Sentenza 14 marzo 2012
Massime • 1
Il provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria durante lo svolgimento delle competizioni sportive, non convalidato per la tardività della richiesta del pubblico ministero, può essere reiterato e successivamente convalidato, atteso che l'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 o altra disposizione di legge non ne impediscono la riproposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2012, n. 27309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27309 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 14/03/2012
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 634
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - rel. Consigliere - N. 24684/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI SI N. IL 01/12/1972 C/;
avverso l'ordinanza n. 401/2011 GIP TRIBUNALE di NOVARA, del 07/03/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. RUSSO Rosario Giovanni, per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza del 7 marzo 2011, ore 8,40, il GIP del Tribunale di Novara ha convalidato il provvedimento del Questore di Novara del 24 febbraio 2011, notificato all'interessato il 4 marzo 2011, alle ore 12,30, con cui si è disposta la misura dell'obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria in corrispondenza con le partite di calcio della squadra ivi indicata.
Vi era stato un primo provvedimento del Questore del 17 febbraio 2011, il quale non era stato convalidato dal GIP, essendone stata richiesta tardivamente la convalida dal pubblico ministero;
contro tale rigetto era stato proposto dallo stesso pubblico ministero ricorso per cassazione, e il relativo procedimento era pendente. 2. - Avverso l'ordinanza del 7 marzo 2011, l'interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo che questa farebbe richiamo ad una ripresa videofilmata, prova in realtà non assunta o comunque non presente nel fascicolo, nel quale non vi era alcuna traccia di detta ripresa (mancanza attestata dal cancelliere il 9 marzo 2011); ripresa che veniva poi reperita all'interno di un altro fascicolo, ma che era priva dello specifico fotogramma riferito alla posizione del prevenuto;
2) la violazione di legge consistente nel fatto che un primo provvedimento del questore non era stato convalidato per la tardività della richiesta del pubblico ministero e che tale provvedimento era stato reiterato e infine convalidato con l'ordinanza impugnata;
3) la violazione di legge consistente nel fatto che la convalida del provvedimento questorile sarebbe intervenuta il 7 marzo 2011, alle ore 8,40, e cioè prima della scadenza del termine di 48 ore decorrente dalla richiesta di convalida del pubblico ministero, presentata il 5 marzo 2011, alle ore 10,30.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. - Il primo motivo di impugnazione - basato sul rilievo che l'ordinanza farebbe richiamo ad una prova non assunta o comunque non presente nel fascicolo, nel quale non vi era alcuna traccia della ripresa videofilmata che documentava i fatti oggetto del provvedimento del questore (mancanza attestata dal cancelliere il 9 marzo 2011), ripresa che veniva poi reperita all'interno di un altro fascicolo, ma che era priva del fotogramma riferito alla posizione del prevenuto - è infondato.
Deve infatti rilevarsi che l'attestazione da parte del cancelliere della mancanza all'interno del fascicolo della documentazione videofilmata comprendente il fotogramma che ritraeva l'odierno ricorrente porta una data successiva (9 marzo 2011) a quella dell'ordinanza impugnata (7 marzo 2011). Tale attestazione non vale, dunque, ad escludere - come invece sostenuto dal ricorrente -che il giudice abbia - come affermato nella motivazione dell'ordinanza impugnata - visionato la ripresa, ivi compreso il fotogramma numero 12, il quale documenta l'aggressione effettuata ai danni di un funzionario di polizia con un'asta di bandiera e con un calcio. Deve, in ogni caso, rilevarsi che detta ordinanza desume la prova del fatto non solo dalla ripresa videofilmata, ma anche dalle dettagliate informative di polizia, alle quali fa integrale richiamo. 3.2. - La violazione di legge - denunciata con il secondo motivo di ricorso e consistente nel fatto che un primo provvedimento del questore non era stato convalidato per la tardività della richiesta del pubblico ministero e che tale provvedimento era stato reiterato e infine convalidato con l'ordinanza impugnata - è manifestamente insussistente.
