Sentenza 23 giugno 2015
Massime • 1
È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l'impugnazione cautelare, proposta in pendenza del giudizio di cognizione, con la quale si deduce l'avvenuta scadenza dei termini di durata della custodia in carcere, quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna a pena detentiva superiore al presofferto, perchè la definitività dell'accertamento del merito, aprendo la fase esecutiva del processo, esclude la possibilità della rimessione in libertà.
Commentario • 1
- 1. Violenza alla persona, notifica di revoca o sostituzione della misura cautelareDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 maggio 2022
A chi deve essere notificata, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, con particolare riguardo al caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato. Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice distrettuale del riesame, aveva dichiarato inammissibile un appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2015, n. 33913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33913 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 23/06/2015
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - N. 1825
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 10533/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI NI, nato il [...];
avverso l'ordinanza n. 6715/2014 TRIBUNALE LIBERTÀ di NAPOLI del 29/01/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
preso atto che nessuno è comparso per il ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29 gennaio 2015, il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., ha respinto l'appello proposto da ND NI avverso l'ordinanza del 7 ottobre 2014 della Corte di appello di Napoli, che aveva rigettato la sua richiesta di declaratoria della perdita di efficacia della misura della custodia cautelare in carcere per decorrenza dei termini della sua durata massima.
1.1. Il Tribunale premetteva che:
- l'appellante era stato condannato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 10 gennaio 2011, alla pena di anni ventuno di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 575 c.p., aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 e per i connessi reati in materia di detenzione e porto di armi comuni da sparo;
- la pena inflitta era stata rideterminata in anni diciotto di reclusione dalla ^ Corte di appello di Napoli con sentenza del 25 gennaio 2012;
- a seguito dell'annullamento di detta sentenza da parte di questa Corte, con sentenza del 13 novembre 2013, limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello di Napoli in sede di rinvio ha confermato, con sentenza del 27 giugno 2014, la precedente decisione;
- l'istanza avanzata il 3 ottobre 2014 dall'appellante, volta alla sua scarcerazione per decorrenza, al 24 settembre 2014, dei termini massimi di custodia cautelare, pari a sei anni ai sensi dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. d), e art. 304 c.p.p., comma 4, era stata rigettata poiché al termine massimo indicato dovevano aggiungersi, ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), i periodi di sospensione corrispondenti ai termini di deposito delle sentenze di primo e di secondo grado.
1.2. Tanto premesso, il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che:
- la data di decorrenza del termine di sei anni era stata indicata in modo non corretto dalla difesa, dovendo essa farsi coincidere non con la data di emissione della prima ordinanza di custodia cautelare in carcere del G.i.p. del Tribunale di Napoli (24 settembre 2008), poi dichiarata inefficace in sede di riesame, ma con la data dell'inizio della nuova detenzione (8 giugno 2009), disposta dopo che, con la seconda ordinanza del 13 ottobre 2008, il G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si era dichiarato incompetente e la terza ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli il 28 ottobre 2008, era stata annullata dal Tribunale del riesame limitatamente al reato di tentato omicidio aggravato;
- dall'indicato termine doveva, inoltre, essere sottratta la detenzione subita dall'appellante dal 24 settembre 2008 al 10 novembre 2008 anche per il reato più grave, tenuto conto della ripercorsa e descritta vicenda cautelare;
- in punto di diritto si verteva in ipotesi di doppia condanna, cui conseguivano il riferimento ai soli termini massimi di custodia e non a quelli di fase, secondo la previsione dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. d), come ritenuto anche dalla difesa, e l'ulteriore riferimento, nel calcolo dei termini previsti dall'art. 303 c.p.p., comma 4, al disposto dell'art. 304 c.p.p., comma 6, che fungeva da meccanismo di chiusura della disciplina dei termini e della loro durata;
- non era, pertanto, decorso, nella specie, il termine di durata massima della custodia cautelare, dovendosi considerare almeno la sospensione di giorni centosessantacinque, dovuta alla pendenza dei predetti termini di deposito delle sentenze, oltre ai diversi rinvii disposti nel dibattimento su richiesta della difesa.
