Sentenza 12 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/04/2001, n. 5476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5476 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
4 7 3 . ) E E 154 76 /0 1 O C N L A L O I P O Z I B A E D R T E S I C I G E D R REPUBBLICA ITAL NA U I G E IN NOME DEL POPOLO ITALIANOLIANO . N T . T T R IS ( LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE " SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Vito GIUSTINIANI Presidente R.G. 20922/98 dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Rep. Cron. 11849 dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere dott. Michele LO PIANO Consigliere rel. Ud. 23.1.2001 dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto 3000 per diritti L. 12 APR. 2001 da il IL ER RI ID, elettivamente domiciliato in Roma, via Vigna Stelluti n. 176, presso lo studio dell'avv. Gianluigi Iannetti, difeso dall'avv. Serafino Liana, giusta delega in atti. Лил ricorrente
contro
TA AZ RI, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Apollodoro n. 26, presso lo studio dell'avv. Paolo Vittorio Lelli, di- feso dall'avv. Osvaldo AZ, giusta delega in atti. controricorrente 11
contro
Assitalia Assicurazioni S.p.A. 125/2001 Oggetto: Risarcimento danni intimata avverso la sentenza n. 50/98 del Giudice di pace di San Pietro Ver- notico, emessa il 22 maggio 1998 e depositata il 28 maggio 1998 " (r.g. 33/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2001 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Serafino Liana;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Libertino Alber- to Russo, che ha concluso per l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo RI ID ha convenuto in giudizio, davanti al Giudice di pace di San Pietro Vernotico, la ditta AZ RI della quale ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni riportati dalla pro- Au pria autovettura. Ha esposto: - che, in data 21.11.95 alla ore 8.00 circa in San Pietro Ver- notico, mentre era alla guida della propria autovettura, aveva urtato con la ruota anteriore destra contro una pozzetta in cemento che oc- cupava la corsia destra di marcia e che era posta all'inizio della stra- da in cui si era immesso;
- che la pozzetta, posta sulla pubblica via, costituiva un osta- colo non prevedibile e era fuori dai limiti del suo campo di visibilità; - che in conseguenza dell'urto con la pozzetta la propria auto- vettura aveva riportato danni per complessive £. 1.935.575; 2 - che la responsabilità del sinistro era da addebitare alla ditta AZ RI, che, nell'eseguire alcuni lavori di interramento di tubi di fogna, appaltati dal Comune di San Pietro Vernotico, aveva omesso di predisporre l'opportuna segnaletica, così contravvenendo all'ordinanza del sindaco del 9.11.95. La ditta convenuta, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda, sostenendo che l'incidente si era invece verificato per colpa esclusiva dell'attore per avere lo stesso tenuto una condotta di guida imprudente e pericolosa in presenza di cantiere di lavoro ade- guatamente segnalato e comunque ben visibile per la presenza sul posto di tubi di fogna di notevoli dimensioni, di transenne e scava- trici. Ha sostenuto che se l'attore avesse tenuto una guida adeguata allo stato dei luoghi e rispettosa del codice della strada avrebbe potu- to certamente arrestare il proprio autoveicolo ed evitare l'urto con la nu pozzetta che era alta circa 40-50 cm e quindi ben visibile anche per- ché posta a circa otto metri dal crocevia. Ha proposto, infine, do- manda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti a seguito della rottura della pozzetta (di questo aspetto - definito nel corso del giudizio con il ristoro del danno operato dall'Assitalia, assicuratrice del RI e da questi chiamata in giudizio - non ci si deve oltre occupare). Il Giudice di pace ha respinto la domanda del RI, che contro la decisione ricorre per cassazione. Resiste con controricorso la ditta AZ RI, mentre l'Assitalia, alla quale il ricorso è stato notificato, non ha svolto attivi- 3 tà difensiva. