Sentenza 26 ottobre 2010
Massime • 1
La sopravvenuta depenalizzazione, limitatamente all'ipotesi prevista dall'art. 186, comma primo, lett. a), cod. strad., del reato di guida sotto l'influenza dell'alcol - ad opera della legge n. 120 del 2010 (disposizioni in materia di sicurezza stradale) -, rilevata nel giudizio di legittimità, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ma non la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, in virtù del principio di legalità-irretroattività operante anche per gli illeciti amministrativi, non rinvenendosi nella citata legge previsione in senso contrario che induca a far ritenere una deroga a tale principio.
Commentario • 1
- 1. Le recenti pronunce della Corte di Cassazione - Diritto penaleLuca Pistorelli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Pubblichiamo, ringraziando l'Autore ed i Referenti per la formazione decentrata dei magistrati del distretto di Milano, la relazione predisposta dal dott. Luca Pistorelli per il periodico incontro di aggiornamento sulle questioni nuove o controverse nella giurisprudenza penale della Corte di Cassazione. La relazione, relativa alle novità in materia di diritto penale sostanziale, è stata illustrata in un incontro tenuto a Milano il 17 gennaio 2011. Per un'altra relazione, relativa invece alle novità in materia di diritto penale processuale, vedi il link nella parte della destra dello schermo, in questa stessa pagina. SOMMARIO Sezioni Unite A pagina 2: Cass. Sez. Un. 30 settembre 2010, n. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/10/2010, n. 41564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41564 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 26/10/2010
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 1689
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 31407/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CC LL WI BA N. IL *07/07/1984*;
avverso la sentenza n. 1296/2008 TRIBUNALE di ROMA, del 04/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI Luisa;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso per annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto come reato;
Udito il difensore Avv.to Asta Pietro del Foro di Roma. MOTIVI DELLA DECISIONE
Imputato del reato di guida in stato di ebbrezza (tasso alcolico pari a 1,94 g/l e 2,25 g/l - del *16 dicembre 2005*), CC UI VE N\ è stato condannato dal Tribunale di Genova, con sentenza 4.3.2010, alla pena di 2000,00 Euro di ammenda, benefici di legge e sospensione della patente di guida per mesi tre. A tale determinazione il Tribunale perveniva dopo aver dato atto che la difesa aveva eccepito la nullità degli esiti dell'alcooltest per omesso avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore, avviso non riportato nel verbale di contestazione prodotto in giudizio;
rilevava il Tribunale che, anche a prescindere dalla prova dell'etilometro, la responsabilità dell'imputato poteva essere ugualmente affermata sulla base degli indici sintomatici riferiti dagli agenti operanti con la precisazione che in tale situazione era possibile ravvisare solo la fattispecie di cui all'art. 186, comma 2, lett. a).
Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato ha presentato appello, trasmesso a questa Corte ex art. 568 c.p.p., u.c.. Con un primo motivo ha sostenuto che poiché il giudice avrebbe dovuto applicare anche la pena dell'arresto, l'appello doveva ritenersi consentito. Con un secondo motivo sostiene che l'imputato avrebbe dovuto essere assolto atteso che l'accertamento del reato poteva derivare solo dal test con l'etilometro che, nella specie, era nullo per mancanza dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. Col terzo motivo deduce eccessività della pena inflitta. Dal complessivo tenore della sentenza del Tribunale qui impugnata, dove le argomentazioni della parte motiva hanno portato alla determinazione di una pena solo pecuniaria come è proprio della fattispecie di cui all'art. 186 C.d.S., comma 1, lett. a), risulta che l'ipotesi di reato della quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile è quella di cui all'art. 186 C.d.S., comma 1, lett. a) (guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8). Tale fattispecie è stata depenalizzata ai sensi della L. 30 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 4, ed impone dunque il proscioglimento dell'imputato medesimo. L'intervenuta "abolitio criminis" (nel senso della intervenuta trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo) comporta che deve essere emesso un provvedimento giurisdizionale di proscioglimento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, provvedimento che può essere emesso da questa Corte, essendo lo "ius superveniens" applicabile di ufficio anche in Cassazione (v. sez. 5, 15.2000 n. 769 rv 215996) e deponendo in tal senso evidenti ragioni di economia processuale.
Non ritiene il Collegio di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa, in considerazione del principio di legalità - irretroattività operante sia per gli illeciti penali (art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1 richiamata dall'art. 194 C.d.S.), e non rinvenendosi nella L. n. 120 del 2010 una apposita previsione che imponga la trasmissione e che possa far ritenere derogato il suddetto principio di irretroattività (v. Sez. Un. 16.3.1994 n. 739 rv 197698).
P.Q.M.
La Corte:
- Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto no è più previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2010