Sentenza 23 settembre 2008
Massime • 1
In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. è configurabile a condizione che sia possibile, attraverso l'esame delle modalità di commissione del fatto, stabilire che l'imputato abbia svolto un ruolo assolutamente marginale di efficacia causale così lieve nella determinazione dell'evento criminoso da risultare del tutto trascurabile.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/2008, n. 38492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38492 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2008 |
Testo completo
384 92 / 08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 23/09/2008
SENTENZA
N. 1933,98 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. COSENTINO GIUSEPPE MARIA PRESIDENTE
1.Dott.ZAPPIA PIETRO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 11 N. 025745/2008 2. Dott.CURZIO PIETRO
"T 3. Dott. AMBROSIO ANNAMARIA
4.Dott.DIOTALLEVI GIOVANNI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 29/10/1969 1) SO MASSIMILIANO
avverso SENTENZA del 07/12/2007
CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
DIOTALLEVI GIOVANNI
che ha concluso per l'inam missibilità del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv. MOTIVI DELLA DECISIONE
OF AS ha proposto ricorso per cassazione
sentenza della Corte d'appello di Sassari,avverso la in data 8 novembre 2007 con la quale, a conferma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Tempio
Pausania in data 13 aprile 2005, con la concessione delle attenuanti generiche, veniva circostanze condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione.
sostegno dell'impugnazione il Sofri ha dedotto i A
seguenti motivi:
1) nullità della sentenza per inosservanza delle norme processuali ex art. 606 lettera c) c.p.p. in
riferimento agli artt. 585, c. 4 c.p.p. e 591, comma 1
c.p.p.
Il ricorrente censura il fatto che la Corte d'appello memoria difensiva abbia dichiarato inammissibile la depositata all'udienza dibattimentale, in quanto contenente motivi nuovi, in violazione del termine decadenziale di cui all'art. 585, c. 4 c.p.p.
2) nullità della sentenza per inosservanza delle norme processuali ex art. 606 lettera b) e lettera e)c.p.p.
in riferimento alla parte in cui è stata disapplicata la normativa ex art. 416 c.p.
Il ricorrente censura la motivazione della sentenza nel punto in cui afferma la sua responsabilità per quanto concerne il reato di cui all'art. 416 c.p.
3) nullità della sentenza per inosservanza delle norme processuali ex art. 606 lettera b) e lettera e) c.p.p.
in riferimento alla parte in cui è stata disapplicata la normativa ex art.114 c.p.
Il ricorrente lamenta il difetto di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. norme4) nullità della sentenza per inosservanza delle processuali ex art. 606 lettera e) c.p.p. in riferimento all'eccessività della pena. Viene censurata la motivazione nel punto in cui tra i criteri di dosimetria della pena fa riferimento al ruolo di programmatore del disegno criminoso svolto dal ricorrente, mentre lo stesso sarebbe stato un mero partecipante dell'associazione.
Il ricorso è inammissibile, sonoin quanto i motivi °
manifestamente infondati ° ripropongono motivi di censura che sono stati affrontati in modo coerente e logico e con una motivazione esente da vizi con la sentenza impugnata.
Con nota depositata in cancelleria in data 22 settembre
2008 il ricorrente ha sottolineato inoltre la mancanza di notifica dell'avviso dell'odierna udienza alle parti civili ed ha sollecitato l'esecuzione di tale adempimento.
Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente deve rilevarsi che tutte le parti civili, rappresentate e difese da avv.ti abilitati al patrocinio presso la Corte di cassazione sono state ritualmente avvisate. In ogni caso il ricorrente non è
legittimato a svolgere istanze relative alla presenza in giudizio di altri soggetti processuali e in particolare della parte civile.
Per quanto riguarda il primo motivo è assolutamente infondata la eccezione relativa alla dichiarata inammissibilità della memoria difensiva. Con i motivi nuovi infatti, non possono impugnarsi parti del
provvedimento gravato, che non sono stati oggetto della preventiva impugnazione, pena la frustrazione dei termini, la cui inosservanza è sanzionata con
I'inammissibilità dell'impugnazione prescritta per legge per la proposizione del gravame (Cass., sez. III, 22 gennaio 2004 26 marzo 2004, n. 14 776, CED Nella fattispecie la228525). Corte seppur succintamente ha chiaramente evidenziato la eterogeneità del contenuto della memoria rispetto all'atto d'appello. La doglianza sul punto avanzata dall'interessato è generica. Deve ritenersi, pertanto, essere stato correttamente effettuato il governo delle sul punto da parte del collegionorme processuali d'appello. alla Le altre eccezioni, relative sussistenza del reato ed al ruolo attribuitogli, alla configurabilità dell'attenuante dell'art. 114 c.p. e quindi alla eccessività della pena ripropongono una diversa valutazione, rispetto a quella operata dai
giudici di merito, di elementi oggettivi inammissibile in questa sede. In particolare deve essere sottolineato come l'iter logico giuridico della Corte d'appello appaia esente da censure. Nel motivare in ordine ai dati relativi alla sussistenza della fattispecie criminosa contestata all'imputato la Corte ha correttamente evidenziato la responsabilità primaria del OF nella commissione delle numerosissime truffe,
l'attività assolutamente ed il ruolo svolto con necessaria di collaboratore degli altri principali imputati, in particolare il De IN, l'utilizzazione di false generalità e l'azione di riscossione dei proventi derivanti dalle attività truffaldine poste in essere. L' insussistenza dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. è stata esclusa facendo un logico riscontro del ruolo svolto dall'imputato. Anche in questo caso la giurisprudenza della Corte di cassazione
è infatti costante nel ritenere che le norme relative alla configurabilità della circostanza attenuante sono applicabili ogni qualvolta sia possibile, attraverso la considerazione della modalità del fatto, stabilire il assolutamente marginaleruolo dell'interessato come
ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (v, per tutte Cass., 6
giugno 2002, Santaiti, CED 222425); nel caso in esame
il ruolo rilevante svolto dal ricorrente è stato con certezza puntualmente delineato dai giudici di merito,
motivazione esentecon una da censure logico giuridiche, in cui la una ricostruzione alternativa proposta dalla difesa è in questa sede assolutamente inammissibile.
La lettura degli elementi sopradescritti appare dunque rispettosa di un iter valutativo corretto e coerente, e non può ritenersi essere stata inficiata dalle contestazioni del ricorrente, la quale comunque propone lettura disarticolata degli elementi probatori e una della loro incidenza processuale, non riduttiva ammissibile come già detto, in questa sede.
infine è stato fatto riferimento ai Correttamente
parametri di cui all'art. 133 c.p. per ciò che riguarda i criteri di dosimetria della pena, valorizzando, а
favore dell'imputato esclusivamente il suo stato di incensuratezza, in considerazione della pluralità dei mezzi impiegati, della modalità dell'azione, della gravità del danno economico cagionato, della notevole intensità del dolo e della programmazione nel tempo delle azioni truffaldine poste in essere, e della sua
condotta successiva.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e il ricorrenti deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro alla Cassa non potendos escludere profili di colpa nella pro- delle Ammende posizione del gravame-
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1000,00 euro alla Cassa delle Ammende;
Roma, li 23 settembre 2008
Consigliere estensore Il Presidente
Giuseppe Maria Cosentino Giovanni Diotallevi E enmb O R
E D
F 8
O 0 R T 0
E A 2 T
I C T
S o L T t i O E s O P
C o E I 9 p
D R s
-
A E
C a r L e
I P
E
H