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione Con unico motivo si denuncia: Insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Si deduce che il Giudice di Pace di S. Pietro, dopo avere ac- certato che la ditta convenuta non aveva compiutamente ottemperato all'ordinanza sindacale che le imponeva di predisporre tutta la segna- letica occorrente per assicurare la fluidità della circolazione e segna- tamente il segnale di divieto di transito sulle vie interessate ai lavori ed aver ritenuto sussistente il nesso eziologico tra l'omissione della ditta e l'evento dannoso, invece di affermare la responsabilità della ditta medesima, ha sostenuto che la pozzetta in cemento non costi- tuiva un pericolo occulto o un ostacolo imprevedibile e che il condu- cente doveva tenere una condotta di guida tale da consentirgli di controllare il mezzo e di arrestarlo in tempo per evitare il sinistro. Si afferma, in contrario, che nessuna colpa può ascriversi al RI, il quale certamente non sarebbe incorso nel sinistro se la ditta AZ avesse ottemperato alle prescrizioni di legge in mate- ria di segnaletica. Richiamati i principi generali in tema di nesso di causalità e ri- cordato che la causa prossima interrompe il nesso causale con le cause remote relegandole al ruolo di semplici occasioni dell'evento dannoso e assurge a causa efficiente ed esclusiva quando, per l'ec- cezionalità o atipicità da cui sia stata in concreto caratterizzata, co- stituisca una anomala deviazione da quello che senza di essa sarebbe stato lo sviluppo normale della serie causale, si deduce che il com- portamento del danneggiato può essere ritenuto causa esclusiva del- l'evento dannoso anche in presenza della colpa altrui quando tale comportamento, causa immediata del danno, sia stato da solo suffi- ciente alla produzione di questo in quanto, inserendosi nella succes- sione dei fatti, ne abbia interrotto la connessione sì da alterare in maniera anomala e deviante il prevedibile decorso della serie causa- le. Si denuncia ancora come erronea la ritenuta responsabilità del RI a cagione della sua condotta di guida e della elevata ve- locità, tenuta dal mezzo da lui condotto. Affermato, invero, che il criterio di valutazione della velocità nu pericolosa è collegato all'obbligo, fatto al conducente di fronteggiare qualsiasi evenienza rientrante nella prevedibilità degli eventi, ed è pertanto incompatibile con il carattere di imprevedibilità proprio dell'insidia stradale, e sostenuto che il RI si era trovato co- stretto a dover fronteggiare una insidia stradale, si deduce che irrile- vante appariva la valutazione della sua condotta di guida, comunque improntata alla massima prudenza e diligenza. Il ricorso non può trovare accoglimento alla luce delle consi- derazioni che seguono. Risolvendo un contrasto manifestatosi nell'ambito della giuri- sprudenza di questa Corte regolatrice, le SS.UU. con una statui- 5 zione che in questa sede non può non ulteriormente confermarsi hanno affermato che in forza della nuova formulazione dell'art. 113, comma 2, c.p.c. (quale risultante con decorrenza dal 1° maggio 1995 per effetto dell'art. 21, 1. 21 novembre 1991, n. 374), nella decisione di controversie di valore non superiore a lire due milioni, il giudice di pace non deve procedere alla previa individuazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie, ma deve giudicarla facendo immediata applicazione della equità c.d. formativa (o sosti- tutiva), non correttiva (o integrativa), fondata su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico. Nel compiere tale operazione il giudice di pace è tenuto all'osservanza, ai sensi dell'art. 311 c.p.c., delle norme pro- cessuali, nonché di quelle in cui la regola del giudizio è contenu- nul ta in una norma di procedura che rinvia a una norma sostan- ziale, senza obbligo di rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, ma osservando le norme costituzionali, nonché quelle comunitarie, quando siano di rango superiore a quello ordinarie (Così, in particolare, Cass., sez. un., 15 ottobre 1999 n. 716). -Deriva dalla ricordata interpretazione dell'art. 113, comma 2, c.p.c. che il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza - costituisce impugnazione di sentenza di equità abbia il giudice dichiarato di avere applicato una norma equitativa o una norma di legge perché rispondente ad equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge - ed è ammissibile per violazione di norme pro- 6 cessuali, laddove la censura di violazione di legge, attinente alla decisione di merito è consentita per violazione di norme co- stituzionali e di norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordinaria e tale interpretazione non contrasta con l'art. 24 cost. - mentre la pronunzia secondo equità non esclude poi la confi- gurabilità di censure ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. nei casi di inesistenza della motivazione, ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., allorché l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiato da un vizio che, attenendo a un punto decisivo della
