Sentenza 4 marzo 1999
Massime • 1
La coassicurazione - che ricorre, a norma dell'art. 1911 cod. civ., quando uno stesso rischio viene assunto, con le stesse modalità e per uno stesso periodo di tempo, da più assicuratori, che ripartiscono tra la loro la quota di rischio e la relativa quota d'indennità, ma senza vincolo solidale - può ben trovare la propria fonte in un unico contratto stipulato dall'assicurato con tutti gli assicuratori, i quali possono intervenire direttamente alla stipulazione, ma possono anche affidare ad uno solo di essi (cosiddetto delegatario) il potere di stipulare in nome e per conto degli altri coassicuratori (così come, eventualmente, di riscuotere in nome degli stessi i premi di assicurazione), attraverso l'attribuzione di un potere di rappresentanza disciplinato dagli artt. 1387 e seguenti cod. civ. Ne consegue che la sottoscrizione del contratto (e così pure la riscossione di tutti i premi) da parte di una sola impresa assicuratrice non può essere assunta come elemento decisivo per escludere la sussistenza di una coassicurazione e, d'altra parte, neanche in caso di mancata prova dei poteri di rappresentanza da parte dell'impresa sottoscrittrice, può escludersi, senza esaminare il contenuto delle stipulazioni - una volontà contrattuale diretta alla conclusione di una coassicurazione e affermarsi invece la conclusione di un contratto di assicurazione per l'intero rischio con un'unica impresa, dato che di per sè la mancanza delle procure (e di successive ratifiche) comporta il diverso effetto giuridico della responsabilità del "falsus procurator" ex art. 1398 cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/1999, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 4 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Rel. Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TORO ASSIC SPA, in persona dell'Amministratore Delegato Rag. Francesco Torri, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio dell'avvocato LUIGI OTTAVI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ROBERTO SCHEDA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FALL NEW TEAM SAS DI MA & C, in persona del Curatore avv. Giorgio Malinverni, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MARIO MENGHINI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCESCO FERRARIS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 923/96 della Corte d'Appello di TORINO, emessa il 07/05/96 e depositata il 05/07/96 (R.G. 804/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/98 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Mario MENGHINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 24 novembre 1992 il fallimento NE EA s.a.s. di MA e C. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Vercelli la s.p.a. OR SS esponendo che, nel mese di febbraio 1986, la NE EA aveva subito nella sede in Varallo Sesia due allagamenti, sinistri regolarmente comunicati alla OR SS presso la quale era assicurata. Tra le parti erano intercorse trattative ed era stata espletata una perizia contrattuale, che aveva stabilito in L. 155.000.000 il danno subito dalla NE EA, la quale, nel settembre 1987, aveva iniziato un giudizio davanti allo stesso Tribunale, poi interrotto per il suo fallimento e non riassunto.
La OR SS, costituendosi, deduceva, tra le altre eccezioni, che la polizza assicurativa era stata stipulata in lui coassicurazione con altre cinque compagnie, onde era applicabile l'art. 1911 c.c.. Il Tribunale di Vercelli, con la sentenza depositata il 22 febbraio 1995, accoglieva la domanda, condannando la società convenuta a pagare alla parte attrice la somma di L. 154.000.000, con gli interessi legali.
Proposta impugnazione dalla OR SS, la Corte di appello di Torino, con la sentenza depositata il 5 luglio 1996, ha confermato integralmente la pronunzia di primo grado. Per ciò che rileva in questa sede, la Corte ha affermato che la polizza indica che "si sarebbe trattato di una coassicurazione", ma la OR non ha "provato., a mezzo degli atti relativi sottoscritti dagli altri assicuratori, che questi abbiano accettato e si siano quindi impegnati in quel senso, mentre è incontroverso che la OR ha sempre incassato il complesso dei premi"; "spettava alla OR" - secondo la Corte - "provare, con gli atti di coassicurazione stipulati con le altre imprese, che effettivamente la coassicurazione aveva avuto compimento"; sarebbe stata quindi possibile la mancata accettazione, da parte delle altre imprese, della loro quota di responsabilità, con la conseguenza che la NE EA, pur avendo pagato l'intero premio, avrebbe conseguito un indennizzo decurtato. Avverso la sentenza della Corte di appello la OR SS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo. Il Fallimento NE EA ha resistito con controricorso e con memoria. Motivi della decisione.
Con l'unico motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.1911 c.c. (art.360 n.3 c.p.c.), conseguita ad omessa, Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art,360 n.5 c.p.c,). La ricorrente osserva che erroneamente è stata esclusa la coassicurazione per la mancanza di atti sottoscritti dagli altri assicuratori, mentre dall'allegato n.11 della polizza (richiamato anche nel frontespizio della stessa come parte integrante del contratto) risulta il patto di coassicurazione, con la ripartizione delle quote tra i vari coassicuratori e la designazione della OR quale delegataria a firmare il contratto anche in nome e per conto degli altri coassicuratori la ripartizione del rischio tra gli stessi è stata. perciò. portata a conoscenza ed accettata dall'assicuratore le parti del contratto hanno inteso prescindere dalla firma dei coassicuratori. La delegataria OR è stata incaricata anche della esazione dei premi, onde la Corte ha errato nel desumere pure da tale fatto la esclusione della coassicurazione. La preoccupazione della Corte, secondo cui se gli altri assicuratori non avessero accettato la loro quota di responsabilità l'indennizzo sarebbe stato decurtato pur avendo l'assicurato pagato l'intero premio, trova risposta nella considerazione che, in siffatta ipotesi, vi sarebbe stata la responsabilità extracontrattuale della OR quale "falsus procurator" per la quota residua (affermata diverse volte dalla giurisprudenza di questa corte di legittimità), ma tale questione non si è mai posta, non avendo la società danneggiata evocato in giudizio gli altri coassicuratori e non essendosi accertato il presunto difetto di rappresentanza della OR. Il ricorso è fondato.
La coassicurazione - che ricorre, a norma dell'art. 1911 c.c., quando uno stesso rischio viene assunto, con le stesse modalità e per uno stesso periodo di tempo, da più assicuratori, che ripartiscono tra loro la quota di rischio e la relativa quota d'indennità, ma senza vincolo solidale - può trovare la propria fonte in un unico contratto stipulato dall'assicurato con tutti gli assicuratori. Questi ultimi possono intervenire direttamente alla stipulazione, ma possono anche affidare ad uno solo di essi il potere di stipulare in nome e per conto degli altri coassicuratori, attraverso l'attribuzione di un potere di rappresentanza disciplinato dagli artt. 1387 e seguenti c.c.. (c.d. clausola di delega o di guida: Cass. 6 novembre 1976 n. 4040; 21 novembre 1978 n. 5425 e successive conformi). In quest'ultima ipotesi l'assicurato prende conoscenza ed accetta la ripartizione del rischio tra i coassicuratori mediante la firma del contratto ove è contenuta la spendita del nome dei coassicuratori rappresentanti. La sottoscrizione della polizza da parte di una sola impresa assicuratrice non è, perciò, decisiva al fine di escludere la sussistenza di una coassicurazione, potendo la sottoscrizione degli assicuratori non intervenuti essere sostituita dalla spendita del loro nome da parte della compagnia firmataria, con l'indicazione delle quote di rischio assicurate da ciascuno di essi. L'eventualità che l'assicuratore firmatario della polizza abbia esercitato un potere rappresentativo senza essere munito di procura o senza successiva ratifica comporta una responsabilità del falsus procurator (art.1398 c.c.), ma non determina la trasformazione di un contratto stipulato come coassicurazione in un contratto di assicurazione intervenuto con la sola compagnia che ha sottoscritto la polizza.
Esaminata alla luce dei principi giuridici qui esposti, la motivazione della sentenza impugnata appare errata. La Corte di appello ha desunto l'inesistenza della coassicurazione affermata dalla OR SS non dal contenuto della polizza, ma dalla assenza di atti sottoscritti dagli altrì assicuratori, rilevando che la OR non aveva provato l'esistenza di "atti di coassicurazione stipulati con le altre imprese", le quali avrebbero potuto non accettare la loro quota di responsabilità. Ma la definizione del contenuto del contratto di assicurazione va desunta innanzitutto dall'esame della polizza, che - secondo gli specifici elementi indicati nel ricorso (non valutati dalla Corte)- sembra riferirsi ad una coassicurazione, stipulata dalla OR quale "delegataria" (rectius: rappresentante) degli altri coassicuratori. Il fatto che non sia stato acquisito un atto di impegno dei coassicuratori non è sufficiente ad escludere la esistenza della coassicurazione, una volta che essa risulti stipulata attraverso la polizza firmata dall'assicurato. L'assenza di tale "atto di impegno" (e cioè di preventiva procura o di successiva ratifica) comporterà, come si è detto, la responsabilità extracontrattuale dell'assicuratore che ha stipulato in nome altrui senza averne il potere.
Nè la coassicurazione può essere esclusa per il fatto che la OR SS ha sempre incassato il complesso dei premi, poiché la rappresentanza conferita all'impresa c.d. delegataria può riferirsi non solo alla stipulazione del contratto, ma anche alla riscossione dei premi (Cass. 20 aprile 1990 n. 3302). La parte controricorrente ha sostenuto che la OR SS è stata condannata a pagare l'intero indennizzo appunto come falsus procurator. L'assunto non può essere condiviso. La sentenza impugnata ha escluso l'esistenza di un contratto di coassicurazione, ritenendo che la società NE EA abbia stipulato un contratto di assicurazione con la solo OR SS. Questa ratio decidendi è chiaramente incompatibile con l'affermazione della stipulazione. da parte della stessa OR. di un contratto di coassicurazione senza avere il potere di impegnare le altre imprese che nel contratto figurano come coassicuratrici. In quest'ultima ipotesi, inoltre, l'oggetto della condanna non sarebbe stato l'indennizzo previsto nel contratto. bensì il particolare danno previsto dall'art. 1398 c.c.. In conclusione, la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza di un contratto di coassicurazione fondandosi su ragioni giuridicamente non idonee a giustificare tale conclusione e non valutando il contenuto della polizza assicurativa. La motivazione è, quindi, da un lato, errata in diritto e, dall'altro, insufficiente. La sentenza va perciò cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che esaminerà nuovamente la polizza assicurativa firmata dalle parti per accertare, alla luce dei principi giuridici in precedenza espressi, se con essa è stata stipulata un'assicurazione con la solo OR SS ovvero una coassicurazione anche con altre compagnie rappresentate dalla stessa OR SS. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Torino, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 1999.