Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/04/2001, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
E N A O L I L Z E A D R T " 9 S 7 . I 1 T G 3 R IN NOME DEL POLOLO ITALIANO162 / 0 1 /S.U. E . A R ' N L A L 7 6 E D 9 D 1 E - I T 5 S - N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N E 3 E Oggetto S E S E G " I SEZIONI UNITE CIVILI G A E L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE Primo Presidente f.f.- R.G.N. 19519/98 Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente di sezione Cron. 12507 Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di sezione Rep. Dott. Antonio VELLA Consigliere Ud.07/12/00 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere CORN ARAZIONE Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Richiest Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere dal g per dirit L 3000 Dott. Michele VARRONE Rel. Consigliere #19 APR. 2001. ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE SE NTENZA sul ricorso proposto da: CANCELLERIA COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Sindaco domiciliato in ROMA, VIApro-tempore, elettivamente 10, presso lo studio legale LI TI NA, rappresentato e difeso dall'avvocato GESUALDO ANTONIO PALA, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente 2000 - 1121
contro
-1- IE AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VESPASIANO 17\A, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO OTTAVI, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURO MOCCI, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI;
- intimato avverso la sentenza n. 406/97 del RE di CIVITAVECCHIA, depositata il 09/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del secondo motivo del ricorso principale, autorità giudiziaria ordinaria e trasmissione atti alla Sezione Semplice per l'ulteriore corso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in opposizione depositato presso la Cancelleria della Pretura di Civitavecchia il 28/11/94 AN IE chiedeva che fosse dichiarato nullo il procedimento esecutivo instaurato dal Servizio riscossione tributi del Comune di Civitavecchia con avviso di mora n. 71945 del 23/5/94 e verbale di pignoramento del 23/11/94, in relazione a sanzione amministrativa pecuniaria per violazione al codice della strada, assumendo di non avere mai ricevuto rituale notifica del verbale di accertamento dell'infrazione e della cartella esattoriale. Si costituivano il Comune di Civitavecchia ed il Servizio riscossione tributi e resistevano all'opposizione. il primo eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. L'adito RE, con sentenza 9 ottobre 1997, rigettata l'eccezione, dichiarava nulla la procedura "per inammissibilità della stessa e per inidoneità del titolo in quanto privo degli elementi fondamentali", condannando i convenuti, in solido, alle spese processuali. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di Civitavecchia, affidandolo a sette motivi, con il secondo dei quali ribadisce l'eccezione di giurisdizione (donde l'assegnazione alle Sezioni Unite ex art. 142 disp. att. c.p.c.). Ha resistito la IE con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il secondo motivo. denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 53 e 54 d.P.R. n. 602 del 1973 nonché il vizio della motivazione sul punto decisivo della controversia attinente alla giurisdizione, in relazione all'art. 360 nn. 2, 3 e 5 c.p.c.. il Comune contesta la giurisdizione 3 del giudice ordinario sostenendo che essendo stata instaurata una procedura di riscossione coattiva di somme (dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Codice della Strada) tramite ruolo esattoriale, non sono ammissibili le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c. e l'unico rimedio esperibile sarebbe il ricorso innanzi all'Intendente di finanza (ora Direzione regionale per le entrate) ovvero alla Commissione Tributaria. Il motivo non è fondato. Le Sezioni Unite sono già state investite della risoluzione della questione di giurisdizione riassumibile nel quesito se il giudice ordinario abbia il potere di sindacare il procedimento amministrativo per la riscossione, con le forme esattoriali, di crediti non tributari e. in particolare, dei crediti relativi a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. Orbene, tale questione è stata risolta con la sentenza 16 novembre 1999 n. 780 affermando che "la tutela avverso gli atti esecutivi dell'esattore e. quindi, contro la cartella esattoriale o l'avviso di mora, emessi per la riscossione di somme relative a sanzioni amministrative inflitte per violazioni di norme sulla circolazione stradale iscritte a ruolo, dei quali si denuncino difetti relativi alla regolarità formale degli atti medesimi, può e deve essere fatta valere con ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria". A