Sentenza 1 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/02/2002, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
E N 6 O 8 A I 9 IC Z 5 1 / A , L C.C. 6107 4 R N B / T 6 A S 2 I B A G . T E L .P L R U D A B 01 341 /02 ITALIANA . A I L B E R D A D T T I E S T 1 N 3 N E A 1 E S I S I . R E A N E CORT U REMA DI CASSAZIONE T A M SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 'Dott. Giovanni Olla Presidente R.G. n. 14890/98 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 3640 Dott. Eugenio Amari Consigliere Rep. Dott. Vinceno Di Nubila Consigliere Ud. 23 ottobre 2001 Dott. Francesco Tirelli Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Tributi in genere / SENTENZA processo prove. sul ricorso proposto il 31 luglio 1998 da: TT TO DE - rappresentato e difeso dagli avv.ti Inno- DID cenzo Salvini, Paola Cairoli e Riccardo Salvini per procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Piediluco, n. 22, presso l'avv. Donato D'angelo ricorrente
contro
Ufficio delle Imposte Dirette di Pescara intimato nonché N. Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, 0 presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 8 0 proc. n. 14890/98 R.G. 2 . controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'A- -sez. II n. 98. bruzzo Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 ot- tobre 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio delle II.DD. di Pescara notificava il 4 agosto 1994 a TO DE TT avviso di rettifica della dichiarazione presentata per l'anno 1989, con il quale aveva determinato induttivamente il reddito del contribuente in L. 43.861.000 a ragione della capacità contributiva denunciata dalla disponibilità di un appartamento in lo- cazione e dalla proprietà di due autovetture. る OND Il ricorso del TT avverso l'avviso era rigettato il 23 dicembre 1996 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara e la deci- sione era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, che respingeva l'appello del contribuente sul rilievo che egli non aveva mosso alcuna censura alla sentenza di primo gra- do, ma unicamente richiesto di produrre a sostegno dell'originario ri- corso della documentazione, la tardività della cui esibizione ne vieta- va l'acquisizione al processo. Il contribuente ricorreva con due motivi per la cassazione della sen- tenza mediante atto notificato all'Ufficio II.DD. di Pescara, il Mini- stero delle Finanze si costituiva con controricorso notificato il 22 ot- proc. n. 14890/98 R.G. 2 tobre 1998 ed il ricorrente depositava memoria. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 58, d.p.r., 31 dicembre 1992, n. 546, e l'omessa motivazione della sentenza, atteso che il giudice di secondo grado, anche a fronte della tardività delle prove addotte, avrebbe dovuto in ogni caso valutarne la necessità di assunzione ai fini della decisione e motivare in ordine alla assenza delle stessa. Con il secondo motivo, ha denunciato ancora la violazione e falsa applicazione dell'art. 58 d.pr. 31 dicembre 1992, n. 546, e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione sotto il diverso profilo della possibilità, asserita nella decisione, della produzione dei documenti nel corso del giudizio di primo grado con il rispetto del termine pre- visto dall'art. 32, dec. cit. а) MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. In tema di contenzioso tributario, gli uffici periferici dell'ammi- nistrazione finanziaria sono privi di soggettività esterna, di legittima- zione e di competenza in ordine al giudizio di cassazione conseguen- te all'impugnazione, spettando tali soggettività e legittimazione uni- camente al Ministero delle Finanze (cfr.. Cass. civ., sent. 29 gennaio 2001, n. 1217). Il ricorso per cassazione del contribuente avverso la decisione emes- sa in grado di appello dalla commissione tributaria regionale non de- ve essere proposto, conseguentemnente, nei confronti dell'ufficio che ha proceduto all'accertamento, ma del Ministero delle Finanze, ed a proc. n. 14890/98 R.G. 3 quest'ultimo, che rappresenta l'unico contraddittore del ricorrente in sede di legittimità, il medesimo va notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato a norma dell'art. 11, 1° co., R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (cfr.: Cass. civ., sent. 21 gennaio 2000, n. 657; Cass. civ. sent. 25 marzo 1999, n. 2807). Non possono, inoltre, riconnettersi effetti sananti del ricorso, nella specie diretto e consegnato all'Ufficio II.DD. di Pescara, alla notifica del controricorso dell'Amministrazione delle finanze anteriormente alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione di se- condo grado, perché l'erronea individuazione della parte del giudizio di legittimità non si risolve, a norma dell'art. 366, n. 1, c.p.c., richia- mato dall'art. 62, 2° co., d.p.r. 31 dicembre 1992, n. 546, in una delle cause di nullità previste dall'art. 164, 1° co., c.p.c., ma in un motivo ом originario di inammissibilità del ricorso medesimo (cfr. Cass. Civ. sent. 26 giugno 2001, n. 8714), emendabile dalla parte unicamente con la tempestiva riproposizione prima della relativa declaratoria. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la compensa- zione delle spese del giudizio di cassazione, considerate le incertezze interpretative della normativa esistenti all'epoca della sua proposi- zione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del grado. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 23 ottobre 2001. Il consigliere est. Il presidente proc. n. 14890/98 R.G. dott GiovanGiovanniOlla dott. Massimo Oddo ом CORTESUPREMA IL CANCELLIERE C1 AM NO 0 1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 1 FEB. 2002 AL CANCELLIERE C1 DO NOChey NE REGISTRAZIO D.P.R. 26/4/1986 .
5 - N B DA TAB. ALL. AI SENSI DEL IA TE R ESEN TA U 131 IB IA TR . R N E T A M 2 proc. n. 14890/98 R.G.