Sentenza 29 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/04/2002, n. 6205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6205 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2002 |
Testo completo
A N IA L ITA N A IC E L N B B 6 O U I 8 P 9 Z 1 17 5 A / A 4 . R I / до T R N 6 S 2 - I A . 0 6 2 0 5 /02 T G B R . E . U P L R . B IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L D I A A L R D E T B D ORTE E A I T T S A N 1 I N E 3 E R S 1 S E I E . T A N A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M PresidenteDott. Giulio GRAZIADEI R.G.N.21329/2000 Dott. Giuseppe Vito NT MAGNO Consigliere 、 Dott. NT MERONE Consigliere Cron.67896 Dott. Nino FICO Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 31/01/2002 Dott. Antonino DI BLASI CORTE SUPREMA DI CASSAZION ha pronunciato la seguente: SENTEN CAMPIONE CIVILE Oggetto: IRPEF - ILOR Calamità sul ricorso proposto da: N. 72217 Naturali 1984 - Sospensione riscossione Effetti AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro ricollegabili successive disposizioni di pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei legge -Ulteriore beneficio Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura rideterminazione imponibile. Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente севиш
contro
RE NI, residente a [...], non costituito in giudizio;
И intimato avversO la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Campobasso Sez.2 n. 407/2/99 del 27709- окии 0 5 6 1999, depositata il 25-10-1999. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 31-01-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Vista la richiesta 26-11-2001 con la quale il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ' ha concluso per il rigetto del UR Velardi ricorso, per manifesta infondatezza in applicazione dell'art.375 C.p.C.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il signor LI NT, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art.13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, nella dei redditi dell'anno dichiarazione dall'imponibile l'ammontare successivo detraeva dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n.133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n.917; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n.46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato, difese. Con richiesta 26-11-2001 il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto, ex art.375 C.p.C., il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. "L'art.3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.792, come convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n.46 - prevede che le somme relative a севинг pagamenti delle imposte dirette, sospesi in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n.159, convertito con modificazioni il Legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei centrale e meridionale colpiti dacomuni dell'Italia sismici, non concorrono alla formazione eventi dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR" Secondo il consolidato orientamento di questa Corne, tale disposizione, "in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge 13 maggio 1999 n.133, posto in relazione all'art.11 della legge 18 febbraio 1999, n.28, deve essere considerata come introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente A nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti 8659/2001; 10237/2001; sospesi" (Cass. n. 4945/2000; 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il- senza che occorra ricorso deve essere rigettato, provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. : Così deciso in Roma il 31 Gennaio 2002. S Il Presidente Dott. Giulio Graziadei O 8 : I 1 Z / Il Consigliere Relatore Estensore N 4 A / R T 6 T 2 P U S Dott nino . I B R L . I G L P E . R A D R T . L B A E A D D T A I I 1 S E R 3 N T 1 E E N S . T E I y S N A A E n M a DEPOSITATO IN CANCELLERIA K IL CANCELLIERE C1 Oggi 29 APR. 2002 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio