Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/04/2001, n. 5295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5295 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
r.g.n. 52 9 5 /01 C.C. 66643 /99; ud. 6/13/2000; ette pef ed ilor, appello, requisiti;
6 E 8 9 N 5 A 1 I O . / I 4 R N Z / REPUBBLICA ITALIANA - 6 A A 2 R T B . T . R U S . L I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO P B L . I G A D E R . L R T : B E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A D A T I D A S 1 I N 3 SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA E E R 1 S T E . I N T Cian. 11308 N A E S A E M 1 composta dai magistrati presidente Michele Cantillo consigliere Enrico Papa rel. * Giulio Graziadei Giuseppe Marziale 66 Giuseppe Falcone 66 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla S.a.s. NE FE di OR OR & C., in persona del legale rappresentante OR OR, elettivamente domiciliata in Roma, via Asiago n. 8, presso l'avv. Stanislao Aureli, che, con gli avv.ti Ettore Bontempi e Giorgio Tentoni, la difende per procura a margine del ricorso;
W ricorrente CORTE SUPREMA DI QASSAZIONE CAMPIONE CIVILE 66643 3 2 N. 0 2
contro
Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; resistente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna n. 85/3 del 18 marzo-23 settembre 1998; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Aureli, per la ricorrente, e l'avv. Criscuoli, per la resistente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Maurizio Velardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio delle imposte dirette di Forlì, con avvisi notificati al Curatore del fallimento della S.a.s. NE FE di OR OR & C. ed a ciascuno dei soci, ha contestato, rispettivamente ai fini dell'ilor e dell'irpef dovute per il 1992, la mancata denuncia di redditi societari per complessive lire 693.757.000. Il Curatore ha impugnato l'avviso inerente all'ilor a carico della Società. L'impugnazione è stata respinta dalla Commissione tributaria provinciale di Forlì. hen t 2 OR OR, in rappresentanza della NE FE, ha proposto appello. La Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, pronunciando su detto appello con la sentenza n. 85/3 del 23 settembre 1998 (come si evince dal contenuto di essa, al di là delle erronee indicazioni dell'epigrafe), ha dichiarato inammissibile l'appello medesimo, considerando che la procura al difensore, apposta in calce, difettava della firma per autenticazione, e che l'omessa sottoscrizione da parte del difensore stesso dell'atto di gravame ne determinava l'inammissibilità, superando ogni altra questione, inclusa quella della legittimazione della rappresentante della Società fallita ad attivarsi in sostituzione del Curatore. La Società, in persona della OR, con ricorso notificato il 3 novembre 1999, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, formulando sei censure. La ricorrente dà atto che l'appello, nell'originale e nella copia depositata, reca in calce al testo soltanto la propria sottoscrizione, non quella del difensore a mezzo del quale era stato proposto, ma rileva che il difensore stesso, nell'originale, aveva certificato l'autografia della procura, come del resto ammesso dall'Ufficio (che in secondo grado aveva denunciato il vizio di sottoscrizione dell'appello, non del mandato procuratorio). Su queste premesse, la Società: W 3 -con i primi due motivi del ricorso addebita alla Commissione regionale di aver frainteso il problema pregiudiziale effettivamente sollevato dalla parte appellata, e comunque di non aver fornito spiegazioni logiche e coerenti a corredo della declaratoria d'inammissibilità, confondendo fra sottoscrizione dell'appello e sottoscrizione della procura;
-con il terzo motivo deduce che l'eventuale assenza di firma per autenticazione della procura si esaurirebbe in un'irregolarità priva di riflessi invalidanti;
-con il quarto motivo sostiene che la firma apposta nell'originale dell'appello dal difensore, per autenticare il mandato, esprime piena assunzione della paternità dell'atto, rendendo superflua una separata ed ulteriore sottoscrizione;
-con il quinto ed il sesto motivo considera che la carenza della firma del difensore per autenticazione della procura nella copia dell'appello depositata presso la Commissione regionale (difensore peraltro indicato nell'atto e nel timbro impresso nell'ultima pagina) non può implicare inammissibilità, dovendosi intendere la sanzione al riguardo contemplata dall'art. 18 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 circoscritta al caso dell'omessa sottoscrizione dell'originale (per ' esigenza di certezza della riferibilità dell'atto al soggetto istante), anche perché una diversa esegesi della norma la esporrebbe a dubbi di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, introducendo un rigore formale più accentuato, rispetto 4 alle regole del rito ordinario e del precedente rito tributario di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, e non ragionevole, quando lo scopo (detta certezza d'imputazione) sia ugualmente raggiunto. L'Amministrazione delle finanze, presentando controricorso, ha contestato l'ammissibilità del ricorso, in ragione della sua provenienza dalla Società, priva di capacità processuale a seguito del fallimento;