È sufficiente, sul punto, rilevare che ne' la L. n. 401 del 1989, art. 6, che disciplina il procedimento di convalida del provvedimento del questore, ne' altre norme dell'ordinamento precludono la riproposizione, per la convalida, di un provvedimento che non sia stato convalidato in precedenza per il mancato rispetto dei termini perentori all'uopo fissati. Del resto, la ragione dell'esistenza di termini perentori risiede soltanto nell'esigenza di evitare che le prescrizioni imposte a norma del comma 2 del citato articolo - le quali a norma del successivo comma 3 hanno effetto a decorrere dalla prima manifestazione sportiva successiva alla notifica all'interessato del provvedimento questorile - possono avere efficacia per un tempo indefinito prima della convalida giudiziaria. Ed è per questo che il legislatore non ha fissato alcun termine perentorio tra il momento della conoscenza dei fatti da parte del questore il momento in cui quest'ultimo emana il provvedimento di prescrizioni;
provvedimento che, dunque, può liberamente essere rinnovato o reiterato - come nel caso in esame - in casa di mancata convalida per vizi attinenti al procedimento.
3.3. - Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia, sotto il profilo della violazione di legge, la circostanza che la convalida del provvedimento questorile sarebbe intervenuta il 7 marzo 2011, ore 8,40, e cioè prima della scadenza del termine di 48 ore decorrente dalla richiesta di convalida del pubblico ministero, presentata il 5 marzo 2011 alle ore 10,30. Deve infatti ricordarsi che, nel procedimento di convalida delle misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, è data facoltà all'interessato di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie e deduzioni al giudice della convalida. Nel silenzio della legge e considerate le cadenze temporali previste per la procedura di convalida (il provvedimento è comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice per le indagini preliminari, che, se ne ricorrono i presupposti, dispone con ordinanza la convalida nelle successive quarantotto ore), il termine dilatorio per l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato, se deve essere tale da non interferire con la definizione del procedimento di convalida, improntato all'immediatezza e alla celerità, deve essere comunque sufficiente per consentire ad un soggetto, spesso inesperto di diritto, di reperire un difensore, sottoporgli il caso ed ottenere la redazione di uno scritto difensivo. In relazione alla misura dell'obbligo di comparire presso l'ufficio o il comando di polizia territorialmente competente, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni sportive, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 144 del 1997, ha infatti affermato la necessità che la loro adozione dovesse essere presidiata, sul piano processuale, da quelle stesse garanzie previste per i provvedimenti provvisori dell'autorità di pubblica sicurezza rientranti nella previsione dell'art. 13 Cost.: garanzie consistenti nel controllo sul provvedimento da parte di un giudice e nel diritto di difesa. La stessa Corte ha precisato che la facoltà di interloquire deve essere esercitata con "modalità tali da non interferire" con la definizione del procedimento di convalida, nei termini previsti dalla legge, auspicando l'intervento del legislatore per disciplinare in maniera specifica le modalità di esercizio di detta facoltà, ma ha lasciato aperta la questione della determinazione del termine adeguato per l'esercizio in concreto del diritto di difesa.
Tale questione è stata risolta da questa Corte, che ha stabilito la necessità che il termine a difesa, per la presentazione di memorie e deduzioni al giudice della convalida, non sia inferiore a quarantotto ore, decorrenti dalla notifica del provvedimento di prescrizioni del questore (Sez. 3, 10 marzo 2010, n. 18530; Sez. 3, 15 aprile 2010, n. 20776; Sez. 3, 3 giugno 2010, n. 20766; Sez. 3, 16 febbraio 2011, n. 9000); e ciò, considerando il medesimo termine previsto dalla legge a disposizione del P.M. per la richiesta di convalida. Quello che rileva, dunque, è il lasso di tempo decorrente fra la notifica del provvedimento del questore all'interessato e la sua convalida da parte del giudice e non - come sostenuto dal ricorrente - il lasso di tempo decorrente fra la richiesta di convalida del pubblico ministero e la convalida da parte del giudice. Nel caso in esame, dalla documentazione in atti risulta che il provvedimento del Questore è stato notificato all'interessato il 4 marzo 2011, alle ore 12,30, ed è stato convalidato da parte del GIP il 7 marzo 2011, alle ore 8,40. Risulta, dunque, rispettato il termine a difesa di almeno 48 ore previsto a favore del prevenuto. 4. - Il ricorso deve essere, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2012