Sentenza 27 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2001, n. 4431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4431 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
O L 4 L 7 O 3 . B Melzone 3 N E , E 1 N 9 9 O I 1 - Z 1 A 1 R - 1 T E UBBLICA ITALIANA S 2 I IC . G L D E R 9 U I 3 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO G E D 0443 1/0 1 E 6 E T 4 N . N . E T A CORTE SU T S T Oggetto S E R I ( A Opposizione a d.i. SEZIONE TERZA CIVILE onere della prova nel giudizio di equità del g. di p. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17566/98 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere 9506 Cron. Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Alberto Ud. 10/11/00 TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AGERI SOC.SRL, in persona del suo rapp.te legale pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRAN SASSO 48, presso lo studio dell'avvocato CIRILLO TIZIANA, difeso dall'avvocato MELE BRUNO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
BIMBOLUGLIO SRL;
intimato avverso la sentenza n. 12207/98 del Giudice di pace di 2000 NAPOLI, depositata il 31/07/98; RG. 19959/98; 1803 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 10/11/00 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato 1'8.1.1998 la Ageri srl chiedeva al giudice di pace di Napoli di ingiungere al- la GL srl il pagamento della somma di L. 1.103.000, oltre interessi legali, dovuta come premio annuale della polizza di assicurazione di tutti i ri- schi connessi ai locali in cui svolgeva la sua attività per il periodo 6.9.1997/6.9.1998. Il giudice di pace provvedeva in conformità e la GL srl proponeva tempestiva opposizione, dedu- cendo l'inefficacia del d.i. perché notificato fuori termine e contestando nel merito l'esistenza del credi- to. Con sentenza 31.7.1998 il giudice di pace ha revo- cato il d.i. perché inefficace per tardività della no- tifica a sensi dell'art. 644 c.p.c. e decidendo nel me- rito ha rigettato la domanda di pagamento somma propo- sta dalla società Ageri, ritenendo che non era stata offerta la prova dell'esistenza del credito, ed ha con- dannato l'istante alle spese del giudizio. 2 Ricorre la Ageri srl esponendo quattro motivi per l'annullamento della decisione. Nessuna difesa è stata svolta dalla intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. e 2697 C.C., non- chè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto deciso della controversia, si assume che il giudice di pace, in violazione dei principi regola- tori della materia che governano l'onere della prova, ha ritenuto non provato il rapporto obbligatorio posto a fondamento della domanda di pagamento somma, nono- non avesse contestato stante che la controparte l'esistenza del credito. Il motivo è infondato. Esula dal principio della corrispondenza fra il chiesto e il giudicato, la cui comporta il vizio di ultrapetizione,inosservanza e rientra invece nei principi regolatori della materia in ordine all'osservanza dell'onere della prova e alla li- bera valutazione fattane dal giudice, che in quanto 1 sorretta da adeguata motivazione, non è censurabile in sede di legittimità, la doglianza espressa in ordine alle conseguenze giuridiche che il giudice avrebbe do- vuto trarre dal comportamento processuale delle parti. Tale punto della decisione è altresì immune da vizi 3 logici giuridici, in quanto, per ritenere come pacifico un fatto alligato da una parte, sì da essere posto a base della decisione ancorchè non provato, non è suffi- ciente la sua mancata contestazione, ma è necessario che esso sia esplicitamente ammesso dalla controparte o implicitamente accettato dalla stessa, di tal che non sia più necessario provare, a seconda dei casi, i fatti costitutivi, modificativi o estinti della domanda. Nulla di tutto ciò si desume dal comportamento pro- cessuale della società opponente, la quale ha persisti- to nella tesi di inesistenza del credito. Attengono parimenti ai principi regolatori della materia in tema di onere ella prova e di libera valuta- zione del giudice, come tali non censurabili in sede di legittimità se riferiti alla decisione secondo equità del giudice di pace (cfr. Cass.Sez. Un. 99/716) le do- glianze espresse nel secondo e terzo motivo di ricorso, erroneamente indicati come terzo e quarto motivo, con i quali si censurano le conseguenze giuridiche tratte dal giudice dalla poca leggibilità delle clausole della po- lizza assicurativa, prodotta in copia fotostatica e non in originale, sia in ordine all'insussistenza del cre- dito sia in ordine alla mancata prova della spedizione della lettera di disdetta della polizza di assicurazio- ne. Pecca di specificità il motivo attinente alla vio- lazione delle tariffe professionali, non avendo la ri- corrente indicato quali avrebbero dovute essere le voci di tariffa applicabili nella fattispecie. Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre l'assenza della società intimata in questo grado di giudizio dispensa dall'obbligo della statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla spese. Così deciso in Roma addì 10.11.2000. IL RESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. H. Auque puikime Even Place Depositata In Cancelleria 27 MAR. 2001 IL CANCELLIERE C1 CANOIL CANCELLIERE C1 Oggi, Concetta Ammendola Concetta Ammendola O L L O 4 B 7 E 3 . ) E N E N , C O 1 I 9 A Z 9 P A 1 - I R 1 T D S 1 I - E 1 G 2 E C I . R L D A 9 U D I 3 E G E T N 6 E E 4 S N . . E T T T S R I ( A S