CASS
Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 7255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7255 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO CA MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/07/2021 della Corte di Appello di Caltanissetta. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UL LD che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni depositate in data 10 novembre 2022 dall'Avv. Filippo Spina con le quali il difensore del ricorrente ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. CA MA IO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Caltanissetta, in data 5 luglio 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Gela in data 21 luglio 2020, ha condannato il ricorrente alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628, commi primo e quarto in relazione al comma terzo nn. 1 e 3-bis, 582 e 585 in relazione all'art. 576 n. 1 cod. pen. al contempo assolvendolo dal reato di cui agli artt. 56, 582 e 585 in relazione all'art. 576 n. 1 cod. pen. per non aver commesso il fatto. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 7255 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 18/11/2022 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 41 cod. pen. e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato in relazione al reato di lesioni aggravate. I giudici di merito avrebbero erroneamente ignorato che la persona offesa avrebbe riferito di essersi fratturato il polso destro cadendo a terra mentre inseguiva i rapinatori e, di conseguenza, l'imputato non avrebbe commesso il reato. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione degli artt. 61, comma 11 -quater e 62 n. 4 cod. pen. Secondo la difesa l'aggravante prevista dall'art. 61 comma 11 -quater cod. pen. andava esclusa non sussistendone i presupposti;
in particolare il GIOFFRE', al momento della commissione del fatto, era affidato in prova ex art. 94 d.P.R. 309/1990 mentre per la configurabilità della predetta aggravante è prevista la sottoposizione alla detenzione domiciliare. Il riconoscimento dell'aggravante comporterebbe, pertanto, la violazione del divieto di analogia in malam partem. I giudici di appello, inoltre, avrebbero erroneamente rigettato la richiesta di concessione dell'attenuante del danno di particolare tenuità nonostante il valore pressocché irrilevante della collana sottratta alla persona offesa. 4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 103 cod. pen. I giudici di appello avrebbero ignorato che, dalla lettura del casellario giudiziale, emerge che il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Gela ha ritenuto la continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze di condanna emesse nei confronti del IO e, di conseguenza, disatteso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di riconoscimento della continuazione, i singoli reati vanno considerati come un solo delitto ai fini dell'applicazione dell'art. 103 cod. pen CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo di ricorso è infondato per le ragioni che seguono. 1.1. I giudici di appello hanno correttamente riconosciuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 comma 11 -quater cod. pen., affermando con motivazione congrua e giuridicamente ineccepibile, che la predetta norma è 2 applicabile a tutte le misure alternative alla detenzione in carcere ivi compreso l'affidamento in prova previsto dall'art. 94 d.P.R. 390/1990. Tale deliberazione trova fondamento sia nel tenore letterale dell'art. 61 comma 11-quater cod. pen. che plasticamente esprime la portata generale della norma sia nella ratio sottesa alla previsione dell'aggravante che risiede nella maggior colpevolezza per il fatto commesso tradendo l'atto di fiducia nei confronti del condannato (l'ammissione del reo ad una misura alternativa alla detenzione al carcere). 1.2. Anche la doglianza con cui la difesa eccepisce la mancata concessione della circostanza del danno di tenue entità è infondata. I giudici di merito, con motivazione congrua alle risultanze istruttorie e priva di illogicità manifeste, hanno valorizzato il significativo danno complessivo subito dalla vittima del reato, con particolare riferimento al valore affettivo della collana donata alla persona offesa (pag. 20 della sentenza di primo grado e pag. 7 della sentenza di appello). I giudici di merito hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modesto valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi subiti dalla vittima, attesa la natura plurioffensiva del delitto di rapina, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, qualora, come nel caso di specie, sia immune da vizi logico-giuridici (vedi ex multis Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695-01). 2. Il terzo motivo di ricorso è infondato per le ragioni che seguono. La Corte territoriale, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, ha tenuto presente il provvedimento con il quale il Giudice dell'esecuzione di Gela ha riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto delle tre sentenze cui fa riferimento la difesa, evidenziando che, anche a seguito di tale deliberazione, sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'abitualità prevista dall'art. 103 cod. pen. I giudici di appello hanno, in particolare, correttamente rilevato che il IO ha riportato ulteriori condanne per i delitti di evasione e furto dopo esser già stato condannato per due condanne inerenti delitti non colposi con 3 conseguente integrazione del presupposto oggettivo richiesto dalla norma in esame (vedi pag. 7 ed 8 della sentenza impugnata e certificato del casellario giudiziale in atti). 