ha poi condiviso le deduzioni della ricorrente in ordine all'esistenza dell'autenticazione della procura al difensore, ma ha insistito nell'inammissibilità dell'appello, quale effetto della mancata sottoscrizione di esso da parte del difensore medesimo. La ricorrente ha depositato memoria e nota in replica alle conclusioni del Procuratore generale. MOTIVI DELLA DECISIONE La deduzione d'inammissibilità del ricorso per cassazione va disattesa, perché la legittimazione della Società a proporlo discende dalla sua partecipazione, quale appellante, al procedimento di secondo grado. L'eventuale difetto della capacità processuale della Società in fase di gravame, in controversia instaurata in primo grado dal Curatore del suo fallimento, implicherebbe inammissibilità dell'appello, per una ragione ulteriore e logicamente successiva rispetto a quella per la quale tale inammissibilità è stata dichiarata dalla sentenza della Commissione 5 regionale, e, quindi, assumerebbe rilevanza solo in caso di annullamento della sentenza medesima. Il ricorso è infondato. Gli artt. 18 terzo e quarto comma e 53 primo comma del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 rispettivamente stabiliscono che il ricorso introduttivo del giudizio davanti alla commissione provinciale ed il ricorso in appello davanti alla commissione regionale devono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, dalla parte che stia in giudizio personalmente, ovvero dal suo difensore che agisca in forza di procura alla lite, tanto nell'originale quanto nella copia. Dette previsioni, in relazione alla copia, sono innovative rispetto alle norme del previgente d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (artt. 15 e 22), le quali richiedevano la sottoscrizione dell'originale, relegando l'assenza di firma nella copia ad omissione non invalidante, in carenza di dubbi sulla provenienza dell'atto. L'innovazione va collegata alle disposizioni riguardanti le modalità di proposizione del ricorso (in primo grado od in appello) e di costituzione della parte attrice (artt. 20 e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamati dal successivo art. 53). Il ricorso può essere notificato per il tramite di ufficiale giudiziario, ai sensi degli artt. 137 e segg. cod. proc. civ., oppure direttamente dal ricorrente, a mezzo del servizio postale, o con consegna all'ufficio finanziario, che rilascia ricevuta nella copia (art. 16 secondo e terzo comma, richiamato dall'art. 20). и Н 6 Nelle ipotesi di notificazione diretta, l'originale rimane al destinatario. Il ricorrente dispone soltanto della copia, e deve depositarla, al momento della costituzione in giudizio, nella segreteria della commissione adita, con dichiarazione di conformità all'originale (art. 22). Detta copia, in quelle ipotesi, è dunque l'unico documento sul quale il giudice può effettuare il doveroso controllo sull'esistenza e validità dell'atto d'impulso processuale, a differenza di quanto si verifica in caso di notificazione per ufficiale giudiziario, con deposito in sede di costituzione dell'originale, ovvero si verificava nel rito anteriore, in cui l'atto doveva essere spedito o consegnato alla segreteria della commissione. Le indicate peculiarità spiegano l'onere della sottoscrizione anche della copia, con previsione d'inammissibilità del ricorso in assenza di essa, ed al contempo superano i sospetti d'illegittimità costituzionale avanzati dalla Società, perché la diversità di disciplina trova base logica 3 nella circostanza che soltanto la copia è inclusa nel fascicolo processuale e consente il predetto controllo. Il fatto che la parte evocata in giudizio non contesti la sottoscrizione dell'originale in suo possesso (come nella specie, in relazione all'idoneità della firma del difensore per autenticazione della procura ad integrare firma dell'intero atto) non può evitare l'inammissibilità, tenendosi conto che le norme sui requisiti di forma indispensabili per l'attivazione del giudizio rispondono ad interessi 7 anche pubblicistici, hanno carattere imperativo e si sottraggono alla disponibilità dei contendenti, e che, quindi, il riscontro officioso della loro inosservanza non trova ostacolo nel comportamento difensivo delle parti. In conclusione, si deve affermare che il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, nella disciplina del d.lgs. n. 546 del 1992, ove direttamente proposto per mezzo del servizio postale o con consegna all'ufficio finanziario, è inammissibile, quando manchi la sottoscrizione dell'autore dell'atto (la parte od il suo difensore) nella copia depositata con la costituzione in giudizio, indipendentemente dall'eventualità che la controparte non contesti la sottoscrizione dell'originale. A tale principio si è conformata la Commissione regionale, dato che l'appello della Società è stato proposto per il tramite di difensore con procura e mediante diretta consegna all'ufficio, e che di conseguenza il difetto della firma del difensore medesimo nella copia (tanto in calce al testo quanto in calce alla procura di seguito trascritta) imponeva, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, declaratoria d'inammissibilità dell'appello stesso. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. La natura e la novità della problematica affrontata rendono equa l'integrale compensazione delle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
8 La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Roma, 6 dicembre 2000 DI presidente infantill M E il consigliere rel. est. R P Лолько ва ловий U E T S R O C IL CANCELLIERE C1 RN ПО АМ DEPOSITATO IN CANCELLERIA .9 APR. 200T Oggi CANCELLIERE 61 RN AS A I E 6 5 8 R N . 9 O 1 A I N / T Z 4 - / U A 6 B B R 2 . I T . L S R R L . I T P A G . . E D B R L A A E T I A D 1 R I D 3 S E 1 N E T E . T S A N N I E A M S E 9