Sentenza 30 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/05/2001, n. 7398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7398 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME7398/ 0 1 LA CORTE SUFRE ASSAZION Oggetto Contratto di assicurazione;
SEZIONE TERZA CIVILE dichiarazioni inesatte e reticenti dell'assicurato Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 20965/98 Dott. TO DUVA Dott. Giovanni Silvio Coco Rel. Consigliere - Cron.17051 PERCONTE LICATESE Dott. Renato Consigliere Rep. Ud.18/01/01 Dott. Bruno DURANTE Consigliere SUPR ADICASCALORE CORTE SUPREMA SEGRETO ConsigliereDott. Antonio UFFICIO COME ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 2200 3000 S ENTENZA per diritti L. # 3.0 MAG. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERS CI TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ISOLE EOLIE 3, presso lo studio dell'avvocato GAMBERALE €0.77 11500 CANCELLER PAOLO, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
ZURIGO ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, elettivamente 57, presso lodomiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO studio dell'avvocato MAGNANI SERGIO, che lo difende, 2001 giusta delega in atti;
88 controricorrente avversO la sentenza n. 3184/97 della Corte d'Appello di ROMA, SEZIONE IV CIVILE, emessa il 3/7/1997, depositata il 05/11/97; RG. 3269/1992, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato PAOLO GAMBERALE;
MAGANI;udito l'Avvocato SERGIO MAGANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Premesso in fatto 1°) Con un contratto stipulato in data 4.6.1986 tra IT TO e la GO Assicurazione s.p.a., il primo ha assicurato un proprio villino contro i danni. Con atto notificato in data 7.11.1989, il IT, deducendo che alcune massicce infiltrazioni di acque alle strutture portanti dell'immobile assicurato gli avevano procurato rilevanti danni, ha citato davanti al Tribunale di Roma l'assicuratore chiedendone la condanna al pagamento di quanto dovuto а titolo di indennizzo. 31.3.92, il Con sentenza depositata in data Tribunale adito ha rigettato la domanda (con condanna 2 dell'attore alle spese processuali). La Corte d'Appello di Roma, con sentenza resa a sua volta in data 3.7.1997, ha confermato quella di primo grado (con condanna del IT anche alle spese del secondo grado) con la seguente motivazione. 2°) Per giudicare sulla eccezione formulata dall'assicuratore a norma dell'art. 1892 c.c. (per avere l'assicurato taciuto l'esistenza di una ordinanza di sgombro dell'immobile assicurato) si doveva valutare un documento regolarmente acquisito in giudizio una ordinanza emessa in data 10.8.1987 con la quale era stata revocata una ordinanza precedente (del 4 giugno : 1986) con la quale era stato disposto 10 sgombero dell'immobile assicurato per inagibilità. Mentre la citata ordinanza di sgombero e un'altra erano state irritualmente acquisite in appello e quindi non potevano valere contro il IT, quando stipulò il contratto di assicurazione conosceva "la situazione di inagibilità del proprio edificio, che, per quanto dichiarato soltanto con l'ordinanza 4.6.1986, non preesistente." Pertanto, era pure poteva che essere irrilevante (ai fini della conoscenza della situazione taciuta all'assicuratore) che il IT "fino e dopo il 4.6.1986 non si era mai recato a Torino perché a Roma per cure mediche". 3 3°) Di tale sentenza il IT ha chiesto la cassazione con ricorso affidato a tre motivi, al quale la GO resiste con controricorso (che deve essere dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale, tale non potendo considerarsi quella di cui trattasi, rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso per cassazione, pur abilitando alla discussione orale che in effetti è stata ritualmente svolta). Tutto ciò premesso in fatto, si osserva in diritto quanto segue. " MOTIVI DELLA DECISIONE II formulati, il primo per 1°) Con i tre motivi - illogicità e contraddittorietà della motivazione, il secondo per violazione ed errata applicazione dell'art.1892 e il terzo per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. il ricorrente prospetta molteplici censure. 2° La prima, sotto vari profili formulata in tutti i motivi e reiteratamente ribadita nella discussione orale, asserisce che la sentenza impugnata ha giudicato in base a documenti processuali irritualmente acquisiti (come si છે già esposto, le ordinanze di sgombro antecedenti che erano state revocate da quella, che invece era stata ritualmente acquisita, del 10.8.1987). 4 Ma, come si più volte ripetuto, avendo la sentenza impugnata escluso ogni efficacia probatoria degli atti irritualmente acquisiti precisando che, potevano essere utilizzate contro il IT" "non le censure, osservazioni e considerazioni sul tutte punto (decisione assunta su documenti mai prodotti;
violazione delle norme sulla disponibilità della prova e altro) sono irrilevanti e debbono essere disattese. 3°) Per giudicare sulle altre censure e deduzioni erroneamente la sentenza impugnata ha presunto la conoscenza da parte del IT dello stato dell'immobile assicurato, perché lo stesso non aveva partecipato al sopralluogo di cui al verbale acquisito;
erroneamente "ha dato per scontato che fosse a conoscenza dell'ordinanza sindacale 4/6/86, senza neppure accertare la data di notifica;
la sentenza "impugnata ha totalmente ignorato prove testimoniali e documentali regolarmente espletate" dalle quali risultava che il IT era stato a Roma alla data di stipula del contratto si deve osservare che le stesse reiterano argomenti che la sentenza impugnata ha già esaminato e disatteso con modificazione specifica (come si è pure riferito, è inattendibile che l'assicurato durante la fase delle trattative per il contratto non conoscesse lo stato dell'immobile) che neppure formano 5 oggetto di censure egualmente specifiche, diverse dalla ripetizione di quelle disattese. 4°) Altra lamentela sulla inesatta interpretazione di una clausola contrattuale (relativa alla infiltrazione di acqua) viene formulata senza riprodurre, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, il contenuto del documento richiamato e che comunque risulta irrilevante, perché viene riferita а quanto sostenuto dalla GO e non alla sentenza impugnata. Altre ancora, nuove e diverse rispetto al contenuto del ricorso, svolte nella discussione orale - relative alla mancata richiesta di risoluzione del contratto da parte dell'assicuratore 290.604 debbono ritenersi del tutto irrilevanti in questa sede. 5°1 Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Koma il 18 gennaio 2001 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Viñonio torva 1. vanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, li 30. MAG, 2001- 6 E IL CANCELLIERE C1 R P Giovanni Glambattista