Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2015, n. 33913
CASS
Sentenza 23 giugno 2015

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È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l'impugnazione cautelare, proposta in pendenza del giudizio di cognizione, con la quale si deduce l'avvenuta scadenza dei termini di durata della custodia in carcere, quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna a pena detentiva superiore al presofferto, perchè la definitività dell'accertamento del merito, aprendo la fase esecutiva del processo, esclude la possibilità della rimessione in libertà.

Commentario1

  • 1Violenza alla persona, notifica di revoca o sostituzione della misura cautelare
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 maggio 2022

    A chi deve essere notificata, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, con particolare riguardo al caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato. Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice distrettuale del riesame, aveva dichiarato inammissibile un appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso una …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2015, n. 33913
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33913
Data del deposito : 23 giugno 2015

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