2. Avverso detta ordinanza ND NI ha proposto due ricorsi per cassazione.
2.1. Con il primo ricorso, presentato personalmente, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 303 c.p.p., comma 4, art. 304 c.p.p., comma 4, e art. 297 c.p.p..
Secondo il ricorrente, dal combinato disposto dell'art. 303 c.p.p., comma 4, e art. 304 c.p.p. si ricava l'intervenuto superamento dei termini massimi di fase, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare.
Tali termini devono essere computati con decorrenza dal momento della notifica dell'ordinanza di custodia cautelare, che è il titolo della sua detenzione, non rilevando le successive vicende, ai sensi dell'art. 297 c.p.p.. 2.2. Con il secondo ricorso, presentato per mezzo dell'avv. Angelo Raucci, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'art. 303 c.p.p., comma 4, e art. 304 c.p.p., comma 6. Secondo il ricorrente, l'ordinanza impugnata contiene un'acritica e meccanica trasposizione del contenuto e delle conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello di Napoli con l'ordinanza appellata, poiché, mentre ha condiviso le argomentazioni difensive circa la durata massima della custodia cautelare, ha ritenuto che dovesse tenersi conto dei giorni di sospensione per il deposito delle sentenze e dei rinvii subiti dal dibattimento, erroneamente interpretando la volontà del legislatore.
L'art. 304 c.p.p., comma 6, si pone, per la sua collocazione sistematica e il suo contenuto letterale, quale norma di chiusura della disciplina dei termini, indicando soglie massime, non superabili con il conteggio di termini aggiuntivi o il cumulo di periodi di sospensione, come rimarcato, sia pure con riguardo ai termini di fase, anche dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 29556 del 29 maggio 2014. Nè, in ogni caso, è corretto, ad avviso del ricorrente, il mancato conteggio - nel computo dei sei anni - della detenzione sofferta dalla data in cui il Tribunale del riesame ha annullato l'ordinanza custodiale per il tentato omicidio aggravato (15 novembre 2008) e la data in cui egli è stato raggiunto da nuova ordinanza per il medesimo reato (8 giugno 2009).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che la questione, posta nella fase di cognizione, circa la scadenza dei termini di durata massima della custodia in carcere perde rilevanza quando diviene irrevocabile la sentenza di condanna a pena detentiva superiore al presofferto, perché la definitività dell'accertamento del merito, aprendo la fase esecutiva del processo, esclude la possibilità della rimessione in libertà, con la conseguenza che, qualora sia pendente impugnazione cautelare, dovendo persistere l'interesse alla sua definizione fino al momento della decisione, l'impugnazione stessa è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, dep. 20/07/2004, Litteri, Rv. 228167).
3. Alla luce di tale condiviso principio, diviene assorbente rispetto a ogni ulteriore considerazione il rilievo preliminare che il ricorrente è carente di interesse concreto e attuale ad avere una decisione che apprezzi la fondatezza della questione, dedotta in sede di cognizione, relativa alla scadenza del termine massimo di custodia cautelare.
Il processo di merito, nel quale è stata pronunciata l'ordinanza impugnata, è stato, infatti, definito - nei confronti del medesimo ricorrente - con sentenza del 20 maggio 2015 di questa Corte, che, dichiarando inammissibile, tra gli altri, il ricorso del ricorrente, ha comportato l'esecutività della sentenza deliberata il 27 giugno 2014 dalla Corte di appello di Napoli, cui fanno riferimento il provvedimento impugnato e il ricorso.
4. Alla sopravvenienza alla proposizione del ricorso per cassazione di carenza di interesse alla sua definizione, determinata da ragione non imputabile al ricorrente, non segue la condanna del medesimo ne' al pagamento delle spese del procedimento ne' al versamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende (tra le altre, Sez. 6^, n. 44805 del 05/11/2003, dep. 20/11/2003, P.C. in proc. Scarpelli, Rv. 227168; Sez. 2^, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859; Sez. 3^, n. 8025 del 25/01/2012, dep. 01/03/2012, Oliverio, Rv. 252910).
5. Non conseguendo alla pronuncia di questa sentenza la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2015