Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/1998, n. 10952
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Sentenza 21 settembre 1998

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Non può essere considerato produttore di rifiuti propri il soggetto che provvede alla demolizione e rottamazione di veicoli altrui, trasportati in una area in sua dotazione, ove procede alla separazione delle varie componenti, al recupero dei residui riutilizzabili ed all'accumulo degli scarti. Le vetture assumono, infatti, il carattere di rifiuti speciali fin dal momento in cui vengono dimesse dal proprietario o possessore, che li consegna al demolitore. Inoltre tutta l'attività dei centri di raccolta rientra nell'ambito dello smaltimento e del recupero e non può essere esercitata senza autorizzazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/1998, n. 10952
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10952
    Data del deposito : 21 settembre 1998

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