Sentenza 10 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/2001, n. 3558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3558 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2001 |
Testo completo
03558 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N.16067/98 SEZIONE LAVORO 18586/97 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Cron. 7408 Presidente Rep. Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Ud. 9/1/01 Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO Consigliere* ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: FERROVIE DELLO STATO Società di Trasporti e Servizi per azioni, in persona del prouratore speciale dott. Francesco Forlenza, elettivamente domiciliata in Roma alla via Girolamo da Carpi n.6, presso l'avv. Furio Tartaglia, che la rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
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contro
OF PA e IT ZO, elettivamente domiciliati in Roma alla via Buzzi Romagna n.14 presso l'avv. Alberto Forlenz, che li rappresenta e difende giusta 1 procura a margine;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n.17130 del 29.9.1997, Reg. Gen. 29442 e29450/1995. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 GENNAIO 2001 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv.Tartaglia e Buzzi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini,che ha concluso per l'estinzione del giudizio nel ricorso principale e incidentale per il FA, per il Vit nel rigetto del 1° motivo del ricorso principale e per l'accoglimento del secondo e rigetto di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 29.9.97 il Tribunale di Roma, decidendo sugli appelli riuniti proposti dalle Ferrovie dello Stato, Società di Trasporti e Servizi per Azioni nei confronti di FA LO e di Vit NZ, avverso sentenze del Pretore della medesima città, rigettava gli appelli, confermando il diritto degli appellati ad essere inquadrati nella nona categoria a far data dal 5.5.1988 in relazione alle mansioni di dirigente centrale coordinatore movimento (DCCM) da essi svolte per un periodo superiore a tre mesi in precedenza ed alla -2- retribuzione della superiore categoria a far tempo dell'espletamento delle relative mansioni. Osservava in motivazione che l'inquadramento dei DCCM nella nona categoria non poteva essere negato in base ad una ridotta autonomia decisionale, in quanto questa era affermata come piena autonomia e discrezionalità nell'ordine di servizio 16.1.1986 senza necessità di preventive autorizzazioni del superiore, cui dovevano solo successivamente relazionare. Aggiungeva che la prova testimoniale aveva confermato tale autonomia che comprendeva le decisioni, nell'ambito del coordinamento generale della circolazione, di soppressione di treni o l'effettuazione di treni straordinari passeggeri e merci. Rilevava, quindi, come le mansioni dei ricorrenti rientrassero, anche prima del riconoscimento della nona categoria avvenuto il 1.12.1991, nella declaratoria della 9a ctg. e nel profilo di Capo Settore Stazioni,mentre eccedevano, quanto ad autonomia e responsabilità, il profilo di capostazione sovraintendente della 8a erous ctg. nel quale sino alla predetta data sono stati inquadrati. Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi la società Ferrovie dello Stato, resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale con un motivo il FA ed il Vit, cui resiste con controricorso la Ferrovie dello Stato. All'udienza di discussione la società Ferrovie dello Stato ha presentato verbale di conciliazione sindacale in data 30.9.97, con il quale la società ed il FA -3- hanno risolto consensualmente il rapporto, definendo transattivamente ogni questione, comprese quelle connesse ad un diverso inquadramento. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi contro la medesima sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Per quanto concerne la causa tra il FA e la società Ferrovie dello Stato la transazione esibita ha determinato la cessazione della materia del contendere. In ordine alla controversia tra il Vit e le Ferrovie dello Stato va denuncia • preliminarmente esaminato il ricorso incidentale del Vit, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 77 e 276 c.p.c. pon it deduce la inammissibilità dell'appello a mezzo del patrocinio dell'avv. a favore di Giuseppe Serica, in quanto non era stata esibita la procura x chi, il dr. Raffaele Rubino, gli ha conferito il mandato per conto della società, pur affermandosi nell'atto che questi agiva in virtù dei poteri conferitigli con procura del notaio Angelo Falcone n.9705 del 26 maggio 1993. La società con il controricorso al ricorso incidentale ha ratificato l'operato del Rubino ed ha esibito la procura citata nel ricorso di appello. Il ricorso è infandato. L'esibizione della procura al Rubino, ammissibile anche in Cassazione (Cass. n.2471 del 1990), e la ratifica dell'operato del Rubino, che sanerebbe con effetto retroattivo l'asserito difetto di legittimazione -4- passiva (Cass. n4255 del 1994), hanno escluso ogni dubbio in ordine alla legittimazione del dr. Ruggiero Rubino Raffaele a proporre l'appello. Con il primo motivo del ricorso principale, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2071 e 2095 e degli artt. 1362 e segg. c.c., la società ricorrente censura il giudizio di inquadramento della attività dei DCCM nella 9a categoria in base al carattere della autonomia contenuto in entrambi i profili, rilevando inoltre che l'attività relativa alla circolazione dei treni è