Sentenza 15 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2002, n. 7076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7076 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UPREMADLA CORTE AZIONE Oggetto SEZIONE VORO Lavoro indennità di brconuscita Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE - Presidente R.G. N. 15748/99 Consigliere Cron.19802 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Consigliere Ud.14/01/02 BATTIMIELLO Dott. Bruno Dott. Federico Rel. Consigliere ROSELLI ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: AR NI, elettivamente domiciliato in ROMA DELLA CORTE SUPREMA DI CANCELLERIApresso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GUGLIELMO PREVE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato Sungstevere in MICHELANGELOLUNGREROMA, 9, presso lo studio dell'avvocato ENZO MORRICO, che lo rappresenta e 2002 difende unitamente agli avvocati GERARDO VESCI, 103 -1- RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 419/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 22/02/99 R.G.N. 379/96; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato ROMEI per delega MORRICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con ricorso al Pretore di Torino, EN AR chiedeva che la datrice di lavoro s.p.a. Ferrovie dello Stato fosse condannata a corrispondere l'indennità di buonuscita compren- dendovi l'indennità integrativa speciale nella misura del sessanta per cento, da aggiungere all'ottanta per cento dello stipendio;
errato era, ad avviso dei ricorrenti, il calcolo compiuto dalla società, la quale aveva incluso il sessanta per cento di detta indennità integrativa tra le voci dello stipendio, così riducendola ulteriormente del venti per cento;
che la domanda veniva accolta dal Pretore;
che, su appello del soccombente, la decisione veniva riformata con sentenza 22 settembre 1999 dal Tribunale, il quale osservava che l'art. 1 1. 29 gennaio 1994 n. 87 aveva bensì compreso l'indennità integrativa speciale nella base di calcolo della indennità di buonuscita, ma senza innovare rispetto ai criteri di calcolo già indicati dall'art. 14 1. 14 dicembre 1973 n. 29, onde detta indennità, pur speciale e per nella misura ridotta, altro non costituiva che una delle voci dello stipendio;
che contro questa sentenza ricorre per 3 cassazione il AR, mentre la s.p.a. Ferrovie dello Stato resiste con controricorso, ulterior- mente illustrato con memoria.
Considerato che
col primo motivo il ricorrente lamentano la violazione degli artt. 12 preleggi, 36 Cost. e della legge n. 87 del 1994 affermando la erronea assunzione del concetto di "base di calcolo" dell'indennità di buonuscita;
base di calcolo che poteva bensì comprendere le voci di stipendio (ultimo stipendio, assegno personale e assegno ex combattenti) ma non anche l'indennità integrativa speciale, che, già calcolata per legge nella sola misura del sessanta per cento, subirebbe attraverso l'inclusione nello stipendio, un ь т и б е Т ulteriore ed assurdo abbattimento, poſto che ai fini del trattamento di buonuscita lo stipendio viene calcolato all'ottanta per cento;
che il secondo motivo di ricorso contiene sostanzialmente la stessa censura, sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto ai dipendenti degli enti parastatali e della non omogeneità tra indennità e stipendio;
che i due motivi, da esaminare insieme perché connessi, non sono fondati;
che a seguito della sentenza della Corte costituzionale 19 maggio 1993 n. 243 dichiarativa dell'illegittimità degli artt. 14 1. n. 829 del 1973 e 21 1. n. 810 del 1985, nella parte in cui non prevedevano, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale - venne emanata la legge n. 87 del 1994, che nell'art. 1 prevede: speciale, di cui alla "l'indennità integrativa 324 e succ. mod., viene legge 27 maggio 1959 n. computata, a decorrere dal 1° dicembre 1994, nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili...b) per i ferrovieri dello Stato nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data di cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita"; che l'indennità di buonuscita è a sua volta determinata, ai sensi dell'art. 14, primo comma, 1. n. 829 del 1973, nella somma risultante dal 11 prodotto dei mesi di servizio utile per un cento del totale dello dodicesimo dell'80 per 5 ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dello eventuale assegno personale pensionabile e del compenso per gli ex combattenti"; che il detto art. 1 1. n. 87 del 1994 ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale l'indennità integrativa speciale è da comprendere tra gli elementi destinati a comporre la base di liquidazione dell'indennità di buonuscita, onde esso non impedisce che questa liquidazione avvenga mediante applicazione, generalizzata a tutte le componenti di base e quindi anche alla detta frazione dell'indennità N integrativa speciale, della falcidia dell'ottanta per cento;
che in tal senso si è espressa questa Corte con le sentenze 12 ottobre 2000 n. 13634, 26 ottobre 2000 n. 14095 e 14096, 27 ottobre 2000 n. 14222 e 24 maggio 2001 n. 7090, dalle quali non è ora motivo di discostarsi;
che, rigettato il ricorso, le spese possono essere compensate per la imprecisa formulazione della normativa in materia, che ha prodotto un ampio contenzioso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le 6 spese. Così deciso in Roma il 14 gennaio 2002 il Presidente: / / hanselle Il Cons, estensore: Jani Pal IL CANCELLIERE que Depositate in Cancelleria Oggi. 15 MAG.2002 CANCELLIERE love found A D S , S O A C L T I L . . O A T S S R I I D A P ' S L I A L T N E 2 S G D 3 O O I 6 P S A M * I N D E E A S E , D I O G A E R G T T O E S N I L T E G T S I E E A R R I L L D E O D 7