Sentenza 18 giugno 2004
Massime • 1
In tema di gestione dei rifiuti, la prosecuzione dell'attività di gestione di discarica in difetto di autorizzazione successivamente alla scadenza della validità dell'ordinanza emessa dal sindaco ex art. 13 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, configura in capo a questi il reato di cui all'art. 51 del citato decreto n. 22 anche in presenza della attribuzione di compiti in materia al dirigente dell'ufficio tecnico comunale, attesa la distinzione tra compiti di gestione politica ed amministrativa nella organizzazione dell'ente e stante la riferibilità all'organo politico dei compiti di organizzazione generale e di predisposizione dei mezzi occorrenti al corretto funzionamento dei singoli settori di attività dell'ente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/2004, n. 35700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35700 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 18/06/2004
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 1366
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 7271/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Ugo Radoia, difensore di fiducia di:
TO LA, n. il 9.6.1947 in Rodi Garganico, ivi res. via G. Matteotti n. 83;
avverso la sentenza in data 9.6.2003 della Corte di Appello di Bari, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Rodi Garganico, in data 3.10.2002, venne condannato alla pena di mesi quattro di arresto e euro 1.730,00 di ammenda, quale colpevole dei reati di cui all'art. 51, terzo comma, del D. L.vo n. 22/97 (capi a e c).
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Luigi Follieri, che ha concluso per raccoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia di colpevolezza del TO in ordine al reato di cui all'art. 51, comma terzo, del D. L.vo n. 22/97, ascrittogli per avere, in qualità di sindaco del Comune di Rodi Garganico dal giugno 1999, gestito una discarica in assenza della prescritta autorizzazione. I giudici di merito hanno accertato che l'amministrazione comunale di Rodi Garganico aveva continuato ad utilizzare la discarica di cui si tratta, la cui gestione era stata autorizzata e prorogata in precedenza con due ordinanze, adottate ai sensi dell'art. 13 del D. L.vo n. 22/97 e scadute di validità, benché il Commissario Delegato per l'emergenza dei rifiuti nella Regione Puglia avesse disposto che i Comuni della zona erano obbligati a conferire i rifiuti nella discarica comunale di Vieste. La sentenza, rigettando i motivi di gravame dell'appellante ha, tra l'altro, affermato la responsabilità diretta del TO, per il periodo in cui ha rivestito la carica di sindaco, in ordine al fatto ascrittogli.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia con due motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione della legge penale in relazione alla affermazione della colpevolezza del sindaco con riferimento alla gestione dei rifiuti solidi urbani. Si deduce che, successivamente alla nomina a sindaco del TO, avvenuta in data 9.6.1999, era stata formalmente nominata la Giunta, della quale era componente Mascis Michele con delega ai servizi Sanità ed Ambiente;
che, peraltro, il sindaco Moretti Teodoro, che aveva preceduto l'imputato nella carica, aveva preposto l'ing. Domenico Di Monte, già responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, alla gestione della discarica pubblica. Si deduce, quindi, che nel caso in esame è stata erroneamente affermata la responsabilità diretta del sindaco, che ha esclusiva natura di direzione politica, senza tener conto di quella degli altri organi di gestione politica ed amministrativa dell'ente locale.
Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente deduce che la sentenza impugnata ha omesso di valutare la carenza dell'elemento psicologico del reato, dedotta in base al rilievo che il TO aveva ereditato la gestione della discarica di cui si tratta dalla precedente amministrazione dell'ente locale e che a tale compito era addetto l'assessore all'uopo delegato.
Il ricorso non è fondato.
Preliminarmente la Corte rileva che il reato ascritto al TO tuttora non è prescritto, risultando che il relativo termine è rimasto sospeso per il complessivo periodo di mesi sei e giorni nove per effetto dei rinvii del dibattimento disposti su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In ordine al primo motivo di gravame è stato già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che "La esistenza di un assessore con delega per l'ecologia, l'igiene e i rifiuti urbani non comporta esonero del sindaco da responsabilità per l'attivazione di una discarica non autorizzata di rifiuti solidi urbani, attese le specifiche competenze in materia del sindaco ed in particolare del compito del medesimo di programmare, come capo dell'amministrazione comunale, l'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del potere di emanare, quale ufficiale di governo, ordinanze contingibili ed urgenti". (sez. 3^ 200003878, Stillitant F, riv. 216212).
Il citato indirizzo interpretativo, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, si palesa, peraltro, pienamente coerente, in relazione alle censure del ricorrente sul punto, con il principio della separazione dei compiti tra gestione politica ed amministrativa nella organizzazione dell'ente locale, introdotto dalla L. n. 142/90 e successive modificazioni, rientrando nella nozione di gestione amministrativa e, quindi, nei compiti demandati in via esclusiva al funzionario preposto allo specifico settore, del quale gli è attribuita la competenza, l'emanazione dei singoli atti o provvedimenti, che non richiedono una valutazione discrezionale e sono propri di un settore dell'amministrazione dell'ente locale per la quale siano stati predisposti i mezzi necessari ed emanate le direttive generali per il suo funzionamento dall'organo di gestione politica, mentre rientrano nei poteri di quest'ultimo i compiti di organizzazione e di predisposizione dei mezzi occorrenti al funzionamento dei singoli settori di attività dell'ente. Esattamente, pertanto, la impugnata sentenza ha escluso che l'attribuzione di compiti in materia di raccolta dei rifiuti al dirigente dell'U.T.C. - dinanzi ai giudici di merito non è stata neppure dedotta la nomina di un assessore al ramo, per la quale si rimanda alla giurisprudenza citata - abbia esonerato il sindaco dalla responsabilità per gli obblighi incombenti sullo stesso con riferimento alla prosecuzione della gestione della discarica di cui si tratta, in assenza della prescritta autorizzazione e, anzi, in violazione della specifica disposizione emanata dal Commissario per la Emergenza dei rifiuti della Regione Puglia.
Peraltro, la sentenza impugnata ha puntualmente individuato le ragioni politiche - evitare un aggravio dell'imposizione tributaria connessa ad una diversa modalità di gestione dei rifiuti - che hanno determinato la prosecuzione dell'attività illegittima, la cui scelta non può che essere propria dell'organo politico preposto a capo dell'ente locale, in coerenza con il principio di diritto precedentemente enunciato.
Anche in punto di elemento psicologico del reato la sentenza ha rigettato le censure dell'appellante con adeguata motivazione, immune da vizi logici.
È stato, infatti, evidenziato dai giudici di merito che proprio il citato dirigente dell'U.T.C. fece reiteratamente presente ai sindaci succedutisi nella carica, tra i quali l'imputato, la necessità di ristrutturare il servizio di gestione dei rifiuti, in quanto non era più legalmente utilizzabile la discarica comunale, e che il predetto dirigente aveva all'uopo anche redatto un preventivo dei costi da affrontare.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente TO LA al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 18 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2004