Sentenza 4 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di incidente di esecuzione, è competente il giudice di appello anche quando la sentenza emessa in secondo grado ha rideterminato la pena inflitta dal primo giudice, riducendola in applicazione della diminuente per il giudizio abbreviato dichiarato inammissibile da quest'ultimo, in quanto la decisione pronunciata in sede di impugnazione riforma la prima sentenza in maniera sostanziale, operando anche una valutazione in ordine alla decidibilità del processo allo stato degli atti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/02/2014, n. 16745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16745 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 04/02/2014
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 361
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 8924/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BI GI IN GI N. IL 06/12/1943;
avverso l'ordinanza n. 230/2012 TRIBUNALE di MANTOVA, del 13/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette le conclusioni del PG Dott. Spinaci Sante, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con le ordinanze indicate in epigrafe, emesse in data 13.12.2012, il Tribunale di Mantova, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava le istanze avanzate da IF GI RI OR. Con il primo provvedimento rigettava la richiesta di modifica del provvedimento di determinazione di pene concorrenti con l'inserimento della sentenza di condanna emessa il 28.6.2012 dalla Corte di appello di Brescia rilevando che la richiesta di aggiornamento della posizione esecutiva è di competenza del pubblico ministero e non del giudice dell'esecuzione. Respingeva, altresì, la richiesta subordinata di applicazione della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p., tra i reati giudicati con le sentenze indicate nel provvedimento di cumulo.
Con la seconda ordinanza rigettava la richiesta di applicazione dell'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 e del provvedimento di cui alla L. n. 203 del 2003 (c.d. indultino), affermando che il beneficio dell'indulto era già stato applicato e che competente per l'applicazione del c.d. indultino è il magistrato di sorveglianza.
2. In data 27.12.2012 il IF avanza nuova richiesta alla Corte di appello di Brescia che è stata qualificata ricorso per cassazione. Il condannato lamenta che il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti attualmente in esecuzione è errato e deve essere emesso un provvedimento che ricomprenda tutte le sentenze irrevocabili applicando il criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p.. Lamenta, quindi, l'errata applicazione dell'art. 657 c.p.p. e ribadisce che deve essere applicato l'indulto ed il c.d. indultino. Assume che giudice competente a decidere sulle richieste è la Corte di appello di Brescia che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima il 21.12.2012.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. È preliminare la dedotta questione in ordine alla competenza del giudice dell'esecuzione che, come è noto, ha carattere funzionale, assoluto ed inderogabile e, pertanto, rilevabile in ogni stato e grado, anche di ufficio.
Invero, dagli atti si rileva che il IF aveva proposto più istanze, poi riunite, alcune delle quali alla Corte di appello di Brescia, investita quale giudice dell'esecuzione. In data 10.10.2012 la predetta Corte declinava la propria competenza - conformandosi al parere espresso dal Procuratore generale presso la stessa Corte - rilevando che la sentenza emessa in data 28.6.2012, divenuta irrevocabile per ultima, aveva modificato quella di primo grado del Tribunale di Mantova soltanto con riferimento alla pena. Pertanto, trasmetteva gli atti al predetto tribunale, ritenuto competente ai sensi dell'art. 665 c.p.p., comma 2, che decideva sulle istanze con le ordinanze oggetto del presente ricorso.
Tuttavia, la sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia, in data 28.6.2012 - come si rileva in atti - ha rideterminato la pena inflitta dal giudice di primo grado, riducendola, in seguito all'applicazione della diminuente per il giudizio abbreviato, ex art. 442 c.p.p., che era stato dichiarato inammissibile dal primo giudice.
La decisione di secondo grado ha, quindi, riformato in maniera sostanziale la prima sentenza, operando anche la valutazione in ordine alla decidibilità del processo allo stato degli atti, con conseguente radicamento della competenza della Corte di appello quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 665 c.p.p., comma 2 (Sez. 1, n. 7653 del 13/02/2004, non massimata). Le ordinanze impugnate devono quindi, essere annullate senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Brescia che dovrà decidere, quale giudice dell'esecuzione, sulle istanze avanzate dal IF. Con la precisazione che la richiesta del predetto di modifica del cumulo delle pene non può essere interpretata nel senso indicato dalla Corte di appello di richiesta di applicazione della continuazione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., tra tutti i reati giudicati con le sentenza comprese nel provvedimento di cumulo, avendo, all'evidenza, il ricorrente domandato la modifica del cumulo delle pene e l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p., sulla quale deve provvedere il giudice dell'esecuzione.
Invero, va ribadito che il cumulo delle pene ha natura amministrativa e rientra tra i compiti del pubblico ministero, ma anche il giudice dell'esecuzione può procedere all'unificazione delle pene concorrenti allorché le questioni connesse al cumulo siano sollevate nell'ambito del procedimento di esecuzione previsto dall'art. 666 e, in particolare, quando il provvedimento di unificazione presuppone la pregiudiziale statuizione in materia di revoca dei benefici o su altre questioni che incidano sulla determinazione della pena da unificare (Sez. 1, n. 1020 del 04/02/1999, Ghiro, rv. 212964; Sez. 1, n. 2687 del 13/05/1998, Gambino, rv. 210869). È opportuno, altresì, ribadire il principio consolidato, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo il quale allorché si sia in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un cumulo unitario e globale, soggetto alle limitazioni dell'art. 78 c.p. ed alla successiva unitaria e globale detrazione del presofferto, dovendosi invece unificare il residuo di ciascun cumulo precedente con la pena inflitta per il nuovo reato, dalla cui data di commissione (o dalla data del successivo arresto, se il reato non è stato commesso in corso di detenzione) ha inizio l'espiazione della pena così unificata, mentre l'art. 78 c.p. predetto esplica la sua efficacia nell'ambito e nei limiti di ciascuna delle singole operazioni di cumulo (Sez. 1, n. 40796, 26/09/2007, Belcastro, rv. 238044; Sez. 1, n. 45775, 02/12/2008, Calogero, rv. 242574).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio le ordinanze impugnate e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per la decisione sulle istanze.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2014