CASS
Sentenza 10 marzo 2023
Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2023, n. 10326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10326 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VU EO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/03/2022 del TRIBUNALE di CHIETI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10326 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 15/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 marzo 2022, il Tribunale di Chieti ha, tra l'altro, ha disposto, in executivis, la revoca della sospensione condizionale della pena inflitta a RG OR, con tre diverse sentenze. 2. RG OR propone, con l'assistenza dell'avv. Vincenzo Menicucci, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione, in primo luogo, emesso il provvedimento impugnato senza considerare, quanto alla sentenza resa dal Tribunale di Pescara il 17 gennaio 2019, che quel giudice aveva sospeso condizionalmente la pena a lui inflitta pur essendo a conoscenza della sussistenza di causa ostativa ex art. 164, quarto comma, cod. pen., ciò che preclude l'adozione di provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 168, terzo comma, cod. pen.. Deduce, ulteriormente, l'illegittimità della revoca della sospensione condizionale della pena irrogatagli dal Tribunale di Lanciano con sentenza del 22 marzo 2016, avuto riguardo alla posteriorità, dal punto di vista cronologico, dei fatti accertati con la sentenza del Tribunale di Lanciano del 12 febbraio 2018 rispetto a quelli oggetto del procedimento concluso con la sentenza emessa dallo stesso ufficio giudiziario il 22 marzo 2016, alla quale consegue l'impossibilità di disporre la revoca ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen.. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. In ordine alla prima doglianza, va rilevato, innanzitutto, che il Tribunale di Chieti ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena di tre mesi e cinque giorni di reclusione e 80,00 euro di multa, inflitta a RG OR con sentenza del Tribunale di Pescara del 17 gennaio 2019, sospensione che quel giudice non avrebbe potuto concedere per avere OR già fruito del beneficio in due precedenti occasioni, ovvero con le sentenze del Tribunale di Lanciano divenute irrevocabili, rispettivamente, I'l marzo 2015 ed il 17 ottobre 2017 e, quindi, per l'operatività della causa ostativa prevista dall'art. 164, quarto comma, cod. pen.. 2 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, al riguardo, che «Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio» (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Vecchio, Rv. 264381 - 01). Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, acquisito il fascicolo del giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di Pescara del 17 gennaio 2019, ha effettivamente accertato che il certificato del casellario giudiziale ivi inserito (e non aggiornato) non recava traccia della sentenza del Tribunale di Lanciano del 22 marzo 2016, che era divenuta irrevocabile già dal 17 ottobre 2017 e, in perfetto ossequio all'indicazione fornita dal massimo organo nomofilattico, ha provveduto alla revoca. Priva di pregio si palesa, per contro, l'obiezione del ricorrente, il quale pone l'accento sulla data dell'irrevocabilità della sentenza del 22 marzo 2016 anziché sulle ragioni che hanno indotto il Tribunale di Pescara a concedere un beneficio che, in caso di acquisizione di un certificato penale aggiornato, egli sarebbe stato senz'altro in grado di riconoscere come precluso. 3. Non merita miglior sorte la residua obiezione del ricorrente, che si appunta sulla revoca — per effetto della condanna, in forza della sentenza del Tribunale di Lanciano del 12 febbraio 2018, alla pena, non sospesa, di due anni di reclusione e 200 euro di multa — della sospensione condizionale della pena irrogata a OR con la sentenza del Tribunale di Lanciano del 22 marzo 2016. OR, al riguardo, appunta l'attenzione sul fatto che le condotte accertate con la sentenza del Tribunale di Lanciano del 12 febbraio 2018, risalenti al 9 ed al 10 luglio del 2017, sono temporalmente successive rispetto a quella sulla quale è intervenuta la sentenza del Tribunale di Lanciano del 22 marzo 2016, posta in essere il 2 maggio 2014, ovvero su una circostanza che, con ogni evidenza, rientra nella fisiologia del sistema e, specificamente, della previsione dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., ai sensi del quale «... la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato [...] riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163». Il riferimento al delitto «anteriormente commesso» deve essere, invero, inteso nel senso di estendere la revoca di diritto alle ipotesi in cui la condanna sopravvenuta attenga a delitto commesso prima dell'irrevocabilità di quella con la quale è stata disposta la sospensione condizionale della cui revoca si discute. 3 Ed è proprio questa la situazione che connota il caso in esame, in cui il reato che è valso a RG OR la condanna sopravvenuta, in quanto consumato tra il 9 ed il 10 luglio 2017, deve ritenersi «anteriormente commesso» rispetto al passaggio in giudicato della sentenza del 22 marzo 2016, avvenuto il 17 ottobre 2017. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/11/2022.
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10326 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 15/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 marzo 2022, il Tribunale di Chieti ha, tra l'altro, ha disposto, in executivis, la revoca della sospensione condizionale della pena inflitta a RG OR, con tre diverse sentenze. 2. RG OR propone, con l'assistenza dell'avv. Vincenzo Menicucci, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione, in primo luogo, emesso il provvedimento impugnato senza considerare, quanto alla sentenza resa dal Tribunale di Pescara il 17 gennaio 2019, che quel giudice aveva sospeso condizionalmente la pena a lui inflitta pur essendo a conoscenza della sussistenza di causa ostativa ex art. 164, quarto comma, cod. pen., ciò che preclude l'adozione di provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 168, terzo comma, cod. pen.. Deduce, ulteriormente, l'illegittimità della revoca della sospensione condizionale della pena irrogatagli dal Tribunale di Lanciano con sentenza del 22 marzo 2016, avuto riguardo alla posteriorità, dal punto di vista cronologico, dei fatti accertati con la sentenza del Tribunale di Lanciano del 12 febbraio 2018 rispetto a quelli oggetto del procedimento concluso con la sentenza emessa dallo stesso ufficio giudiziario il 22 marzo 2016, alla quale consegue l'impossibilità di disporre la revoca ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen.. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. In ordine alla prima doglianza, va rilevato, innanzitutto, che il Tribunale di Chieti ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena di tre mesi e cinque giorni di reclusione e 80,00 euro di multa, inflitta a RG OR con sentenza del Tribunale di Pescara del 17 gennaio 2019, sospensione che quel giudice non avrebbe potuto concedere per avere OR già fruito del beneficio in due precedenti occasioni, ovvero con le sentenze del Tribunale di Lanciano divenute irrevocabili, rispettivamente, I'l marzo 2015 ed il 17 ottobre 2017 e, quindi, per l'operatività della causa ostativa prevista dall'art. 164, quarto comma, cod. pen.. 2 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, al riguardo, che «Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio» (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Vecchio, Rv. 264381 - 01). Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, acquisito il fascicolo del giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di Pescara del 17 gennaio 2019, ha effettivamente accertato che il certificato del casellario giudiziale ivi inserito (e non aggiornato) non recava traccia della sentenza del Tribunale di Lanciano del 22 marzo 2016, che era divenuta irrevocabile già dal 17 ottobre 2017 e, in perfetto ossequio all'indicazione fornita dal massimo organo nomofilattico, ha provveduto alla revoca. Priva di pregio si palesa, per contro, l'obiezione del ricorrente, il quale pone l'accento sulla data dell'irrevocabilità della sentenza del 22 marzo 2016 anziché sulle ragioni che hanno indotto il Tribunale di Pescara a concedere un beneficio che, in caso di acquisizione di un certificato penale aggiornato, egli sarebbe stato senz'altro in grado di riconoscere come precluso. 3. Non merita miglior sorte la residua obiezione del ricorrente, che si appunta sulla revoca — per effetto della condanna, in forza della sentenza del Tribunale di Lanciano del 12 febbraio 2018, alla pena, non sospesa, di due anni di reclusione e 200 euro di multa — della sospensione condizionale della pena irrogata a OR con la sentenza del Tribunale di Lanciano del 22 marzo 2016. OR, al riguardo, appunta l'attenzione sul fatto che le condotte accertate con la sentenza del Tribunale di Lanciano del 12 febbraio 2018, risalenti al 9 ed al 10 luglio del 2017, sono temporalmente successive rispetto a quella sulla quale è intervenuta la sentenza del Tribunale di Lanciano del 22 marzo 2016, posta in essere il 2 maggio 2014, ovvero su una circostanza che, con ogni evidenza, rientra nella fisiologia del sistema e, specificamente, della previsione dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., ai sensi del quale «... la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato [...] riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163». Il riferimento al delitto «anteriormente commesso» deve essere, invero, inteso nel senso di estendere la revoca di diritto alle ipotesi in cui la condanna sopravvenuta attenga a delitto commesso prima dell'irrevocabilità di quella con la quale è stata disposta la sospensione condizionale della cui revoca si discute. 3 Ed è proprio questa la situazione che connota il caso in esame, in cui il reato che è valso a RG OR la condanna sopravvenuta, in quanto consumato tra il 9 ed il 10 luglio 2017, deve ritenersi «anteriormente commesso» rispetto al passaggio in giudicato della sentenza del 22 marzo 2016, avvenuto il 17 ottobre 2017. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/11/2022.