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14 settembre 2012
14 settembre 2012
Art. 9. Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo 1. A decorrere dal 26 novembre 2015, l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per se' o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato, ai sensi dell'articolo 7, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.
2. I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti possono essere utilizzati soltanto da coloro che sono muniti di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, ai soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano maggiorenni;
b) abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva nelle materie elencate nell'allegato I, in accordo con quanto stabilito nel Piano.
3. Il certificato e' valido per cinque anni ed alla scadenza viene rinnovato, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.
4. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le abilitazioni all'acquisto rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 , e successive modificazioni.
Note all'art. 9:
Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 si vedano le note alle premesse.
2. I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti possono essere utilizzati soltanto da coloro che sono muniti di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, ai soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano maggiorenni;
b) abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva nelle materie elencate nell'allegato I, in accordo con quanto stabilito nel Piano.
3. Il certificato e' valido per cinque anni ed alla scadenza viene rinnovato, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.
4. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le abilitazioni all'acquisto rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 , e successive modificazioni.
Note all'art. 9:
Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 si vedano le note alle premesse.
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- 1. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA CURA DEL VERDE.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 1.7447891
[…] Il personale che esegue i trattamenti fitosanitari e' in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto o all'utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. […]
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Giurisprudenza • 8
- 1. Trib. Brindisi, sentenza 11/06/2025, n. 923Provvedimento: […] – sede di Brindisi, in persona del Dirigente Dott. Controparte_2 , ha intimato il pagamento della somma complessiva di € 7.332,60, oltre spese postali per € 9,50, a causa della violazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del D.Lgs n. 150/2012, sanzionato dall'art. 24, comma 1 del medesimo decreto in particolare, perché i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Ostuni in data […] Ciò posto, l'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 150/2012 dispone testualmente:Leggi di più...
- presunzione di colpa·
- fede privilegiata atto pubblico·
- art. 15 legge 689/1981·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- spese processuali·
- certificato di abilitazione·
- violazione normativa prodotti fitosanitari·
- art. 9 D.Lgs. 150/2012·
- onere della prova