Sentenza 20 maggio 2009
Massime • 1
La notificazione dell'avviso di deposito al difensore del provvedimento di sequestro non ha rilievo nel fissare la decorrenza del termine per la proposizione della richiesta di riesame, essendo funzionale soltanto all'esercizio del diritto di richiedere il dissequestro. (La Corte ha precisato che, per il difensore, il termine per la richiesta di riesame inizia a decorrere dalla data di esecuzione del provvedimento di sequestro).
Commentario • 1
- 1. Sequestro preventivo, riesame, termine, avviso di deposito, notificazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 ottobre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2009, n. 35966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35966 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 20/05/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 877
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - rel. Consigliere - N. 4036/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FR MA, nato il [...];
FR SI, nato il [...];
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Michele Renzo;
Sentito il Pubblico Ministero, sost. Proc. Gen. Dott. Martusciello Vittorio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 19 ottobre 2008 veniva eseguito un provvedimento di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Roma confronti degli odierni ricorrenti.
Il 19 novembre 2008 il Tribunale del riesame annullava il decreto di sequestro, rilevando carenza di motivazione.
La Procura della Repubblica di Roma provvedeva al dissequestro e alla restituzione, adottando però contestualmente un nuovo decreto di sequestro, che veniva notificato agli indagati in data 5 dicembre 2008, ma non al loro difensore. Il 29 dicembre 2008 il Tribunale del riesame di Roma dichiarava inammissibile per tardività il ricorso per riesame interposto contro il secondo decreto di sequestro, poiché depositato l'undicesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento.
Contro tale provvedimento ricorre il difensore deducendo violazione di legge e in particolare degli artt. 257 e 324 c.p.p. in relazione agli artt, 583, 365 e 366 c.p.p.. In particolare, si rileva che il termine per proporre impugnazione decorre, per tutti i soggetti legittimati, dal momento dell'effettiva conoscenza della misura e che, qualora tali momenti siano diversi per l'imputato e per il suo difensore, si applica per tutti il termine che scade per ultimo. Nei riguardi del difensore, il termine dovrebbe decorrere dalla notificazione dell'avviso di deposito ex art. 366 c.p.p.. In via subordinata il ricorrente pone questione di costituzionalità degli artt. 257 e 324 c.p.p per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono la notificazione al difensore dell'avviso di deposito degli atti ablativi e che da tale avviso decorrano per il difensore i termini per l'impugnazione. Il ricorso non è fondato.
Il problema posto dal ricorrente è stato integralmente affrontato e risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 27777 dep. il 3 agosto 2006, Marseglia. In quella occasione vennero affermati, in relazione alle questioni qui dibattute, i seguenti principi di diritto:
1. Il difensore dell'indagato, pur essendo legittimato all'impugnazione dei sequestri (preventivo, conservativo e probatorio) non ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento espressamente prevista dall'art. 309 c.p.p., comma 3 in materia di misure cautelari personali.
2. L'avviso al difensore dell'avvenuto deposito degli atti di cui all'art. 366 c.p.p. non è funzionale all'impugnazione ma all'esercizio del diritto di chiedere la restituzione dei beni in sequestro.
3. Il dies a quo del termine d'impugnazione è unico per tutti i legittimati ed è indicato dall'art. 324 c.p.p. nella data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o nella diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro. Il termine "interessato" che si legge nell'art. 324 c.p.p., non include il difensore.
Le Sezioni Unite si sono espressamente poste il problema della costituzionalità dell'assetto normativo così delineato, individuandone il punto critico nella decorrenza di un termine d'impugnazione rispetto ad uno dei legittimati senza che un meccanismo legale predeterminato garantisca la sua conoscenza del provvedimento soggetto ad impugnazione.
Tuttavia il dubbio di costituzionalità è stato dissipato con una serie di osservazioni che sì trascrivono di seguito e che appaiono del tutto pertinenti rispetto alle richieste subordinate contenute nel ricorso:
...Ne può sostenersi che questa ricostruzione sia lesiva del principio di uguaglianza, o dei diritti della difesa. Sotto il primo profilo va osservato che la diversità di disciplina con quanto previsto, per le misure cautelari personali, dall'art. 309 c.p.p., comma 3, si giustifica, oltre che per la diversa rilevanza degli interessi in gioco, per le maggiori difficoltà che la persona raggiunta da misura cautelare personale, in particolare di natura detentiva, può incontrare per la scelta del difensore e per l'instaurazione del rapporto di patrocinio difensivo. Si aggiunga che l'avviso di deposito al difensore ha anche la finalità di consentirgli di esaminare la documentazione presentata dal p.m. al giudice con la richiesta di misura (art. 293 c.p.p., comma 3) prima dell'eventuale richiesta di riesame mentre, nel caso delle misure cautelari reali, la possibilità di esame degli atti è posposta alla richiesta di riesame (art. 324 c.p.p., comma 6). Sotto il profilo della tutela delle garanzia difensive, ed in particolare della difesa tecnica, è noto che, in più occasioni, la Corte costituzionale ha sottolineato come l'esercizio del diritto di difesa possa essere variamente articolato e disciplinato purché siano concretamente garantiti i fondamentali contenuti di tale diritto. Nel caso in esame questa osservanza è garantita essendosi soltanto fatto gravare sull'interessato un onere informativo del difensore. Nè può essere richiamato il precedente costituito dalla sentenza della Corte costituzionale 29 marzo 1984 n. 80 (che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 263 bis c.p.p., comma 2, nella parte in cui disponeva che il termine di cinque giorni per la richiesta di riesame da parte del difensore dell'imputato detenuto decorresse dall'esecuzione del provvedimento anziché dalla sua notifica al difensore o dalla diversa conoscenza) perché, in quel caso, non era assicurato al difensore l'esercizio del diritto "tutte le volte che egli non abbia cognizione del provvedimento prima della scadenza del termine per la richiesta o che lo abbia in immediata prossimità di essa". Situazione che non si verifica nel caso disciplinato dall'art. 324 c.p.p. sia perché non ci si trova in presenza di una limitazione della libertà personale sia perché il termine per la proposizione del riesame è più adeguato e consente all'interessato di attivarsi opportunamente per l'esercizio del diritto di impugnazione anche tramite il difensore. Se dunque il termine iniziale di decorrenza è unico e il difensore non ha diritto all'avviso di deposito del provvedimento è priva, di rilievo, ai fini della decorrenza del termine per proporre la richiesta di riesame, l'eventuale notificazione di tale avviso;
con l'ulteriore conseguenza che non può porsi alcun problema di decorrenza diversificata per i fini di cui all'art. 585 c.p.p., comma 3... Da tali orientamenti, che condivide, il Collegio non intende distaccarsi e rileva perciò che nel caso in decisione il dies a quo del termine per impugnare decorreva, anche nei confronti del difensore, dal 5 dicembre 2008, data in cui gli indagati hanno avuto sicura conoscenza del provvedimento di sequestro. La richiesta di riesame, depositata il 16 dicembre successivo, era tardiva e quindi inammissibile come la ha correttamente ritenuta il Tribunale di Roma. Alla ritenuta infondatezza di ricorso si accompagna, ex lege, la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2009