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Sentenza 20 gennaio 2023
Sentenza 20 gennaio 2023
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- 1. Riabilitazione da bancarotta: è necessario il pagamento integrale del debito?Accesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2023, n. 2313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2313 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il PubblicJ1inistero, in persona del Sostituto Pro -ore D'IN che pncluso chiedendo QU SE Penale Sent. Sez. 4 Num. 2313 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 16/12/2022 Motivi della decisione i. Con sentenza emessa in data 8/3/2021, La Corte d'appello di Roma, in parzlale riforma della pronuncia del Tribunale di Roma,, ha ridotto la pena inflitta a DE CO a mesi 10 di reclusione ed euro 1800 di multa per H reato di cui all'articolo 73, comma 5, dpr 309 90. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione imputato, per il tramite del difensore, articolando un unico motivo di cloglianza, con il quale lamenta il vizio della carenza di motivazione. La Corte di appello, si legge nel ricorso, non si sarebbe pronunciata sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorso era originariamente assegnato alla settima Sezione per la trattazione all'udienza del 21/9/2022. La difesa, con istanza del 22/7/2022, richiedeva l'assegnazione del fascicolo ad una sezione ordinaria, evidenziando l'inesistenza della causa d'inammissibilità individuata all'atto dello spoglio del ricorso. All'esito dell'udienza in Settima sezione il procedimento era trasmesso alla Sezione quarta di questa Corte per la trattazione in pubblica udienza. Il P.G., con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, rilevando la sua non autosufficienza circa l'interesse a ricorrere. Nleild sentenza del Tribunale si evidenzia come l'imputato annoveri altro precedente specifico per fatti risalenti all'anno 2015. L'interesse, pertanto, sussisterebbe solo nella misura in cui la sommatoria delle due condanne porti ad una condanna complessiva inferiore ad anni due di reclusione. Nessuna allegazione difensiva dimostra che l'imputato potrebbe usufruire del beneficio richiesto. 3. Il ricorso è inammissibile. Vero è che la Corte di appello, investita del motivo riguardante la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena non ha motivato sul punto, tuttavia la difesa non ha prodotto il certificato penale dell'imputato che consentirebbe di scrutinare la fondatezza della doglianza in relazione alla causa ostativa di cui all'art. 164, ultimo comma, cod. pen. In proposito questa Corte ha da tempo affermato che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo violazione di legge, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati„ non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (con riguardo specifico al difetto di allegazione del certificato del casellario: Sez. 2, n. 20677, del 11/4/2017, Rv. 270071; più genericamente: Sez. 4, n. 46979, del 10/11/2015, Rv. 265053; Sez. 2, n. 52195, del 7/10/2016, Rv. 268668; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723). Il difetto di allegazione non consente infatti alla Corte di verificare immediatamente la fondatezza dei motivi addotti;
così determinando la inammissibilità del motivo di impugnazione. Deve aggiungersi, per completezza argomentativa, come la consultazione del certificato penale riveli, ex actis, la non concedibilità del beneficio invocato. Il precedente annoverato dall'imputato riguarda una ipotesi di patteggiamento "allargato", avendo l'imputato riportato una condanna alla pena di anni 4, mesi 4 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per i reati d'illecita detenzione di sostanze stupefacenti e peculato. Ai sensi dell'art. 164, comma 1, n. 1 cod. pen., la sospensione condizionale della pena non è applicabile a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto. La preclusione è in parte temperata dalla previsi .one di cui all'art. 164, comma 4, cod. pen. che consente la concessione della sospensione condizionale della pena quando la sanzione da infligciere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod.pen., ciò anche nel caso in cui la precedente condanna non sia stata sospesa. Invero, la Corte Costituzionale c:on sentenza n. 98 del 28/4/1976, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 164, comma 4, cod. pen. nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia già riportato una precedente pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 del cod. pen. Pertanto, nel caso in esame, la precedente condanna alla pena di anni 4, mesi 4 di reclusione, sia pure non sospesa, impedisce la concessione del beneficio in sede di nuova condanna, superando il limite previsto dall'art. 163 cod. pen. 4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 3 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000),
