CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
SAVINO GAETANO, Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 201/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Potenza - Viale Del Basento 118 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259002163635 IVA-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 540/2025 depositato il
21/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 31.3.2025,(rgr.n.201/25), il sign. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione n.09220259002163635, dell'Agenzia delle Entrate-riscossione di Potenza, nonché la cartella esattoriale n.09220240001329183000 e l'avviso di accertamento n.T7S011T01008/2023, atti presupposti, per i seguenti motivi:nullità del provvedimento impugnato, per difetto di notifica, per eccesso di potere e violazione di legge;
nullità del provvedimento impugnato per violazione art.50 dpr. N. 602 del 1973 eart. 19 del D.Lgs. n. 564/1992; nullità della pretesa creditoria, in capo all'odierno ricorrente per prescrizione;
nullità del provvedimento impugnato per estinzione del credito ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/81 nonché in ottemperanza all'art. 2948 e ss. Cod.civ. eccesso di potere per violazione di legge;
nullità del provvedimento impugnato e di tutte le cartelle in esso indicate per eccesso di potere e violazione di legge per omessa comunicazione: avviso bonario;
nullità del provvedimento impugnato per eccesso di potere e violazione di legge;
nullità del provvedimento del gravame per eccesso di potere e violazione del D.L. n. 249 del 2007, art.36, comma 4ter; nullità del provvedimento del gravame, privo di alcun riferimento alla dichiarazione dei redditi presentati dal contribuente;
nullità del provvedimento del gravame ivi impugnato,non redatta dal concessionario della riscossione;
decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto al recupero dell'imposta; nullità del provvedimento del gravame per violazione dell'art. 2962 cod.civ. Compimento della prescrizione. Violazione dell'art. 60 dpr n. 600/1973 e artt. 25,26,27 e seguenti del DPR n. 602/1973; nullità del provvedimento per mancata indicazione del ruolo delle cartelle;
nullità del provvedimento impugnato per omessa chiarezza e trasparenza della cartella esattoriale;
nullità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione;
vizio di travisamento-violazione di legge;
omessa sottoscrizione,nullità della notifica del provvedimento impugnato;
nullità del provvedimento impugnato per notifica in bianco;
mancata compilazione della relata;
mancata notificazione e/o nullità assoluta degli atti impugnati per eccesso di potere e errata applicazione degli artt. 26 e seguenti del DPR n. 600/1973;nullità della cartella del gravame,per eccesso di potere per abuso del diritto per violazione degli artt. 2 della Cost. e art. 17Cedu. Si chiedeva l'annullamento di quanto impugnato con vittoria di spese. Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate-riscossione e, con intervento volontario, l'Agenzia delle entrate, contestando, punto per punto, tutto quanto sostenuto da parte ricorrente ed affermando come correttamente avessero agito e nel rispetto della normativa vigente.
Chiedevano il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ,vista la normativa e gli atti,rigetta il ricorso.
Infatti,come correttamente affermano le parti resistenti, avverso le doglianze formulate da parte ricorrente, che contesta i titoli presupposti, impugnati unitamente all'avviso di intimazione e riportante i carichi tributi iscritti a ruolo dall'agenzia delle entrate,inammissibile è il giudizio, ai sensi e per l'effetto del combinato disposto degli artt. 19 comma 3 e 21 comma 1 del D.Lgs.n.546/92.Ora, da quanto risulta dalla documentazione in atti,il ricorrente ha tempestivamente e regolarmente ricevuto la notifica dei due atti esattoriali presupposti alla intimazione. La cartella di pagamento n.09220240001329183000,emessa per la riscossione delle somme iscritte a ruolo dalla Agenzia delle Entrate-direzione provinciale I di Torino - ufficio territoriale di Moncalieri per IVA anno 2020,è stata notificata, a mezzo pec, in data 12.3.2024, mediante invio di Mail con relativo allegato, all'indirizzo Email_4 . L'avviso di accertamento n. T7S011T01008/2023, emesso dalla Agenzia delle Entrate - direzione provinciale di Cuneo, per il recupero dell'Iva e relativi oneri aggiuntivi, pretesi per l'anno 2018, è stato notificato, dalla stessa agenzia, in data
23.10.2023, sempre allo stesso indirizzo pec. Ora ,come ancora correttamente afferma parte resistente,
l'art.21 primo comma del D.Lgs. n. 546/1992 sancisce espressamente:” il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notifica della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”.Ancora l'art. 19 comma 3 del medesimo D.
