CASS
Sentenza 19 luglio 2023
Sentenza 19 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2023, n. 21227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21227 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 16731-2022 proposto da: IU AR, rappresentata e difesa dall’avv. Sebastiano Papotto, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. in l. n. 221 del 2012;
- ricorrente -
contro Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Leotta, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. in l. n. 221 del Oggetto Lavoro pubblico Licenziamento disciplinare Proporzionalità sanzione R.G.N. 16731/2022 Cron. Rep. Ud. 20/06/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 21227 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: FEDELE ILEANA Data pubblicazione: 19/07/2023 2 2 2012;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 370/2022 della Corte d’appello di Catania, depositata il 22/04/2022 r.g.n. 115/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/2023 dal Consigliere Ileana Fedele;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Mario Fresa, visto l’art. 23, comma 8 bis del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA 1. - La Corte d’appello di Catania, in accoglimento del reclamo proposto ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92 dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Vittorio Emanuele”, ha respinto l’impugnazione del licenziamento irrogato a AR IU. 2. - Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha osservato che la contestazione del 28 gennaio 2016, con cui aveva avuto inizio il procedimento disciplinare, riguardava il debito orario maturato negli anni 2012, 2013, 2014 e 2105, derivante da una serie di assenze ingiustificate, analiticamente indicate;
il provvedimento del 5 aprile 2016, assunto a conclusione del procedimento disciplinare, applicava la sanzione del licenziamento disciplinare con preavviso, ai sensi dell’art. 55 quater, commi 1 lett. b) e 3) per le assenze ingiustificate non riconducibili alla fruizione di permessi ex lege n. 104 del 1992, limitati a tre giorni al mese e di 3 3 cui la dipendente aveva legittimamente fruito. 2.1. - Tanto premesso, la Corte di merito ha ritenuto che, anche a voler seguire le argomentazioni addotte dal Tribunale in ordine al difetto di tempestività per le assenze verificatesi tra gli anni 2012 e 2015 e di cui l’Ufficio risorse umane aveva acquisito conoscenza fin dal gennaio 2014, tali considerazioni non si attagliavano alla contestazione delle assenze ingiustificate dell’anno 2015, verificatesi nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2015, ovvero – restringendo ulteriormente l’ambito temporale – alle assenze riscontrate nei mesi di settembre e ottobre 2015, tempestivamente contestate nel gennaio 2016, impedendo l’affidamento della dipendente circa l’irrilevanza disciplinare attribuita dall’azienda alle assenze ingiustificate e consentendo l’approntamento di adeguata difesa. 2.2. - Nel merito, le assenze non erano state contestate specificamente dalla dipendente, con particolare riferimento a quelle relative alle giornate di settembre (19 e 29) e ottobre (1, 10, 16) del 2015, assenze che superavano complessivamente il limite (di tre giorni) oltre il quale l’art. 55 quater prevede la sanzione del licenziamento, che risultava pertanto legittimo. 3. - Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la IU affidato ad unico motivo, cui resiste l’Azienda Ospedaliera con controricorso. 4. - Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 4 4 5. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001, artt. 54, 55, 55 bis, ter e quater lett. b), l. n. 300 del 1970, artt. 7, 18 e degli artt. 2119 e 2106 cod. civ., artt. 3, 4, 35 e 97 Cost., in riferimento all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in ordine al ritenuto automatismo fra l’integrazione della fattispecie (assenza per un periodo superiore a tre giorni) e l’irrogazione della sanzione del licenziamento, senza valutazione in ordine alla proporzionalità della misura applicata rispetto al caso concreto, non essendo stato considerato il fatto storico rappresentato dal recupero economico del debito orario maturato dalla lavoratrice dal 2012 al 2015 (fino all’11 dicembre 2015, con la decurtazione proporzionale della retribuzione mensile), con conseguente illegittimità del licenziamento irrogato senza giusta causa e giustificato motivo. 2. – Il motivo è fondato nella parte in cui intende censurare la violazione delle citate disposizioni normative per l’automatismo nell’irrogazione della sanzione del licenziamento. 2.1. – Infatti, secondo la consolidata interpretazione di questa Corte, anche in materia di pubblico impiego contrattualizzato è da escludere qualunque sorta di automatismo a seguito dell’accertamento dell'illecito disciplinare, sussistendo l’obbligo per il giudice di valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al 5 5 lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, e, dall’altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta (fra molte, Cass. Sez. L, 26/09/2016, n. 18858; in senso conforme, più di recente, Cass. Sez. L, 16/04/2018, n. 9314 e Cass. Sez. L, 27/02/2023, n. 5805). 3. – Nella specie, sul punto difetta qualsivoglia valutazione da parte della Corte d’appello, che si è limitata a constatare l’integrazione della fattispecie normativa ed a dedurre per ciò solo la legittimità del licenziamento. 4. – Il motivo, pertanto, è fondato negli anzidetti termini, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore censura ivi sviluppata. 5. - La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al profilo del motivo accolto e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà a disciplinare anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20/06/2023
