dell'unicità dell'impugnazione, sulla base del quale, per esempio, è stata ritenuta inammissibile l'impugnazione proposta dal secondo difensore dell'imputato dopo che era stata dichiarata inammissibile quella proposta dal primo difensore (Sez. 1, n. 2952 del 23/10/2013, dep. 2014, Tripodi, Rv. 258267). Questa stessa Sezione ha messo in guardia da un'adesione acritica al predetto principio, laddove ha ritenuto invece ammissibile la richiesta di riesame proveniente dall'indagato dopo che era stata dichiarata inammissibile la richiesta presentata dal suo difensore, in un peculiare caso nel quale peraltro la richiesta dell'indagato, fondata su argomenti diversi da quella del suo difensore, era stata depositata qualche giorno prima della decisione sull'istanza del difensore, ma il Tribunale non aveva riunito i procedimenti (Sez. 5, n. 20539 del 22/01/2019, CO, Rv. 275553). Nel ritenere la seconda istanza ammissibile, la citata sentenza CO ha richiamato la sentenza n. 317 del 2009 della Corte costituzionale che, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nella previgente formulazione (relativa al processo contumaciale), aveva superato la giurisprudenza che sul punto si era formata, anche a Sezioni unite (Sez. U, n. 6026 del 07/02/2008, Huzuneanu, Rv. 238472), e che riteneva incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo la possibilità concessa all'imputato giudicato in contumacia di essere restituito nel termine per proporre impugnazione, quando il diritto era già stato esercitato dal proprio difensore. La Corte costituzionale osservò plasticamente che il principio di ragionevole durata si riferisce ad un processo "giusto", cioè rispettoso delle garanzie fondamentali (sicché, rispetto all'esigenza di un processo equo, ogni altro principio sarebbe recessivo). Muovendo da tali principi, la sentenza CO ha preso atto che il principio di unicità dell'impugnazione deve essere oggi ritenersi temperato, ed ha giudicato 3 ammissibile la richiesta di riesame presentata dall'indagato dopo la decisione di quella proposta dal suo difensore, poiché l'esercizio di un diritto fondamentale «non può essere sottratto al titolare che può essere sostituito solo nei limiti necessari a sopperire alla sua impossibilità di esercitarlo e non deve trovarsi di fronte all'effetto irreparabile di una scelta altrui, magari non voluta ed eventualmente non concordata, potenzialmente dannosa per la sua persona». Nel caso giudicato in tale occasione, peraltro, la Corte ha preso pure atto che l'art. 309 cod. proc. pen. consente sia al difensore che all'indagato l'esercizio del diritto di impugnazione contro le ordinanze cautelari. Nel caso qui giudicato, invece, non vi è ragione di discostarsi dal principio consolidato, che deve ritenersi operante: il difensore ha esercitato il diritto a lui riconosciuto;
l'indagato personalmente, al contrario, non se ne è avvalso;
il difensore, pur avendo a disposizione altre modalità di deposito della richiesta di riesame, ha scelto il deposito via posta elettronica certificata, ma è incorso in una causa di inammissibilità dell'impugnazione; tale diritto, in capo a lui, era dunque "consumato" e la decisione del Tribunale del riesame è corretta. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. pen. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/06/2023