prevista solo nell'ambito del profilo del Capo Stazione Sovraitendente di ottava categoria, mentre apparirebbe una illegittima forzatura inquadrare la stessa attività nella 9a categoria, che non prevede tale attività. Lamentava, inoltre, che non fosse stato applicato per analogia il profilo del Capo Deposito Sovraintendente, di ottava categoria, che prevede ampia autonomia di iniziativa e decisione, con et identica locuzione a quella adoperata per la nona categoria, anche interventi di carattere ordinario e straordinario sul traffico. Osservava, infine, la ricorrente che il Tribunale non aveva tenuto conto, ex art.1362 c.c, del comportamento concludente delle parti, che, solo nell'ambito del piano di valorizzazione, hanno inquadrato i DCCM nella 9a ctg., circostanza che costituirebbe un'interpretazione autentica del precedente assetto contrattuale. Le censure sono infondate. La controversia ha origine nella mancanza nella contrattazione collettiva di riferimento di uno specifico profilo che sia relativo -5- espressamente al DCCM. Da qui l'inapplicabilità dei principi, invocati dalla ricorrente, espressi da questa Corte con la sentenza n.7129 del 1997, secondo i quali l'inquadramento delle mansioni in un profilo contrattuale esaurisce l'indagine in ordine alla spettanza di una qualifica, non potendosi far rientrare, secondo l'analitico accertamento di fatto compiuto dal Tribunale, il profilo in questione in quello del Capo Stazione Sovraintendente, nella quale il Vit era inquadrato, di 8a ctg, sul rilievo dell'assoluta autonomia del primo rispetto a quella solo ampia del secondo. Il rilievo che la medesima locuzione riguardante l'autonomia sia stato usato per un profilo, che non era quello di inquadramento del Vit nella ottava categoria, non dimostra che le due qualifiche avessero uguale livello di autonomia e decisione. La decisione impugnata non si basa su un'astratta valutazione della ampiezza o meno della discrezionalità ma l'accertamento del Tribunale è avvenuto in relazione a specifiche e rilevanti facoltà: sopprimere treni, istituire treni straordinari, passeggeri o merci, senza necessità di preventiva autorizzazione dei superiori. Facoltà che la ricorrente non nega in fatto, né afferma che esse specificamente rientrino in quelle del Capostazione sovraintendente di 8a ctg.. Inoltre, in relazione alla censura che la differenza tra le due categorie sarebbe stata fondata solo sul livello di autonomia, va osservato che nell'ambito degli impiegati direttivi e dei quadri il livello di autonomia, e le necessariamente connesse responsabilità, sono le caratteristiche che normalmente differenziano le categorie professionali, sicchè -6- non appare illogica la distinzione fatta su questo elemento dal Tribunale tra 8a e 9a categoria. Non ha poi pregio il rilievo che solo nell'ambito dei profili della 8a categoria vi è riferimento letterale alla circolazione dei treni, non potendosi da ciò logicamente inferire che i loro superiori gerarchici non si occupassero di essa, cioè dell'attività principale della società. Va, infine, rilevato che dal successivo inquadramento di fatto dei DCCM nella nona categoria, con la c.d.d. valorizzazione concordata con il sindacato, nou può inferirsi il precedente inquadramento delle mansioni nella ottava, in quanto, ferme le declaratorie contrattuali e non essendo stato dedotto un arricchimento delle mansioni del profilo, l'operazione può essere interpretata come una concordata attuazione, e non una modificazione, del precedente assetto contrattuale. Con il secondo si deduce il vizio di omessa motivazione sulle ragioni della decorrenza, statuita dal primo giudice ed implicitamente confermata dal Tribunale, del diritto alla superiore retribuzione dalla data di espletamento delle IN i di DCCM, anteriormente al 5.5.1988, data nella quale con l'entrata in vigore del movo contratto e del regime privatistico, è stato riconosciuto il diritto alla superiore qualifica. La censura è per un verso generica in quanto non precisa le ragioni per le quaff era stata censurata con l'appello la statuizione del Pretore fondata sull'art.36 -7- della Costituzione. Inoltre è priva del necessario carattere delle decisività, in quanto anche nel precedente regime pubblicistico del rapporto di lavoro dei ferrovieri la corrispondenza della retribuzione alle mansioni, in attuazione, del principio costituzionale di cui all'art.36 Cost. (cfr. per il rapporto degli autoferrotranvieri Cass. n.3641 del 1984 e Corte cost. n.257 del 1984), era fissata dall'art.8 n.5 della legge 10 luglio 1984 n.292, che stabiliva specificamente il diritto degli inquadrati in 8a categoria che esperissero mansioni della nona alla retribuzione di questa categoria. Il ricorso delle Ferrovie va dunque rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la sostanziale soccombenza della D E L società Ferrovie dello Stato e si liquidano nel dispositivo in favore L A procuratore del Vit antistatario.
PQM
La Corte, riunisce i ricorsi, dichiara cessata la materia del contendere tra;
società Ferrovie dello Stato e FA LO e compensa le spese tra le part rigetta i ricorsi principale ed incidentale tra le Ferrovie dello Stato e Vit NZ e condanna le Ferrovie dello Stato alle spese del giudizio di cassazione in oltre £.
3.000.000 di onorario in favore dell'avv. Alberto Buzzi£.20°500 distrattario. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2001 Farmant fal Il Consigliere Il Presidente nieurs essa IL CANCEL ERE Depositato in Cancelleria oggi, 18 MAR 2001 -8- IL CANCELLIBRE e