- ricorrente -
contro Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Leotta, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. in l. n. 221 del Oggetto Lavoro pubblico Licenziamento disciplinare Proporzionalità sanzione R.G.N. 16731/2022 Cron. Rep. Ud. 20/06/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 21227 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: FEDELE ILEANA Data pubblicazione: 19/07/2023 2 2 2012;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 370/2022 della Corte d’appello di Catania, depositata il 22/04/2022 r.g.n. 115/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/2023 dal Consigliere Ileana Fedele;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Mario Fresa, visto l’art. 23, comma 8 bis del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA 1. - La Corte d’appello di Catania, in accoglimento del reclamo proposto ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92 dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Vittorio Emanuele”, ha respinto l’impugnazione del licenziamento irrogato a AR IU. 2. - Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha osservato che la contestazione del 28 gennaio 2016, con cui aveva avuto inizio il procedimento disciplinare, riguardava il debito orario maturato negli anni 2012, 2013, 2014 e 2105, derivante da una serie di assenze ingiustificate, analiticamente indicate;
il provvedimento del 5 aprile 2016, assunto a conclusione del procedimento disciplinare, applicava la sanzione del licenziamento disciplinare con preavviso, ai sensi dell’art. 55 quater, commi 1 lett. b) e 3) per le assenze ingiustificate non riconducibili alla fruizione di permessi ex lege n. 104 del 1992, limitati a tre giorni al mese e di 3 3 cui la dipendente aveva legittimamente fruito. 2.1. - Tanto premesso, la Corte di merito ha ritenuto che, anche a voler seguire le argomentazioni addotte dal Tribunale in ordine al difetto di tempestività per le assenze verificatesi tra gli anni 2012 e 2015 e di cui l’Ufficio risorse umane aveva acquisito conoscenza fin dal gennaio 2014, tali considerazioni non si attagliavano alla contestazione delle assenze ingiustificate dell’anno 2015, verificatesi nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2015, ovvero – restringendo ulteriormente l’ambito temporale – alle assenze riscontrate nei mesi di settembre e ottobre 2015, tempestivamente contestate nel gennaio 2016, impedendo l’affidamento della dipendente circa l’irrilevanza disciplinare attribuita dall’azienda alle assenze ingiustificate e consentendo l’approntamento di adeguata difesa. 2.2. - Nel merito, le assenze non erano state contestate specificamente dalla dipendente, con particolare riferimento a quelle relative alle giornate di settembre (19 e 29) e ottobre (1, 10, 16) del 2015, assenze che superavano complessivamente il limite (di tre giorni) oltre il quale l’art. 55 quater prevede la sanzione del licenziamento, che risultava pertanto legittimo. 3. - Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la IU affidato ad unico motivo, cui resiste l’Azienda Ospedaliera con controricorso. 4. - Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 4 4 5. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001, artt. 54, 55, 55 bis, ter e quater lett. b), l. n. 300 del 1970, artt. 7, 18 e degli artt. 2119 e 2106 cod. civ., artt. 3, 4, 35 e 97 Cost., in riferimento all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in ordine al ritenuto automatismo fra l’integrazione della fattispecie (assenza per un periodo superiore a tre giorni) e l’irrogazione della sanzione del licenziamento, senza valutazione in ordine alla proporzionalità della misura applicata rispetto al caso concreto, non essendo stato considerato il fatto storico rappresentato dal recupero economico del debito orario maturato dalla lavoratrice dal 2012 al 2015 (fino all’11 dicembre 2015, con la decurtazione proporzionale della retribuzione mensile), con conseguente illegittimità del licenziamento irrogato senza giusta causa e giustificato motivo. 2. – Il motivo è fondato nella parte in cui intende censurare la violazione delle citate disposizioni normative per l’automatismo nell’irrogazione della sanzione del licenziamento. 2.1. – Infatti, secondo la consolidata interpretazione di questa Corte, anche in materia di pubblico impiego contrattualizzato è da escludere qualunque sorta di automatismo a seguito dell’accertamento dell'illecito disciplinare, sussistendo l’obbligo per il giudice di valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al 5 5 lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, e, dall’altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta (fra molte, Cass. Sez. L, 26/09/2016, n. 18858; in senso conforme, più di recente, Cass. Sez. L, 16/04/2018, n. 9314 e Cass. Sez. L, 27/02/2023, n. 5805). 3. – Nella specie, sul punto difetta qualsivoglia valutazione da parte della Corte d’appello, che si è limitata a constatare l’integrazione della fattispecie normativa ed a dedurre per ciò solo la legittimità del licenziamento. 4. – Il motivo, pertanto, è fondato negli anzidetti termini, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore censura ivi sviluppata. 5. - La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al profilo del motivo accolto e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà a disciplinare anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20/06/2023