Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/08/2002, n. 11565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11565 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
ee 66771 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: I Presidente- R.G.N. 20930/99 Bruno SACCUCCI Cron. 251731-565702 Enrico Dott. Antonio MERONE Rep. Rel. Consigliere Ud. 26/02/02 Dott. Nino FICO Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 66771 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
LP DI ZI NT & C SAS;
intimato avverso la sentenza n. 327/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 2002 22/09/98; 1042 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 26/02/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso l'accoglimento del ricorso. f -2- Svolgimento del processo La Valpo s.a.s. ha impugnato l'avviso di accertamento induttivo per l'anno d'imposta 1980 e l'avviso di rettifica per il successivo esercizio emessi dall'Ufficio IVA di Milano. La ricorrente ha dedotto il venir meno del potere di accertamento dell'Ufficio per effetto della dichiarazione integrativa da essa presentata ai sensi dell'art.27 del d.l. n.429/82, convertito nella legge n.516/82, e per decadenza, ossia per il decorso dei termini previsti per il relativo esercizio. La Commissione Tributaria di primo grado ha respinto il ricorso e la Commissione Tributaria di secondo grado ha respinto l'appello della contribuente. La sentenza è passata in giudicato. L'Ufficio ha emesso avvisi di liquidazione con ingiunzione di pagamento e la Valpo s.a.s. ha impugnato anche tali avvisi riproponendo le censure precedentemente spiegate avverso gli avvisi di accertamento e di rettifica divenuti definitivi per effetto dell'anzidetta decisione. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha accolto il ricorso per decorrenza dei termini previsti per l'esercizio del potere di accertamento e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha confermato la sentenza di 1° grado, rigettando l'appello dell'Ufficio. Avverso quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un motivo: violazione e falsa applicazione dell'art.2909 c.c. L'intimata non ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con la censura proposta, già peraltro formulata come motivo di impugnazione della sentenza di 1° grado, non esaminata dal giudice d'appello, il ricorrente ha dedotto che la questione della legittimità dell'esercizio del potere di accertamento dell'Ufficio era già stata sollevata nel giudizio avente ad oggetto gli avvisi di accertamento e di rettifica, definito con sentenza passata in giudicato, sicché, per il principio del ne bis in idem di cui all'art.2909 c.c., non poteva essere riproposta nel giudizio promosso contro gli avvisi di liquidazione. La censura è fondata. Non solo, infatti, per l'art. 19 del D.Lgs. n.546 del 1992 sul contenzioso tributario, come già per l'art. 16 del D.P.R. n.636 del 1972, l'avviso di liquidazione può essere impugnato solo per vizi propri, non anche per vizi relativi al precedente avviso di accertamento e rettifica, salvo che di quest'ultimo sia stata omessa la notificazione, ma, per il principio stabilito dall'art.2909 c.c. in tema di giudicato, è preclusa la riproposizione in un successivo giudizio di qualsiasi questione che abbia formato oggetto di deduzione ed esame in altro giudizio tra le stesse parti definito con sentenza non più impugnabile. Segue all'accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e, nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la declaratoria dell'improponibilità del ricorso introduttivo della contribuente, con condanna della medesima al pagamento delle spese del giudizio.
p.q.m.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara improponibile il ricorso introduttivo della contribuente, che condanna al pagamento delle spese che liquida in euro 3.650,00, di cui euro 3.500,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito. Roma, 26.02,2002 имо асчих Juw fie il presidente il cons. est. DEPOSITATO IN CANCEL ERIA IL CANCELLERE C1 2002 -Oggi - 2 AGO 2002 Osvaldo scanio7 IL CANCELLORE C1 Osvaldoscanio