Sentenza 12 febbraio 2008
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 171 ter, comma primo, lett. b), L. n. 633 del 1941 la diffusione, senza autorizzazione, in una pubblica proiezione, di opera cinematografica contenuta in dvd e destinata esclusivamente ad uso privato salvo che detta diffusione avvenga entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2008, n. 13822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13822 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 12/02/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 340
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 27459/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRIESTE;
nei confronti di:
OL EO, nato a [...] il 26 maggio del 1948;
avverso la sentenza del tribunale di Trieste del 16 ottobre del 2006;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Alfredo Montagna, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 16 ottobre del 2006, il tribunale di Trieste assolveva GG EO dal reato ascrittogli per l'insussistenza del fatto.
Al prevenuto era stato attribuito il reato di cui alla L. n. 133 del 1941, art. 171 ter, lett. b) e successive modificazioni, per avere,
quale legale rappresentante della società di gestione delle Sale cinematografiche EGM SNC di GG EO & C., diffuso in una pubblica proiezione cinematografica un DVD destinato al solo uso privato dal titolo "L'uomo che amava le donne". Fatto commesso in Trieste il 15 gennaio del 2004.
Il tribunale a sostegno dell'assoluzione per l'insussistenza del fatto osservava che non sussisteva alcun abuso perché questo si realizza quando viene diffusa in pubblico un'opera contraffatta mentre il supporto in questione era autentico ed era stato legittimamente acquistatosene non sussisteva il fine di lucro perché si era trattato di una proiezione a basso costo.
Ricorre per cassazione il procuratore della repubblica presso il tribunale di Trieste denunciando la violazione della norma incriminatrice poiché quella del tribunale era una personale interpretazione che non aveva alcun fondamento, posto che il reato si verifica anche quando viene utilizzata in pubblico un'opera non contraffatta ma riservata al solo uso privato e che la finalità lucrativa deve ritenersi realizzata ogni qualvolta l'agente si prefigga di ottenere un tornaconto economico dalla proiezione. Resisteva al ricorso l'imputato con un'ampia memoria illustrativa. IN DIRITTO
Preliminarmente si rileva che sulla fattispecie in questione non esplica alcun efficacia la sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia CE l'8 novembre del 2007, Schwibbert, secondo la quale le disposizioni nazionali che hanno stabilito, successivamente all'entrata in vigore della direttiva n. 189 del 10983, l'obbligo di apporre sui supporti il contrassegno della SIAE costituiscono una regola tecnica che, se non comunicata alla commissione, non può essere fatta valere nei confronti di privati, poiché al prevenuto non si contestata la detenzione di opere protette dal diritto d'autore senza il prescritto contrassegno.
Ciò precisato si rileva che il ricorso proposto dal pubblico ministero può essere qualificato per saltum perché deduce soltanto violazione di legge.
Il fatto attribuito al prevenuto consiste nell'avere proiettato in pubblico in una sala cinematografica un'opera cinematografica destinata esclusivamente ad uso privato.
Il fatto nei termini in cui risulta contestato configura il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171, lett. b), il quale punisce, se il fatto è commesso per uso non personale, tra l'altro, la diffusione in pubblico di un opera riservata al circuito privato. Invero l'art. 15 della legge anzidetta riconosce all'autore dell'opera anche il diritto avente ad oggetto la rappresentazione, l'esecuzione o la recitazione comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento delle opere musicali, drammatiche, cinematografiche e di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo. L'esecuzione pubblica di un'opera richiede quindi il consenso del titolare del diritto e per esso della SIAE. Il comma 2 dell'art. dianzi citato indica i casi in cui l'esecuzione non si considera pubblica. A tal fine la norma precisa che deve considerarsi non pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera allorché avvenga entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero purché non effettuata a scopo di lucro. Quindi anche l'esecuzione nell'ambito della famiglia, ecc., se effettuata a scopo di lucro, è assimilata a quella pubblica. Quindi colui che acquista un'opera cinematografica o musicale può diffonderla in pubblico solo se a tanto sia esplicitamente autorizzato, altrimenti l'uso, purché non a scopo lucrativo, deve essere limitato nell'ambito della famiglia come sopra intesa. L'articolo dianzi citato deve essere correlato con l'art. 171 ter il quale prevede le sanzioni penali per l'uso non autorizzato dell'opera. Infatti l'art. 171 ter, salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla lett. b) punisce, tra l'altro, chi diffonde in pubblico un opera cinematografica senza averne diritto ossia senza l'autorizzazione all'esecuzione pubblica da parte dell'autore o della SIAE. Trattasi di un reato di pura condotta che si consuma con la diffusione in pubblico dell'opera.
La finalità lucrativa deve essere ravvisata ogni qualvolta il soggetto agente intende ricevere qualsiasi tornaconto economico dalla proiezione essendo indifferente il costo del biglietto o il numero delle persone che assistono alla proiezione. Nella fattispecie tale finalità a prescindere dall'entità del lucro deve ritenersi realizzata.
Le considerazioni svolte nell'ampia memoria difensiva non rilevano perché all'imputato non si è contestato l'illegittimo possesso del DVD ma il fatto di avere utilizzato quel supporto, destinato ad una visione privata non lucrativa, per una proiezione pubblica lucrativa. D'altra parte questa corte in varie occasioni ha ribadito che la diffusione di composizioni musicali (ma il principio vale anche per le opere cinematografiche) senza il consenso dell'autore e per esso della SIAE configura il reato di cui all'art. 171 ter, lett. b) (Cass 13 luglio 1992 n. 1041; Cass. 10 giugno 1997 n. 5506; Cass. n. 1758
del 1998, Trotta). A norma dell'art. 569 c.p.p., comma 4 la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla corte d'appello di Trieste.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 623 c.p.p. annulla la sentenza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2008