3. Il secondo motivo di ricorso è fondato e deve esser accolto. 3.1. Secondo la Corte territoriale la frattura del polso riportata dalla persona offesa nel corso della rapina sarebbe causalmente collegata alla condotta del IO e dei suoi complici. Tale ricostruzione appare del tutto illogica ed incoerente con le dichiarazioni rese sul punto dalla persona offesa la quale ha espressamente affermato che la frattura è stata conseguenza di una accidentale caduta avvenuta mentre stava inseguendo i rapinatori. Appare evidente che l'evento lesivo in esame è conseguenza di un processo causale completamente avulso dalla condotta posta in essere dall'imputato e dai suoi complici con conseguente interruzione del rapporto di causalità tra condotta illecita ed evento (vedi Sez. 4, n. 53541 del 26/10/2017, Zantonello, Rv. 271846 - 01). La causa diretta della frattura è, infatti, esclusivamente addebitabile all'imprevedibile ed anomala condotta della persona offesa, la quale pur connessa fenonnenicamente alla causa remota (illecita sottrazione della collana indossata dal GIULIANA) non è a questa riconducibile secondo un nesso di causalità prevedibile. 3.2. Anche con riguardo al profilo dell'elemento psicologico la sentenza impugnata presenta il vizio denunciato: i giudici di appello non hanno fornito adeguata motivazione in ordine alla riconoscibilità, in capo al IO, di un atteggiamento psichico che indichi una qualche adesione all'evento per il caso che esso si verifichi quale conseguenza non direttamente voluta della propria condotta. La descrizione delle modalità del fatto riportata in sentenza non consente di inferire e ritenere provate la rappresentazione della possibile verificazione delle lesioni e la loro comprensione nella sfera volitiva dell'imputato. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni perché il fatto non sussiste con conseguente elisione del relativo aumento di pena a titolo di continuazione, quantificato in anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa. In base all'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., tenuto conto dei criteri indicati nella sentenza di appello, è possibile procedere direttamente alla 4 rideterminazione della pena finale in anni quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata pronunciata nei confronti di IO CA MA limitatamente al reato di lesioni perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, eliminata la relativa pena di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa, ridetermina la pena in anni quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 18 novembre 2022 ler)e estensore Il Preside te
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UL LD che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni depositate in data 10 novembre 2022 dall'Avv. Filippo Spina con le quali il difensore del ricorrente ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. CA MA IO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Caltanissetta, in data 5 luglio 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Gela in data 21 luglio 2020, ha condannato il ricorrente alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628, commi primo e quarto in relazione al comma terzo nn. 1 e 3-bis, 582 e 585 in relazione all'art. 576 n. 1 cod. pen. al contempo assolvendolo dal reato di cui agli artt. 56, 582 e 585 in relazione all'art. 576 n. 1 cod. pen. per non aver commesso il fatto. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 7255 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 18/11/2022 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 41 cod. pen. e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato in relazione al reato di lesioni aggravate. I giudici di merito avrebbero erroneamente ignorato che la persona offesa avrebbe riferito di essersi fratturato il polso destro cadendo a terra mentre inseguiva i rapinatori e, di conseguenza, l'imputato non avrebbe commesso il reato. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione degli artt. 61, comma 11 -quater e 62 n. 4 cod. pen. Secondo la difesa l'aggravante prevista dall'art. 61 comma 11 -quater cod. pen. andava esclusa non sussistendone i presupposti;
in particolare il GIOFFRE', al momento della commissione del fatto, era affidato in prova ex art. 94 d.P.R. 309/1990 mentre per la configurabilità della predetta aggravante è prevista la sottoposizione alla detenzione domiciliare. Il riconoscimento dell'aggravante comporterebbe, pertanto, la violazione del divieto di analogia in malam partem. I giudici di appello, inoltre, avrebbero erroneamente rigettato la richiesta di concessione dell'attenuante del danno di particolare tenuità nonostante il valore pressocché irrilevante della collana sottratta alla persona offesa. 4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 103 cod. pen. I giudici di appello avrebbero ignorato che, dalla lettura del casellario giudiziale, emerge che il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Gela ha ritenuto la continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze di condanna emesse nei confronti del IO e, di conseguenza, disatteso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di riconoscimento della continuazione, i singoli reati vanno considerati come un solo delitto ai fini dell'applicazione dell'art. 103 cod. pen CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo di ricorso è infondato per le ragioni che seguono. 