Lgs. n. 546/92 così recita:”gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili,adottati precedentemente al'atto notificato,ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. Ora, il termine di legge previsto per l'impugnativa degli atti impositivi esattoriali
è un termine perentorio previsto senza possibilità alcuna di deroga o di applicazione analogica di qualsivoglia genere,per cui è evidente che ,una volta realizzatasi, come nel caso che ci occupa,la notificazione di un atto,l'inutile decorso dello stesso termine rende assolutamente definitivo e,quindi,non più impugnabile l'atto stesso, con ogni conseguenza di legge. Opinare diversamente,come ancor correttamente afferma parte resistente, significherebbe arrivare all'assurdo giuridico di consentire ,a qualsiasi soggetto, di poter capovolgere continuamente delle situazioni di fatto, ormai consolidatesi ,quali appunto sono le notifiche effettuate nel pieno rispetto delle norme di legge e tollerare,pertanto,la puntuale e talvolta deliberata violazione del fondamentale principio della certezza del diritto. Ogni altra eccezione rimane assorbita da quanto deciso. La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 2000,00 per ciascuna parte resistente.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
SAVINO GAETANO, Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 201/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Potenza - Viale Del Basento 118 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259002163635 IVA-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 540/2025 depositato il
21/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 31.3.2025,(rgr.n.201/25), il sign. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione n.09220259002163635, dell'Agenzia delle Entrate-riscossione di Potenza, nonché la cartella esattoriale n.09220240001329183000 e l'avviso di accertamento n.T7S011T01008/2023, atti presupposti, per i seguenti motivi:nullità del provvedimento impugnato, per difetto di notifica, per eccesso di potere e violazione di legge;
nullità del provvedimento impugnato per violazione art.50 dpr. N. 602 del 1973 eart. 19 del D.Lgs. n. 564/1992; nullità della pretesa creditoria, in capo all'odierno ricorrente per prescrizione;
nullità del provvedimento impugnato per estinzione del credito ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/81 nonché in ottemperanza all'art. 2948 e ss. Cod.civ. eccesso di potere per violazione di legge;
nullità del provvedimento impugnato e di tutte le cartelle in esso indicate per eccesso di potere e violazione di legge per omessa comunicazione: avviso bonario;
nullità del provvedimento impugnato per eccesso di potere e violazione di legge;
nullità del provvedimento del gravame per eccesso di potere e violazione del D.L. n. 249 del 2007, art.36, comma 4ter; nullità del provvedimento del gravame, privo di alcun riferimento alla dichiarazione dei redditi presentati dal contribuente;
nullità del provvedimento del gravame ivi impugnato,non redatta dal concessionario della riscossione;
decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto al recupero dell'imposta; nullità del provvedimento del gravame per violazione dell'art. 2962 cod.civ. Compimento della prescrizione. Violazione dell'art. 60 dpr n. 600/1973 e artt. 25,26,27 e seguenti del DPR n. 602/1973; nullità del provvedimento per mancata indicazione del ruolo delle cartelle;
nullità del provvedimento impugnato per omessa chiarezza e trasparenza della cartella esattoriale;
nullità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione;
vizio di travisamento-violazione di legge;
omessa sottoscrizione,nullità della notifica del provvedimento impugnato;
nullità del provvedimento impugnato per notifica in bianco;
mancata compilazione della relata;
mancata notificazione e/o nullità assoluta degli atti impugnati per eccesso di potere e errata applicazione degli artt. 26 e seguenti del DPR n. 600/1973;nullità della cartella del gravame,per eccesso di potere per abuso del diritto per violazione degli artt. 2 della Cost. e art. 17Cedu. Si chiedeva l'annullamento di quanto impugnato con vittoria di spese. Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate-riscossione e, con intervento volontario, l'Agenzia delle entrate, contestando, punto per punto, tutto quanto sostenuto da parte ricorrente ed affermando come correttamente avessero agito e nel rispetto della normativa vigente.
Chiedevano il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ,vista la normativa e gli atti,rigetta il ricorso.
Infatti,come correttamente affermano le parti resistenti, avverso le doglianze formulate da parte ricorrente, che contesta i titoli presupposti, impugnati unitamente all'avviso di intimazione e riportante i carichi tributi iscritti a ruolo dall'agenzia delle entrate,inammissibile è il giudizio, ai sensi e per l'effetto del combinato disposto degli artt. 19 comma 3 e 21 comma 1 del D.Lgs.n.546/92.Ora, da quanto risulta dalla documentazione in atti,il ricorrente ha tempestivamente e regolarmente ricevuto la notifica dei due atti esattoriali presupposti alla intimazione. La cartella di pagamento n.09220240001329183000,emessa per la riscossione delle somme iscritte a ruolo dalla Agenzia delle Entrate-direzione provinciale I di Torino - ufficio territoriale di Moncalieri per IVA anno 2020,è stata notificata, a mezzo pec, in data 12.3.2024, mediante invio di Mail con relativo allegato, all'indirizzo Email_4 . L'avviso di accertamento n. T7S011T01008/2023, emesso dalla Agenzia delle Entrate - direzione provinciale di Cuneo, per il recupero dell'Iva e relativi oneri aggiuntivi, pretesi per l'anno 2018, è stato notificato, dalla stessa agenzia, in data
23.10.2023, sempre allo stesso indirizzo pec. Ora ,come ancora correttamente afferma parte resistente,
l'art.21 primo comma del D.Lgs. n. 546/1992 sancisce espressamente:” il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notifica della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”.Ancora l'art. 19 comma 3 del medesimo D.
Lgs. n. 546/92 così recita:”gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili,adottati precedentemente al'atto notificato,ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. Ora, il termine di legge previsto per l'impugnativa degli atti impositivi esattoriali
è un termine perentorio previsto senza possibilità alcuna di deroga o di applicazione analogica di qualsivoglia genere,per cui è evidente che ,una volta realizzatasi, come nel caso che ci occupa,la notificazione di un atto,l'inutile decorso dello stesso termine rende assolutamente definitivo e,quindi,non più impugnabile l'atto stesso, con ogni conseguenza di legge. Opinare diversamente,come ancor correttamente afferma parte resistente, significherebbe arrivare all'assurdo giuridico di consentire ,a qualsiasi soggetto, di poter capovolgere continuamente delle situazioni di fatto, ormai consolidatesi ,quali appunto sono le notifiche effettuate nel pieno rispetto delle norme di legge e tollerare,pertanto,la puntuale e talvolta deliberata violazione del fondamentale principio della certezza del diritto. Ogni altra eccezione rimane assorbita da quanto deciso. La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 2000,00 per ciascuna parte resistente.