Sentenza 21 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2002, n. 7464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7464 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOM07464/02 REPUBBLICA ITAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 18958/99 Consigliere 22963/99 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. 20694 Dott. Pietro CUOCO Dott. Paolo STILE Consigliere Rep. Dott. Grazia CATALDI Rel. Consigliere Ud. 19/02/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AD VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL COLOSSEO 23, presso lo studio dell'avvocato difende,ANTONIO BORROMETI, che lo rappresenta e giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA 754 CORETTI, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega -1- in atti;
- controricorrente -
nonchè
contro
FE PP;
intimato e sul 2° ricorso n° 22963/99 proposto da: FE PP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO DE CRISTOFARO 46, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO PICCIALUTI, rappresentato e dall'avvocato ANTONIO CASSARINO, giusta delegadifeso in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
AD VA;
intimato avverso la sentenza n. 789/98 del Tribunale di RAGUSA, -2- depositata il 20/10/98 R.G.N. 379/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed incidentale. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati ricorsi i signori RE DA e ER PP proponevano dinanzi al Pretore di Ragusa opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione del 5 giugno 1986 con la quale l'INPS aveva loro intimato il pagamento della somma di £.612.000, a titolo di sanzione amministrativa, per aver omesso, nella qualità di titolari responsabili dello studio "DA dr. RE", di versare i contributi dovuti per il periodo dal 1° aprile 1982 al 27 febbraio 1985 in relazione alla posizione della lavoratrice sig.NI LA. Il Pretore, riunite le opposizioni, con sentenza depositata il 7 maggio 1997, le rigettava entrambe. Contro la sentenza di primo grado sia l'DA che il ER proponevano, con due separati ricorsi, appello al Tribunale di Ragusa che, riunite le impugnazioni avverso la stessa decisione, con sentenza del 20 ottobre 1998, le AL rigettava. Ritenuta infondata l'eccezione dell'INPS d'inammissibilità dell'appello proposto dall'DA per avere questi già proposto ricorso per cassazione avverso l'impugnata sentenza, il Tribunale riteneva inopponibile all'INPS la sentenza del 10 febbraio 1989 con la quale il Tribunale di Modica, confermando la decisione pretorile, aveva escluso che la LA avesse svolto attività di lavoro subordinato presso lo studio DA, in quanto l'Istituto era rimasto estraneo a quel giudizio. Nel merito il Tribunale, sia sulla base delle dichiarazioni rese dalla LA all'Ispettore del lavoro, sia tenendo conto di quanto dichiarato dai testi nell'altro giudizio ( dal quale i giudici del merito ritenevano di poter trarre elementi di prova, sebbene la sentenza non facesse stato nella presente causa), sia dalle stesse dichiarazioni degli appellanti risultanti dal verbale ispettivo, reputava accertato il rapporto di lavoro subordinato tra i due commercialisti e la LA tenuto conto della continuativa presenza retribuita della stessa nello studio professionale nel quale, pur se intestato formalmente al solo dott.DA, prestavano attività entrambi i commercialisti, uno dei quali (il ER che non risultava titolare ) provvedeva mensilmente a corrispondere alla LA la somma di £.300.000 mensili. Per la cassazione della sentenza del Tribunale, l'DA propone ricorso fondandolo su due motivi. Il ER propone ricorso incidentale (fondato su due motivi) chiedendo anch'egli la cassazione della sentenza del Tribunale. L'INPS, resiste ad entrambi i ricorsi con 2 controricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE ataldr I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza vanno riuniti. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione C dell'art.360 n.3 e 5 c.p.c., anche per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione agli artt.2909 C.C. 2697 C.C. e 116 c.p.c., violazione di tali norne, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto che la sentenza pronunciata dal Tribunale di Modica tra lo stesso DA e la sig. NI LA, con la quale veniva escluso qualsiasi rapporto di lavoro subordinato tra i due, non facesse stato anche nel giudizio per cui è causa o, quantomeno per non aver comunque tenuto conto della sentenza suddetta neanche come prova o elemento documentale in ordine alla situazione giuridica che aveva formato oggetto dell'accertamento giudiziale, fondando la decisione esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla LA all'Ispettore del lavoro, dichiarazioni che invece dovevano essere guardate con sospetto e circospezione tenuto conto della causa instaurata dalla LA nei confronti dell'attuale ricorrente. Il motivo è