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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 478/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mazara Del Vallo
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 476 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.04.2025, RGR n. 478/25, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento n. 476 del 17.12.2024, IMU anno 2019, emesso dal Comune di Mazara del Vallo, notificato a mezzo servizio postale il 04.02.2025, con il quale l'Ente accertava maggiori imposte, interessi e sanzioni per un totale complessivo di € 2.367,00. ritenendolo illegittimo.
Precisava che in data 29.06.2009, con atto pubblico rogato dal Notaio Nominativo_1 , aveva acquistato Sig. Nominativo_2 un fabbricato sito a Luogo_1 nella Indirizzo_1 , iscritto al catasto urbano al fCatastali_1; 2 -particella sub 3- Catastali_2.
Aggiungeva che detto fabbricato era stato acquistato in regime di comunione di beni , regime legale patrimoniale mantenuto sino al 17.02.2011 con il di lei coniuge Nominativo_3 e che in data 18.02.2011 detto regime legale patrimoniale veniva modificato in separazione dei beni.
Allegava documentazione attestante versamenti effettuati per l'anno 2019 (acconto Euro 283,00 e saldo
Euro 283,00), pari al 50% dell'imposta dovuta.
A sostegno del proprio gravame deduceva l'illegittimità dell'avviso di accertamento per inesistenza della pretesa tributaria, risultando l'immobile inagibile ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo 504/92 e di fatto non utilizzato a causa del suo naturale ed inevitabile degrado fisico dal 2013, certificato da perizia tecnica giurata datata 04.04.25.
Il Comune di Mazara del Vallo, costituitosi in giudizio con controdeduzioni depositate in data 15.01.2026, contestava le argomentazioni di parte ricorrente e chiedeva disporsi il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
All'udienza del 16 gennaio 2026, la controversia veniva chiamata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Risulta agli atti che la condizione di inagibilità dell'immobile era già stata comunicata dalla ricorrente e dal coniuge Nominativo_3 con dichiarazione annuale, Modello IMU per l'anno 2012, presentata al Comune di Mazara, ove alla pag. 2 tra le annotazioni, figuravano la variata condizione di inagibilità/inabitabilità del fabbricato, nonché attraverso la contestuale dichiarazione sostitutiva presentata dalla ricorrente al Comune di Mazara del Vallo, tutti documenti depositati presso l'Ente impositore, e quindi compiutamente già reso edotto della circostanza.
Diversamente da quanto sostenuto dal Comune di Mazara del Vallo, la ricorrente produce, altresì, perizia tecnica giurata a firma dell'Ing. Nominativo_4 dalla quale emerge chiaramente che per l'immobile oggetto di accertamento “sussistono le condizioni di inagibilità/inabitabilità e di effettivo inutilizzo del bene, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 3, L. 22/12/2011, n.214, e successive modificazioni ed integrazioni”
……. Il gravame, pertanto, deve essere accolto.
Alla soccombenza seguono le spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Mazara del Vallo al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in Euro 400,00, oltre oneri di legge se dovuti, con distrazione al procuratore antistatario
Così deciso in Trapani, addì 16 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 478/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mazara Del Vallo
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 476 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.04.2025, RGR n. 478/25, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento n. 476 del 17.12.2024, IMU anno 2019, emesso dal Comune di Mazara del Vallo, notificato a mezzo servizio postale il 04.02.2025, con il quale l'Ente accertava maggiori imposte, interessi e sanzioni per un totale complessivo di € 2.367,00. ritenendolo illegittimo.
Precisava che in data 29.06.2009, con atto pubblico rogato dal Notaio Nominativo_1 , aveva acquistato Sig. Nominativo_2 un fabbricato sito a Luogo_1 nella Indirizzo_1 , iscritto al catasto urbano al fCatastali_1; 2 -particella sub 3- Catastali_2.
Aggiungeva che detto fabbricato era stato acquistato in regime di comunione di beni , regime legale patrimoniale mantenuto sino al 17.02.2011 con il di lei coniuge Nominativo_3 e che in data 18.02.2011 detto regime legale patrimoniale veniva modificato in separazione dei beni.
Allegava documentazione attestante versamenti effettuati per l'anno 2019 (acconto Euro 283,00 e saldo
Euro 283,00), pari al 50% dell'imposta dovuta.
A sostegno del proprio gravame deduceva l'illegittimità dell'avviso di accertamento per inesistenza della pretesa tributaria, risultando l'immobile inagibile ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo 504/92 e di fatto non utilizzato a causa del suo naturale ed inevitabile degrado fisico dal 2013, certificato da perizia tecnica giurata datata 04.04.25.
Il Comune di Mazara del Vallo, costituitosi in giudizio con controdeduzioni depositate in data 15.01.2026, contestava le argomentazioni di parte ricorrente e chiedeva disporsi il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
All'udienza del 16 gennaio 2026, la controversia veniva chiamata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Risulta agli atti che la condizione di inagibilità dell'immobile era già stata comunicata dalla ricorrente e dal coniuge Nominativo_3 con dichiarazione annuale, Modello IMU per l'anno 2012, presentata al Comune di Mazara, ove alla pag. 2 tra le annotazioni, figuravano la variata condizione di inagibilità/inabitabilità del fabbricato, nonché attraverso la contestuale dichiarazione sostitutiva presentata dalla ricorrente al Comune di Mazara del Vallo, tutti documenti depositati presso l'Ente impositore, e quindi compiutamente già reso edotto della circostanza.
Diversamente da quanto sostenuto dal Comune di Mazara del Vallo, la ricorrente produce, altresì, perizia tecnica giurata a firma dell'Ing. Nominativo_4 dalla quale emerge chiaramente che per l'immobile oggetto di accertamento “sussistono le condizioni di inagibilità/inabitabilità e di effettivo inutilizzo del bene, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 3, L. 22/12/2011, n.214, e successive modificazioni ed integrazioni”
……. Il gravame, pertanto, deve essere accolto.
Alla soccombenza seguono le spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Mazara del Vallo al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in Euro 400,00, oltre oneri di legge se dovuti, con distrazione al procuratore antistatario
Così deciso in Trapani, addì 16 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico