Sentenza 21 settembre 1998
Massime • 1
Non può essere considerato produttore di rifiuti propri il soggetto che provvede alla demolizione e rottamazione di veicoli altrui, trasportati in una area in sua dotazione, ove procede alla separazione delle varie componenti, al recupero dei residui riutilizzabili ed all'accumulo degli scarti. Le vetture assumono, infatti, il carattere di rifiuti speciali fin dal momento in cui vengono dimesse dal proprietario o possessore, che li consegna al demolitore. Inoltre tutta l'attività dei centri di raccolta rientra nell'ambito dello smaltimento e del recupero e non può essere esercitata senza autorizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/1998, n. 10952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10952 |
| Data del deposito : | 21 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1. Dott. Tonini Paolo Presidente del 21.09.98
2. Dott. Savignano Giuseppe Consigliere SENTENZA
3. Dott. Postiglione Amedeo Consigliere N.2720
4. Dott. Morgigni Antonio Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Novarese Francesco Consigliere N.28822/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
NE RI, n. 11.11.46 Roma
avverso la sentenza 18.11.97 del pretore di Roma Udita la relazione fatta dal Consigliere Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale M. Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Il 18 novembre 1997 il pretore di Roma ha condannato alla pena di lire quindici milioni d'ammenda AR OC, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 25 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere realizzato e gestito un centro di rottamazione di veicoli e macchinari fuori uso, esercitando così attività di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali prodotti da terzi senza autorizzazione, in Roma fino al 21 marzo 1994.
Ricorre l'imputato, deducendo tre motivi.
Con il primo evidenzia che il fatto non integrerebbe estremi di reato, in quanto il decreto legislativo n. 22 del 1997 non ha semplicemente mutato il trattamento sanzionatorio ma ha abrogato il decreto n. 915 citato. Assume che le condotte disciplinate dal vigente art 46, puntuale sul tema, non riguardano lo "stoccaggio" a lui contestato ma concernono "demolizione, recupero e rottamazione". Nel caso di specie non sarebbe sussistente ne' lo smaltimento ne' lo stoccaggio, secondo le nozioni fissate rispettivamente nell'art. 6 lett. g) e l), che rinviano agli allegati B e C.
Nell'allegato B alla lettera D1 si cita il "deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)". Nella specie si tratterebbe di un deposito temporaneo. Nè si potrebbe obbiettare che i rifiuti non sarebbero prodotti nello stesso luogo nel quale sono depositati, poiché, invece, i medesimi sarebbero posti in essere proprio in quel sito, ove le auto vengono conferite.
Nell'allegato B il punto D15 non può essere invocato, poiché esso si riferisce al deposito temporaneo connesso con una delle attività di cui ai precedenti punti da D1 a D14, estranee al caso. Nell'allegato C il punto R13 in relazione al punto R4 - riciclo/recupero di metalli e composti metallici" - non può trovare applicazione, poiché esso è escluso, quando il deposito sia temporaneo, come nella vicenda in oggetto, in quanto i rifiuti vengono recuperati tramite apposite imprese autorizzate dal comune di Roma.
Nè potrebbe esservi dubbi sulla qualificazione di "produttore di rifiuti" atteso che egli effettua operazioni di pretrattamento. Con il secondo motivo assume che la condotta da lui tenuta sarebbe inoffensiva, avendo contribuito a ridurre il danno ambientale, prodotto dall'incontrollato abbandono delle autovetture. Con il terzo espone che la pena doveva essere contenuta nei minimi di legge e con la massima incidenza delle invocate e non concesse attenuanti generiche.
Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato.
Come è noto, attualmente la materia è stata interamente disciplinata dal Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ("Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/68 9/CEE sui rifiuti pericolosi").
È pertanto indispensabile accertare i rapporti esistenti tra la previgente normativa e quella attuale, per stabilire se sia applicabile l'istituto della successione di leggi penali. Reputa il collegio che non si sia in presenza di una totale abrogazione, poiché alcune fattispecie sono state concretamente riprodotte in quelle posteriori, pur se con una terminologia differente. Occorre, pertanto, esaminare le singole ipotesi astratte, per verificare la disciplina vigente ed applicabile ai fatti accaduti prima dell'entrata in vigore del decreto n. 22 citato. All'art. 6 lett. b) è definito il produttore di rifiuti come "la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti"
il detentore come "il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene" il "luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edificio stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti".
Queste nozioni sostanzialmente coincidono con quelle, che, nel corso degli anni, la giurisprudenza (mass. 179909, 183418, 187274) aveva dato sotto la vigenza del d.P.R. n. 915 del 1982. L'attività ascritta al ricorrente è complessa, in quanto l'addebito concerne la realizzazione e la gestione del centro di rottamazione, esercitato mediante stoccaggio e recupero di rifiuti speciali. La nozione di gestione è stabilita nell'art. 6 comma 1 lett. d) nel modo seguente: "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, ..."
Nell'ambito dello smaltimento rientra il "deposito sul suolo o nel sottosuolo".
Quest'ultimo va distinto in "deposito preliminare", che è quello che si realizza prima del compimento delle operazioni elencate nella tabella B allegata al decreto n. 22 ed in "deposito temporaneo", che è quello che avviene, prima della raccolta dei rifiuti, nel luogo dove questi sono prodotti.
In particolare in relazione ai veicoli a motore deve ricordarsi che gli stessi sono espressamente definiti dall'art. 7 comma 3 lett. l) del citato decreto n. 22 come "rifiuti speciali".
La gestione di questa particolare categoria di rifiuti è regolata dal successivo art. 46, che così recita:
"Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28".
Il richiamo operato dall'art. 46 all'art. 28, che è intitolato "Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero", dimostra con chiarezza che tutta l'attività dei centri di raccolta rientra nell'ambito dello smaltimento e del recupero e non può essere esercitata senza autorizzazione.
Consegue che non può essere considerato produttore di rifiuti propri il soggetto che provvede alla demolizione e rottamazione di veicoli altrui, trasportati in un'area in sua dotazione, ove procede alla separazione delle varie componenti, al recupero dei residui riutilizzabili ed all'accumulo degli scarti.
Le vetture, infatti, assumono il carattere di rifiuti (art. 7 comma 3 lett. l) D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.22) fin dal momento in cui vengono dismessi dal proprietario o possessore, che li consegna al demolitore, proprio affinché provveda al relativo smaltimento (art. 46 citato).
Ne deriva che v'è una sostanziale continuità precettiva tra l'art.25 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e gli artt. 7, 28, 46 e 51 del D.
Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nel senso che l'autorizzazione, per svolgere l'attività di demolizione delle autovetture, è stabilita da ambedue le leggi. La modifica intervenuta è esclusivamente sanzionatoria, poiché prima la pena era congiunta (arresto e ammenda), mentre attualmente è alternativa ed è, quindi, più favorevole.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 1998