infondato. L'art.2909 fissa il principio secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. Da tale principio si evince, a contrario, che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti - e non è vincolant per i terzi (Cass. 18 maggio 1999 n.4821). In base a tale principio, dunque, la sentenza tra il ricorrente e la CA non spiega i suoi effetti di giudicato nei confronti dell'INPS che non ha partecipato al giudizio tra le parti sopra indicate. Ciò non significa che detta sentenza non possa avere, oltre gli effetti propri di giudicato tra le parti del giudizio in cui è stata pronunciata, anche la diversa efficacia di prova o di elementi di prova in ordine alla situazione che formi oggetto dell'accertamento giudiziale. Spetta però al giudice di merito di LD esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio negli atti di causa (Cass. 18 maggio 1999 n.4821) Ai principi indicati si è attenuta la sentenza impugnata che non ha affatto ignorato la decisione intervenuta tra l'DA e la CA, ma ha tenuto conto di alcuni elementi di prova provenienti dalle risultanze istruttorie del giudizio tra le parti sopra indicate mettendole in relazione con gli elementi probatori emersi nella presente causa. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che le dichiarazioni rese dalla CA fossero credibili non solo per la loro intrinseca coerenza e precisione, ma 3 anche perché confermate dai testi escussi nell'altro giudizio;
ha rilevato, inoltre che gli appellanti avevano confermato la circostanza, affermata dalla I lavoratrice, del pagamento di una regolare somma mensile, giustificata dagli stessi in modo non credibile, come neppure credibile ha ritenuto il fatto che la CA, la cui permanenza ininterrotta e quotidiana presso lo studio professionale aveva trovato conferma nella prova testimoniale assunta nell'altro giudizio, avesse frequentato lo studio per un così lungo tempo quale tirocinante. I giudici nel merito, quindi, nella valutazione della prove - loro riservata - non hanno tenuto conto solo delle dichiarazioni rese dalla CA all'Ispettore del lavoro, come sostenuto dal ricorrente, ma hanno attentamente vagliato tali dichiarazioni alla luce sia di risultanze probatorie emerse nell'altro giudizio, sia delle stesse dichiarazioni degli appellanti, offrendo una motivazione, congrua e priva di illogicità, delle ragioni del loro convincimento. LDi Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia violazione degli artt. ཐོ 13,14 e 22 L.24 novembre 1981 n.689, nonché degli artt. 2094 e 2697 C.C. e dell'art.116 c.p.c.; violazione dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c. anche per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, rilevando ancora che la sentenza impugnata era fondata sulle dichiarazioni rese dalla LA all'Ispettore del lavoro, dichiarazioni che dovevano essere valutate e vagliate con particolare attenzione e circospezione tenuto conto che la stessa, praticante nello studio del ricorrente, aveva intentato causa di lavoro nei confronti dello stesso tendente ad accertare un preteso rapporto di lavoro;
aggiungeva che il processo verbale di accertamento della violazione amministrativa può al più fare pova delle dichiarazioni rese dalle parti, salva comunque la prova contraria della veridicità sostanziale di tali dichiarazioni, ma non delle dichiarazioni rese da soggetti diversi da quelli in giudizio, quali la LA, per di più in palese conflitto di interessi con l'attuale ricorrente e che avevano trovato smentita nel giudizio intrapreso dalla LA nei confronti dello stesso. Il ricorrente inoltre deduce che il Tribunale aveva fatto erronea applicazione dei criteri discretivi tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, osservando che quest'ultimo può essere accertato esclusivamente in relazione alla sussistenza della subordinazione vera e propria in tutti i suoi elementi costitutivi, intesa come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, restando irrilevanti e non decisivi, ove difetti tale requisito, l'eventuale sussistenza di connotati normalmente propri del lavoro こ subordinato, quali la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la forma di retribuzione. Il Tribunale, inoltre, aveva ritenuto acclarata la LDi permanenza ininterrotta e quotidiana della CA nello studio professionale attraverso le prove assunte nel giudizio tra il ricorrente e la CA, ove invece tale fatto, come risultava dalla motivazione della sentenza, era stato escluso. Anche questo motivo, è infondato. Parte delle censure sono già state proposte ed esaminate con il primo motivo. Va qui aggiunto, per quanto riguarda la valutazione delle dichiarazioni dei dei testi escussi nell'altro giudizio, che il ricorrente deduce che la permanenza ininterrotta e quotidiana della CA presso lo studio professionale era stata esclusa, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, nell'altra