Sentenza 13 febbraio 2014
Massime • 1
L'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto integra una nullità d'ordine generale a regime intermedio, che è sanata qualora né l'indagato né il difensore nominato d'ufficio la eccepiscano tempestivamente.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2014, n. 11817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11817 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 13/02/2014
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 196
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 26010/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ED MA, nato a [...], il [...];
avverso l'ordinanza del 26/4/2013 del Tribunale di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IACOVIELLO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. All'esito dell'udienza di convalida, con ordinanza del 26 aprile 2013, il Tribunale di Cagliari convalidava l'arresto di ED MA per il reato di cui all'art. 588 c.p.. 2. Avverso l'ordinanza ricorre il ED a mezzo del proprio difensore deducendo la nullità del provvedimento perché viziato dall'omesso avviso della fissazione dell'udienza di convalida al difensore di fiducia, pur tempestivamente nominato all'atto dell'arresto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Dagli atti, cui il Collegio ha accesso attesa la natura processuale dell'eccezione sollevata con il ricorso, emerge che effettivamente il ED nominò l'avv. Pierandrea Setzu all'atto dell'arresto (come risulta dal relativo verbale), nomina poi reiterata all'udienza di convalida. Al difensore così nominato non venne peraltro dato il rituale avviso della fissazione di quest'ultima ed il ED in quella sede venne pertanto assistito da un difensore d'ufficio. Dal verbale dell'udienza risulta peraltro che ne' l'indagato, ne' il difensore d'ufficio eccepirono la nullità conseguente al mancato avviso di quello di fiducia.
Deve però ribadirsi che l'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto integra una nullità d'ordine generale a regime intermedio, che è sanata qualora ne' l'indagato ne' il difensore nominato d'ufficio la eccepiscano tempestivamente (Sez. 5, n. 10637 del 12 febbraio 2009, Caushi, Rv. 243164; Sez. 3, n. 42074 del 16 ottobre 2008, Pusceddu, Rv. 241499; Sez. 2, n. 36/05 del 23 novembre 2004, Medile, Rv. 230225).
Il ricorso è pertanto, sotto questo profilo, manifestamente infondato per essersi la nullità dedotta sanata ai sensi dell'art. 182 c.p.p.. Non di meno il ricorso deve ritenersi parimenti inammissibile in quanto il procedimento si è concluso con sentenza di patteggiamento e l'applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (ex multis Sez. 5, n. 21287 del 25 marzo 2010, Legari e altro, Rv. 247539). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2014