Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2014, n. 49497
CASS
Sentenza 11 novembre 2014

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Nell'ipotesi di applicazione provvisoria della misura di sicurezza della libertà vigilata, il giudice non può imporre, stante il principio di legalità, prescrizioni che ne snaturino il carattere non detentivo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato la misura provvisoria di sicurezza della libertà vigilata con ricovero presso una comunità terapeutica).

Commentario1

  • 1Misure di sicurezza detentive e libertà vigilata: il discrimine è nella coattivitàAccesso limitato
    Anna Larussa · https://www.altalex.com/ · 28 novembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2014, n. 49497
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49497
Data del deposito : 11 novembre 2014

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