decisione. Si osserva in proposito che, di fronte ai frequenti richiami, contenuti nella sentenza impugnata, alle prove testimoniali emerse nell'altro giudizio, il ricorrente si limita ad un accenno generico alla motivazione della sentenza resa nel giudizio tra l'DA e la CA, senza riportare in ricorso né i “passi” di tale sentenza che avrebbero affermato la saltuarietà della presenza della CA né, tanto meno, le dichiarazioni dei testi che avrebbero escluso la continuità di tale presenza, privando così il ricorso dell'autonomia necessaria a consentire, senza il sussidio di altre fonti, immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere ( tra le tante: Cass. 24 gennaio 1997 n.713). Va inoltre rilevato che i giudici del merito non hanno attribuito alle dichiarazione della CA altro valore che di dichiarazioni rese da un terzo dinanzi all'Ispettore del lavoro il cui verbale fa fede soltanto dell'avvenuta dichiarazione in sua presenza e non della veridicità LDi della stessa:
per questi motivi
il Tribunale ha verificato l'attendibilità della dichiarazione, trovandone conferma nella prova testimoniale assunta nell'altra causa e nelle stesse dichiarazioni delle parti. Riguardo all'applicazione dei criteri discretivi in base ai quali ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato, i giudici del merito hanno esattamente individuato che la subordinazione va intesa quale vincolo al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro;
hanno rilevato, però, che ai fini della prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato non è necessario che essa venga data con riguardo a ciascuno degli elementi costitutivi di esso, ritenendo che, nel caso in esame, era risultata la sussistenza di un potere organizzativo in capo agli appellanti desumibile dalla permanenza ininterrotta, quotidiana e mensilmente retribuita della LA nello studio professionale, elementi idonei a far ritenere la h sussistenza del rapporto di lavoro prospettato dall'INPS. La motivazione, sebbene sintetica, deve ritenersi sufficiente, soprattutto tenendo conto che il ricorrente aveva fatto riferimento ad un rapporto di praticantato che mal si concilia con una regolare retribuzione mensile. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato. Per quanto riguarda il ricorso proposto dal ER, esso deve essere dichiarato inammissibile. Tale ricorso, tardivo rispetto al termine di cui all'art.327 c.p.c., proviene da una parte "nei confronti" della quale è stato soltanto notificato il ricorso LD principale proposto, come si legge nella sua epigrafe, “contro” altra parte;
esso, inoltre, lungi dal “contraddire", esplicita un contenuto di segno adesivo rispetto a quello proprio di tale ricorso e, persegue il medesimo intento di rimuovere la sentenza sfavorevole ad entrambi i ricorrenti. E' vero che la proposizione dell'impugnazione principale determina nei riguardi di tutti coloro cui il relativo atto venga notificato l'onere, a pena di decadenza, di esercitare il proprio diritto di impugnazione nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione incidentale (art.333 c.p.c.) e, quindi, nel caso di ricorso per cassazione, nel termine di quaranta giorni dalla suddetta notificazione;
e che tale principio non trova limitazione o deroghe con riguardo all'impugnazione di tipo adesivo che persegua il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi (Sez. Un. 13 novembre 1997 n.11219). Tuttavia, è egualmente esatto che la regola dell'art.334 c.p.c., che consente l'impugnazione incidentale tardiva, è applicabile solo alla impugnazione incidentale in senso stretto, che è quella proveniente dalla parte contro la quale 7 è stata proposta l'impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio, a norma dell'art. 131 c.p.c., e non è, pertanto, applicabile all'impugnazione incidentale diretta a chiedere la cassazione della sentenza già impugnata con il ricorso principale e sfavorevole ad entrambi i ricorrenti, che resta soggetta agli ordinari termini di impugnazione (Sez. Un. 9 agosto 1996 n.7339; Cass.2 maggio 1995 n.4806; 24 maggio 1993 n.5817). Ne consegue che il ricorso incidentale proposto dal ER, notificato ad entrambe le altre parti il 16 novembre 1999, per la cassazione della sentenza depositata il 20 ottobre 1998, ancorché tempestivo rispetto al termine di cui all'art.370 c.p.c., risulta tardivo rispetto a quello di cui all'art.327 c.p.c.e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti entrambi soccombenti.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
condanna ciascuno dei ricorrenti RE DA e PP ER al pagamento delle spese del giudizio che liquida in per onorari.euro 8,00 - oltre euro 1500 Così deciso in Roma il 19 febbraio 2002 LDiдрома Corales IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Vulin. hmm. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 21 MAG. 2982 oggi, IL CANCELLIER CAN CLI