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- versia si risolva in una ipotesi di mera apparenza o di radicale e insanabile contraddittorietà della motivazione (Cass., sez. un., 15 ottobre 1999 n. 716, cit.). Non controverso quanto sopra - costituente, al momento, diritto vivente nella più recente giurisprudenza di questa Corte - appare palese che il motivo in esame è in parte inammissibile, perché non conforme al modello di legge, e in parte infondato. Premesso che nella specie non è denunciata violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordinaria, essendo le censure tutte incentrate sulla motivazio- ne della sentenza gravata che si assume essere "insufficiente" e comunque "contraddittoria", si osserva: -- la deduzione concernente la "insufficienza" della motivazio- ne deve ritenersi inammissibile perché - come accennato sopra - le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore inferiore a lire due milioni di lire, sono censurabili per vizi di motivazione solo in 7 ipotesi di mera apparenza della stessa (o sua totale inesistenza) o radicale e insanabile contraddittorietà della motivazione stessa (Cass., sez. un., 15 ottobre 1999 n. 716, cit.) e non anche, quindi, per mera sua "insufficienza". ·la deduzione relativa al vizio di "contraddittoria motivazio- - ne" è invece infondata;
il vizio di contraddittoria motivazione ricorre solo nel caso sussista un insanabile contrasto tra le argomentazioni logico giuridiche addotte a sostegno della decisione, tale da - rendere incomprensibile la ratio decidendi;
nella specie il detto vizio non sussiste;
è vero che il giudice di pace ha accertato a carico - della ditta AZ - la violazione dell'obbligo di predisporre la se- gnaletica imposta dall'ordinanza del sindaco, ed ha ritenuto ipotiz- zabile in astratto un nesso di causalità tra detta violazione e l'evento dannoso di cui rimase vittima il RI;
è, tuttavia, anche vero che lo stesso giudice - e in ciò non vi è alcuna contraddizione - ha ritenu- to, con ampia motivazione, in alcun modo censurabile in questa sede, che l'ostacolo costituito dalla pozzetta era ben visibile e non poteva considerarsi imprevedibile e che la condotta di guida del RI - dovendo ritenersi colpevole sotto diversi profili aveva costituito "causa di per sé sola idonea a causare l'evento". Il Giudice di pace, così motivando, non è incorso in alcuna contraddizione ma ha fatto una corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di causalità. E' infatti pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che nel caso che l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 cod. pen., secondo cui, in presenza di una pluralità di fatti imputabili a più persone, a tutti deve riconoscersi un'efficacia causativa ove abbiano determinato una situazione tale che senza di essi l'evento, sebbene prodotto dal fatto avvenuto per ultimo, non si sarebbe verificato. Tuttavia qualora la causa sopravvenuta sia stata da sola sufficiente a determinare l'evento, questa può assurgere a causa efficiente esclusi- va, in quanto, inserendosi nella successione dei fatti, toglie ogni le- game tra le cause remote e l'evento. Appare allora evidente che la censura del ricorrente, sotto l'apparente denuncia del vizio di contraddittorietà della motivazione, nella specie non sussistente, mira ad un riesame del merito non con- sentito in questa sede. Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione alla parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e con- danna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese del giudizio di Cassazione che liquida in lire 30.400 (trentam quathecente) oltre a lire 1.000.000 (unmilione) per onorario di avvocato . Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 23 gennaio 2001. Il Presidente Vistinitineris Il Consigliere est. С моргоно 9 ER C1 Giovanni BA Depositata in Cancelleria Oggi, lì 12 APR. 2001 IL ER Giovanni BA E P O I Z E A N U T S R O C