tale soluzione le S.U. sono pervenute muovendo dalle pronunce della Corte Costituzionale (soprattutto sent. 6 settembre 1995 n. 437 e 26 febbraio 1998, n. 26) sul potere di sospensione della riscossione da parte del giudice ordinario, ritenendo che "il riconoscimento di tale potere di sospensione in sede di interpretazione adeguatrice prescinda totalmente dai mezzi di tutela accordati in tema di J riscossione delle imposte non pagate ritualmente (artt. 53 e 54 d.P.R. 602 del 1973) e che, quindi, il rinvio previsto dall'art. 27 L. n. 689 del 1981 "alle norme previste per la esazione delle imposte dirette" anche per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie (disposizione alla quale rimanda l'art. 206 del nuovo codice stradale). deve intendersi limitato ai mezzi a disposizione dell'Autorità interessata alla riscossione, con esclusione di quei limiti di tutela giurisdizionale dettati esclusivamente per la riscossione di somme a titolo di tributo (artt. 53 e 54 d.P.R. cit.: potere di sospensione devoluto esclusivamente all'Intendente di Finanza ed inammissibilità delle opposizioni regolate dagli artt. da 615 a 618 c.p.c.)". Si è così sviluppato ed approfondito un iter interpretativo attraverso il quale è stata progressivamente affermata l'ammissibilità del ricorso al giudice ordinario avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora allorquando sia viziato il procedimento di formazione del titolo esecutivo (Cass. sez. un. 10 gennaio 1992, n. 190; Cass. se. Un. 23 novembre 1995, n. 12107), sia mancata la preventiva notificazione del provvedimento sanzionatorio (Cass., 26 agosto 1996, n. 7830; Cass., 11 febbraio 1999, n. 1149; Cass., 14 giugno 1999, n. 5852: Cass.. 30 agosto 1999, n. 9138), manchi di provvedimento sanzionatorio (Cass., 2 settembre 1997, n. 8380; Cass., 12 giugno 1999, n. 5801) o la cartella esattoriale sia priva delle indicazioni necessarie per stabilire se sia stata emessa un'ordinanza-ingiunzione e sia stata ritualmente notificata (Cass. sez. un. 14 dicembre 1998, n. 12544), si facciano valere fatti sopravvenuti alla formazione del titolo quali morte, pagamento, prescrizione (Cass., 6 marzo 1999, n. 1641: Cass., 16 novembre 1999, n. 12685), in modo da potere concludere che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione: della pretesa 5 sanzionatoria (sia prima che dopo la formazione del titolo esecutivo per vizi della fase precedente), dei fatti sopravvenuti alla rituale formazione del titolo esecutivo e dei vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale. Successivamente, anche le due residue questioni (se la competenza a conoscere delle opposizioni instaurate a seguito di notifica di cartella esattoriale o avviso di mora per far valere fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo dovesse determinarsi secondo il criterio del valore o della materia;
se l'opposizione per far valere fatti sopravvenuti e l'opposizione agli atti esecutivi dovessero essere trattate con il rito speciale di cui agli artt. 22 e 23 della L. n. 689 del 1981, ovvero con il rito ordinario) sono state risolte riaffermando l'ammissibilità, davanti al giudice ordinario, delle opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora, secondo la competenza ed il rito previsti dal codice di procedura civile e, per quanto riguarda l'opposizione all'esecuzione di cui al 1° comma dell'art. 615 cit. (prima dell'inizio dell'esecuzione, per far valere fatti estintivi intervenuti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, quali la prescrizione) riconoscendo la competenza del RE (ovviamente prima dell'abolizione di tale organo giurisdizionale) (Cass. sez. un. 13 luglio 2000 n.489 in motivazione). Conclusione, questa, che oltre all'intrinseca correttezza giuridica, è conforme anche all'evoluzione normativa, dal momento che l'art. 29 del sopravvenuto d. lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 stabilisce. fra l'altro, con riguardo alle entrate non tributarie, che "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie". Concludendo, in virtù delle considerazioni esposte, il secondo motivo va rigettato, con conseguente dichiarazione della giurisdizione del giudice 6 ordinario (in senso conforme, esattamente in termini, Cass. sez. un. 4 aprile 2000 n. 96).
P. Q. M.
la Corte rigetta il secondo motivo;
dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria: trasmette gli atti alla prima sezione civile per il prosieguo. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2000. nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE loral lauemer Sche m I Collaboratore di Cancellerie Depositato in Cancelleria Roma, lì 19 APR. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA E A N L O I L E Z D A " R 9 7 T 1 . S 3 I T . R G E N A ' R L 7 L 6 A 9 E D 1 D - 5 E I - T S 3 N N E E E S G S E G I " E A L 4