1.1. I giudici di appello hanno correttamente riconosciuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 comma 11 -quater cod. pen., affermando con motivazione congrua e giuridicamente ineccepibile, che la predetta norma è 2 applicabile a tutte le misure alternative alla detenzione in carcere ivi compreso l'affidamento in prova previsto dall'art. 94 d.P.R. 390/1990. Tale deliberazione trova fondamento sia nel tenore letterale dell'art. 61 comma 11-quater cod. pen. che plasticamente esprime la portata generale della norma sia nella ratio sottesa alla previsione dell'aggravante che risiede nella maggior colpevolezza per il fatto commesso tradendo l'atto di fiducia nei confronti del condannato (l'ammissione del reo ad una misura alternativa alla detenzione al carcere). 1.2. Anche la doglianza con cui la difesa eccepisce la mancata concessione della circostanza del danno di tenue entità è infondata. I giudici di merito, con motivazione congrua alle risultanze istruttorie e priva di illogicità manifeste, hanno valorizzato il significativo danno complessivo subito dalla vittima del reato, con particolare riferimento al valore affettivo della collana donata alla persona offesa (pag. 20 della sentenza di primo grado e pag. 7 della sentenza di appello). I giudici di merito hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modesto valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi subiti dalla vittima, attesa la natura plurioffensiva del delitto di rapina, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, qualora, come nel caso di specie, sia immune da vizi logico-giuridici (vedi ex multis Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695-01). 2. Il terzo motivo di ricorso è infondato per le ragioni che seguono. La Corte territoriale, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, ha tenuto presente il provvedimento con il quale il Giudice dell'esecuzione di Gela ha riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto delle tre sentenze cui fa riferimento la difesa, evidenziando che, anche a seguito di tale deliberazione, sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'abitualità prevista dall'art. 103 cod. pen. I giudici di appello hanno, in particolare, correttamente rilevato che il IO ha riportato ulteriori condanne per i delitti di evasione e furto dopo esser già stato condannato per due condanne inerenti delitti non colposi con 3 conseguente integrazione del presupposto oggettivo richiesto dalla norma in esame (vedi pag. 7 ed 8 della sentenza impugnata e certificato del casellario giudiziale in atti). 3. Il secondo motivo di ricorso è fondato e deve esser accolto. 3.1. Secondo la Corte territoriale la frattura del polso riportata dalla persona offesa nel corso della rapina sarebbe causalmente collegata alla condotta del IO e dei suoi complici. Tale ricostruzione appare del tutto illogica ed incoerente con le dichiarazioni rese sul punto dalla persona offesa la quale ha espressamente affermato che la frattura è stata conseguenza di una accidentale caduta avvenuta mentre stava inseguendo i rapinatori. Appare evidente che l'evento lesivo in esame è conseguenza di un processo causale completamente avulso dalla condotta posta in essere dall'imputato e dai suoi complici con conseguente interruzione del rapporto di causalità tra condotta illecita ed evento (vedi Sez. 4, n. 53541 del 26/10/2017, Zantonello, Rv. 271846 - 01). La causa diretta della frattura è, infatti, esclusivamente addebitabile all'imprevedibile ed anomala condotta della persona offesa, la quale pur connessa fenonnenicamente alla causa remota (illecita sottrazione della collana indossata dal GIULIANA) non è a questa riconducibile secondo un nesso di causalità prevedibile. 3.2. Anche con riguardo al profilo dell'elemento psicologico la sentenza impugnata presenta il vizio denunciato: i giudici di appello non hanno fornito adeguata motivazione in ordine alla riconoscibilità, in capo al IO, di un atteggiamento psichico che indichi una qualche adesione all'evento per il caso che esso si verifichi quale conseguenza non direttamente voluta della propria condotta. La descrizione delle modalità del fatto riportata in sentenza non consente di inferire e ritenere provate la rappresentazione della possibile verificazione delle lesioni e la loro comprensione nella sfera volitiva dell'imputato. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni perché il fatto non sussiste con conseguente elisione del relativo aumento di pena a titolo di continuazione, quantificato in anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa. In base all'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., tenuto conto dei criteri indicati nella sentenza di appello, è possibile procedere direttamente alla 4 rideterminazione della pena finale in anni quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata pronunciata nei confronti di IO CA MA limitatamente al reato di lesioni perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, eliminata la relativa pena di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa, ridetermina la pena in anni quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 18 novembre 2022 ler)e estensore Il Preside te