Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 6194
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Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art.125, comma 3, cod.proc.pen. e agli artt. 132 e 133 cod.pen.

    La Corte rileva che, ai sensi dell'art. 222, comma 2, d.lgs. n.285/1992, la determinazione della misura della sanzione accessoria non deve tenere conto dei parametri previsti dall'art. 133 cod.pen., bensì di quelli di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada. Nel caso di specie, la motivazione del giudice procedente è risultata sostanzialmente tautologica e non ha adempiuto all'obbligo di adeguata motivazione, dato che la durata della sospensione si attesta al di sopra della media edittale, tenendo conto della disposizione contenuta nell’art.222, comma 2-bis, C.d.s.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 6194
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6194
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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