CASS
Sentenza 9 novembre 2023
Sentenza 9 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2023, n. 45289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45289 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZAII sul ricorso proposto da TA MI AB, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
sentite le conclusioni del PG ANTONIO BALSAMO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore della ricorrente, avv. Dino Digiaconnantonio, in sostituzione dell'avv- GI AI RR, che si è riportato ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 6 Num. 45289 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 08/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La cittadina rumena MI AB RT, per il tramite del proprio difensore, chiede alla Corte di cassazione di annullare la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 10 ottobre scorso, che ha dichiarato l'esistenza delle condizioni per la sua consegna alla Romanici, per dar corso al mandato di arresto europeo emesso dalla Pretura di Fagaras di quello Stato il 25 agosto precedente, ai fini dell'esecuzione nei suoi confronti della sentenza di condanna irrevocabile alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, inflittale da quella stessa autorità giudiziaria con sentenza del 15 giugno 2023, per il delitto di furto. 2. Il ricorso consta di due motivi: I) la violazione dell'art. 20, legge n. 69 del 2005, in quanto la consegna dovrebbe essere limitata ai casi di condanne a pene detentive non inferiori a quattro anni, e comunque considerando che l'ordinamento rumeno prevede la possibilità di misure alternative alla detenzione;
II) la violazione degli artt. 2 e 18, lett. g) e s), legge n. 69 del 2005, mancando la prova della regolare citazione in giudizio della ricorrente nel processo celebratosi in Romania, dovendo perciò lo stesso ritenersi non equo. oco f5F-R-R7o ov g i 3. Entrambi i motivi non possono essere ammessi. 3.1. Il primo — a prescindere dall'erroneo riferimento all'art. 20, legge n. 69 del 2005, che tratta tutt'altri profili — è, se non altro, manifestamente infondato, incontrando, per quel che riguarda la misura della pena ed il mandato c.d. "esecutivo", il solo limite dell'art. 7, comma 4, legge n. 69, cit., che esclude la consegna nei soli casi in cui sia stata irrogata una pena detentiva di durata inferiore a quattro mesi. 3.2. Il secondo è anch'esso privo di ogni fondamento giuridico. Premesso che le disposizioni normative citate dalla ricorrente non esistono più, essendo state abrogate con la riforma del 2021, va rilevato che, a norma dell'art. 18 -ter, legge n. 69 del 2005 (inserito anch'esso dalla medesima novella), in caso di processo celebrato in absentia, la consegna può essere rifiutata soltanto qualora né con il mandato, né con le informazioni integrative eventualmente richiestegli, lo Stato di emissione dia le indicazioni di cui al precedente art. 6, comma 1 -bis, della stessa legge: tra le quali — per quanto d'interesse nel caso in rassegna — vi è quella per cui il consegnando, al quale non sia stata effettuata personalmente la notifica della decisione, la riceverà senza indugio all'atto della consegna, con l'espressa informazione della possibilità di impugnare la condanna o di ottenere un nuovo processo e la d'orma di tale decisione, con piena esplicazione del diritto alla prova e di difesa (vds. Sez. 6, n. 23253 del 13/06/2022, Ouled Amor Rejeb, Rv. 283320). È sufficiente osservare, allora, che la sentenza quivi impugnata dà atto espressamente della presenza di tale indicazione nel mandato e che il ricorso non contesta tale affermazione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna della proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2023.
sentite le conclusioni del PG ANTONIO BALSAMO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore della ricorrente, avv. Dino Digiaconnantonio, in sostituzione dell'avv- GI AI RR, che si è riportato ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 6 Num. 45289 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 08/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La cittadina rumena MI AB RT, per il tramite del proprio difensore, chiede alla Corte di cassazione di annullare la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 10 ottobre scorso, che ha dichiarato l'esistenza delle condizioni per la sua consegna alla Romanici, per dar corso al mandato di arresto europeo emesso dalla Pretura di Fagaras di quello Stato il 25 agosto precedente, ai fini dell'esecuzione nei suoi confronti della sentenza di condanna irrevocabile alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, inflittale da quella stessa autorità giudiziaria con sentenza del 15 giugno 2023, per il delitto di furto. 2. Il ricorso consta di due motivi: I) la violazione dell'art. 20, legge n. 69 del 2005, in quanto la consegna dovrebbe essere limitata ai casi di condanne a pene detentive non inferiori a quattro anni, e comunque considerando che l'ordinamento rumeno prevede la possibilità di misure alternative alla detenzione;
II) la violazione degli artt. 2 e 18, lett. g) e s), legge n. 69 del 2005, mancando la prova della regolare citazione in giudizio della ricorrente nel processo celebratosi in Romania, dovendo perciò lo stesso ritenersi non equo. oco f5F-R-R7o ov g i 3. Entrambi i motivi non possono essere ammessi. 3.1. Il primo — a prescindere dall'erroneo riferimento all'art. 20, legge n. 69 del 2005, che tratta tutt'altri profili — è, se non altro, manifestamente infondato, incontrando, per quel che riguarda la misura della pena ed il mandato c.d. "esecutivo", il solo limite dell'art. 7, comma 4, legge n. 69, cit., che esclude la consegna nei soli casi in cui sia stata irrogata una pena detentiva di durata inferiore a quattro mesi. 3.2. Il secondo è anch'esso privo di ogni fondamento giuridico. Premesso che le disposizioni normative citate dalla ricorrente non esistono più, essendo state abrogate con la riforma del 2021, va rilevato che, a norma dell'art. 18 -ter, legge n. 69 del 2005 (inserito anch'esso dalla medesima novella), in caso di processo celebrato in absentia, la consegna può essere rifiutata soltanto qualora né con il mandato, né con le informazioni integrative eventualmente richiestegli, lo Stato di emissione dia le indicazioni di cui al precedente art. 6, comma 1 -bis, della stessa legge: tra le quali — per quanto d'interesse nel caso in rassegna — vi è quella per cui il consegnando, al quale non sia stata effettuata personalmente la notifica della decisione, la riceverà senza indugio all'atto della consegna, con l'espressa informazione della possibilità di impugnare la condanna o di ottenere un nuovo processo e la d'orma di tale decisione, con piena esplicazione del diritto alla prova e di difesa (vds. Sez. 6, n. 23253 del 13/06/2022, Ouled Amor Rejeb, Rv. 283320). È sufficiente osservare, allora, che la sentenza quivi impugnata dà atto espressamente della presenza di tale indicazione nel mandato e che il ricorso non contesta tale affermazione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna della proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2023.