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso il 16 dicembre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il PubblicJ1inistero, in persona del Sostituto Pro -ore D'IN che pncluso chiedendo QU SE Penale Sent. Sez. 4 Num. 2313 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 16/12/2022 Motivi della decisione i. Con sentenza emessa in data 8/3/2021, La Corte d'appello di Roma, in parzlale riforma della pronuncia del Tribunale di Roma,, ha ridotto la pena inflitta a DE CO a mesi 10 di reclusione ed euro 1800 di multa per H reato di cui all'articolo 73, comma 5, dpr 309 90. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione imputato, per il tramite del difensore, articolando un unico motivo di cloglianza, con il quale lamenta il vizio della carenza di motivazione. La Corte di appello, si legge nel ricorso, non si sarebbe pronunciata sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorso era originariamente assegnato alla settima Sezione per la trattazione all'udienza del 21/9/2022. La difesa, con istanza del 22/7/2022, richiedeva l'assegnazione del fascicolo ad una sezione ordinaria, evidenziando l'inesistenza della causa d'inammissibilità individuata all'atto dello spoglio del ricorso. All'esito dell'udienza in Settima sezione il procedimento era trasmesso alla Sezione quarta di questa Corte per la trattazione in pubblica udienza. Il P.G., con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, rilevando la sua non autosufficienza circa l'interesse a ricorrere. Nleild sentenza del Tribunale si evidenzia come l'imputato annoveri altro precedente specifico per fatti risalenti all'anno 2015. L'interesse, pertanto, sussisterebbe solo nella misura in cui la sommatoria delle due condanne porti ad una condanna complessiva inferiore ad anni due di reclusione. Nessuna allegazione difensiva dimostra che l'imputato potrebbe usufruire del beneficio richiesto. 3. Il ricorso è inammissibile. Vero è che la Corte di appello, investita del motivo riguardante la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena non ha motivato sul punto, tuttavia la difesa non ha prodotto il certificato penale dell'imputato che consentirebbe di scrutinare la fondatezza della doglianza in relazione alla causa ostativa di cui all'art. 164, ultimo comma, cod. pen. In proposito questa Corte ha da tempo affermato che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo violazione di legge, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati„ non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (con riguardo specifico al difetto di allegazione del certificato del casellario: Sez. 2, n. 20677, del 11/4/2017, Rv. 270071; più genericamente: Sez. 4, n. 46979, del 10/11/2015, Rv. 265053; Sez. 2, n. 52195, del 7/10/2016, Rv. 268668; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723). Il difetto di allegazione non consente infatti alla Corte di verificare immediatamente la fondatezza dei motivi addotti;
così determinando la inammissibilità del motivo di impugnazione. Deve aggiungersi, per completezza argomentativa, come la consultazione del certificato penale riveli, ex actis, la non concedibilità del beneficio invocato. Il precedente annoverato dall'imputato riguarda una ipotesi di patteggiamento "allargato", avendo l'imputato riportato una condanna alla pena di anni 4, mesi 4 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per i reati d'illecita detenzione di sostanze stupefacenti e peculato. Ai sensi dell'art. 164, comma 1, n. 1 cod. pen., la sospensione condizionale della pena non è applicabile a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto. La preclusione è in parte temperata dalla previsi .one di cui all'art. 164, comma 4, cod. pen. che consente la concessione della sospensione condizionale della pena quando la sanzione da infligciere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod.pen., ciò anche nel caso in cui la precedente condanna non sia stata sospesa. Invero, la Corte Costituzionale c:on sentenza n. 98 del 28/4/1976, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 164, comma 4, cod. pen. nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia già riportato una precedente pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 del cod. pen. Pertanto, nel caso in esame, la precedente condanna alla pena di anni 4, mesi 4 di reclusione, sia pure non sospesa, impedisce la concessione del beneficio in sede di nuova condanna, superando il limite previsto dall'art. 163 cod. pen. 4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 3 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000),
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso il 16 dicembre 2022