Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/2004, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PR MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMILIO FAÀ DI BRUNO 4, presso lo studio dell'avvocato SERGIO SCICCHITANO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GR RI TA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2998/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 19/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/03 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13 giugno 1990 MA IE NI conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma RI AP deducendo che il medesimo si era reso inadempiente al preliminare stipulato inter partes il 14.11.89 con il quale aveva promesso di venderle un immobile sito in Roma via Tiburtina 11/13 al prezzo complessivo di L. 300.000.000, di cui L. 56.000.000 versati a titolo di caparra, L. 174.000.000 da pagarsi al rogito ed il resto mediante il rilascio di dodici effetti cambiari di L.
7.000.000 ciascuno. Esponeva, inoltre, che aveva stipulato, alla stessa data, altro preliminare, con la S.r.l. C.B.A. Centro Suoni 1982, per l'acquisto dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività commerciale alla medesima intestata, versando L. 50.000.000; che ne' il trasferimento della licenza era stato perfezionato, ne' la consegna del locale era avvenuta entro il 30.11.89 come pattuito trovandosi le chiavi nella disponibilità di una incaricata dell' AP ed essendo il locale, peraltro ancora ingombro di mobilia ed oggetti vari di proprietà del medesimo. Chiedeva, pertanto, la risoluzione del contratto per fatto e colpa del convenuto con la condanna dello stesso alla restituzione della somma di L. 56.000.000 versata a titolo di caparra ed al pagamento di altra identica somma come acconto sul risarcimento danni, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti.
Il convenuto, tardivamente costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale (la risoluzione del contratto per inadempimento della NI, con condanna della medesima al pagamento del doppio della caparra ricevuta, oltre al risarcimento danni;
deducendo, in particolare, che l'attrice aveva lasciato protestare le prime due cambiali in scadenza e che, convocata per la stipula non si era presentata davanti al notaio.
Espletato l'interrogatorio formale dell'attrice; escussi testi ed acquisiti documenti, il Tribunale, con sentenza 5.2.96, risolveva il preliminare per inadempimento del convenuto condannandolo al pagamento del doppio della caparra a favore della NI, oltre interessi, e respingeva la domanda riconvenzionale. Su impugnazione dell' AP, rimasta contumace la NI, la Corte di appello di Roma con sentenza 19.10.1999 respingeva l'ppello. Afferma la corte che l'inadempimento, da ascriversi all' Apruzzese, consiste nell'inosservanza dell'obbligo di consegna, entro il 30.11.89, del locale oggetto della promessa di vendita e la prova di ciò sta nella mancata consegna delle chiavi, per poter entrare ed uscire liberamente dal locale;
e nel fatto che il locale è ingombro di mobili arredi e merci del convenuto.
Quanto all'inadempimento dell'attrice NI, anche se fosse provata la circostanza dedotta a prova, e cioè che il pagamento della caparra non avvenne alla firma del preliminare, ma dopo due mesi, resterebbe sempre, per la corte, il grave inadempimento dell'appellante per la mancata consegna perdurato oltre la data di versamento della caparra e persistente al momento della scadenza delle due cambiali rimaste insolute, inadempimento giustificante la sospensione della prestazione di pagamento da parte della NI. Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione l' AP. Nessuna attività difensiva ha svolto la NI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione: 1) l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte: mancata ammissione della prova testimoniale per avere la Corte d'Appello, nel giustificare la mancata ammissione della prova dedotta dall'appellante (sul mancato versamento della caparra alla stipula del preliminare da parte della NI ), con il ritenere che la circostanza, anche ove fosse risultata provata, non avrebbe comunque configurato un inadempimento più grave di quello posto in essere dall'appellante; da un lato valutato non grave l'inadempimento della NI, senza adeguatamente motivare sul perché fosse ritenuto legittimo un inadempimento protrattosi per più di due mesi e a cui seguirono altri inadempimenti (il mancato pagamento dei primi due effetti cambiari di L.
7.000.000 ciascuno); e, dall'altro lato valutato più grave l'inadempimento attribuito al ricorrente senza tener conto che questi fino al versamento della caparra f da parte della NI, era legittimato a non adempiere e che tornò ad esserlo successivamente a seguito del protesto delle prime due cambiali;
omettendo, quindi, con il ritenere superfluo, l'espletamento della prova richiesta, di procedere ad una valutazione comparativa del comportamento delle parti che tenesse conto dell'elemento cronologico, del rapporto di causalità e di proporzionalità dei rispettivi inadempimenti onde verificare se 1Tinadempimento o la prospettiva di inadempimento di una parte giustificasse o meno il rifiuto di adempiere dell'altra;
2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti per avere la corte d'appello, aprioristicamente e senza fornire alcuna adeguata spiegazione, ritenuto la mancata consegna del locale un inadempimento più grave di quello imputato alla NI, limitandosi ad utilizzare il solo criterio temporale della sequenza degli inadempimenti;
3) la violazione o falsa applicazione dell'art. 1140 c. civ., nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, per avere la corte d'appello, nel ritenere inadempiuto l'obbligo di, consegna del locale, per non essere state fornite direttamente alla NI le chiavi del locale e per essere questo occupato da mobili, arredi, merci di proprietà del ricorrente, erroneamente omesso di considerare che l'immissione nel possesso può anche avvenire con una traditio longa manu e che la riconsegna delle chiavi alla signora RE, peraltro effettuata spontaneamente dalla NI, non incideva sul possesso dell'immobile che poteva essere esercitato anche a mezzo di detentori.
Il ricorso è infondato.
I primi due motivi di ricorso, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi vanno disattesi.
È, in primo luogo, inammissibile per carenza di interesse del ricorrente, la censura relativa alla dedotta mancata ammissione della prova per testi avente ad oggetto l'ulteriore inadempimento della NI (il pagamento della caparra con un ritardo di due mesi) contestato dal ricorrente solo in sede di appello, avendo la corte territoriale, nel valutare il comportamento delle parti, ai fini della decisione sulle reciproche domande di risoluzione proposte, tenuto comunque conto dell'inadempimento successivamente imputato alla resistente.
Contrariamente all'assunto del ricorrente, la corte di appello ha spiegato perché ha ritenuto più grave l'inadempimento di quest'ultimo rispetto a quello della NI, mettendo in evidenza che l' AP non ha adempiuto l'obbligazione di consegna dell'immobile promesso in vendita;
neppure dopo il pagamento della caparra da parte della NI, nonostante per contratto fosse tenuto a farlo entro il 30.11.89, restando inadempiente a tale obbligazione anche nel periodo successivo, di scadenza dei due effetti cambiari rimasti insoluti, tanto da ritenere giustificata ai sensi dell'art. 1460 c.c. la sospensione della prestazione di pagamento a carico della NI che, pur avendo versato L. 56.000.000 di caparra, non aveva ottenuto la disponibilità del bene, oggetto del contratto, sia per la mancata consegna delle chiavi, rimaste, viceversa nelle mani dell'incaricata del promittente venditore, sia per l'occupazione dei locali da merci, mobili, arredi di proprietà di quest'ultimo.
La Corte d'Appello, pertanto, nel giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti, ritenendo più grave l'inadempimento dell' AP, non si è limitata ad utilizzare il criterio temporale per la valutazione degli inadempimenti;
ma, attribuendo alla mancata consegna del bene il maggior rilievo nel determinare l'alterazione del sinallagma contrattuale, ha implicitamente ritenuto che - in relazione all'interesse all'adempimento della NI, che intendeva svolgere nell'immobile una attività commerciale ed all'uopo aveva stipulato con il ricorrente altro contratto per ottenere dall' AP il consenso alla voltura della licenza commerciale, senza, peraltro, ricevere da parte del medesimo alcuna collaborazione, ed in più sborsando anche la somma di L. 50.000.000 - la mancata consegna del bene, reagendo sulla causa del negozio collegato (quello relativo alla cessione della licenza) costituisse anche per tale ragione, un inadempimento più grave rispetto a quelli contestati alla controparte.
I primi due motivi vanno, pertanto, respinti.
Quanto al terzo motivo, proprio il collegamento fra i due negozi, di cui si è detto, oltre alla stipula della clausola contrattuale con la quale era stata pattuita la consegna del bene, escludono, nella specie, la possibilità dell'esercizio mediato del possesso;
mentre del tutto inconferente è il riferimento fatto dal ricorrente alla traditio longa manu, quale modalità della consegna, dal momento che la libera disponibilità del bene nelle mani della NI non c'è stata, come affermato in sentenza.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Nessun provvedimento sulle spese è dovuto non avendo la NI svolto, in questa sede, alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004