CASS
Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/2023, n. 4948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4948 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/s ite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 4948 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 17/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5/10/2021, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da LO CO per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere dall'11/12/2014 al 20/7/2017, nell'ambito di un procedimento penale in cui era chiamato a rispondere di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso, radicata in Roma e zone limitrofe, comunemente detta "Mafia capitale". La Corte territoriale, nel rigettare la domanda, ha riconosciuto una causa ostativa alla concessione dell'indennizzo ravvisando comportamenti gravemente colposi in capo al ricorrente, suscettibili di avere contribuito all'adozione ed al mantenimento della misura a carico del richiedente. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo di difensore, articolando due motivi di ricorso. I) Violazione di legge in relazione alla colpa grave;
travisamento ed omessa valutazione dei fatti sulla base dei quali è stata ritenuta sussistente la colpa grave;
contraddittorietà della motivazione. La difesa lamenta che la Corte di merito, nel rigettare la richiesta riparatoria, avrebbe fatto riferimento ad argomentazioni inesistenti, travisando le risultanze del procedimento di merito ed esprimendo una motivazione contraddittoria. Secondo la Corte di Appello: "Vi è stato quindi un comportamento che appare gravemente colposo, sostanziandosi in azioni contigue ad associazioni criminali, e che ha oggettivamente, non chiarendo tali circostanze, relative a comportamenti dubbi e anzi indizianti, determinato il mantenimento della custodia, anche se dalla lettura dell'ordinanza di custodia e della sentenza del Tribunale non emerge, come sostiene correttamente la difesa, che vi fosse piena consapevolezza da parte dello stesso TO dell'operato di ZZ in quanto componente della associazione a delinquere operante a Roma denominata convenzionalmente Mafia Capitale". Ebbene, la Corte di Cassazione, con sentenza del 12/6/2020, ha escluso il carattere mafioso dell'associazione contestata agli altri imputati del processo "Mondo di mezzo" e ha riaffermato l'esistenza, già ritenuta nel processo di primo grado, di due distinte associazioni per delinquere semplici, l'una dedita a reati di estorsione, l'altra ad attività di corruzione nei confronti di funzionari e politici. La Corte di merito pone in evidenza che il prevenuto si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Ciò non può valere ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione. Invero, il diritto al silenzio rientra nel generale diritto di difesa sancito dalla Costituzione. Peraltro l'ordinanza di custodia cautelare notificata al LO si componeva di sole 45 pagine, a fronte della ben più corposa ordinanza che aveva riguardato l'indagine "Mondo di mezzo", costituita da oltre 700 pagine, soltanto menzionata nel provvedimento notificato al ricorrente. Si spiega in tal modo la decisione del ricorrente di avvalersi della facoltà di non rispondere in interrogatorio, avendo egli appreso solo in modo parziale i fatti posti a fondamento delle accuse che lo riguardavano. Contraddittorio è il passaggio motivazionale nel quale il giudice della riparazione addebita comportamenti gravemente colposi al richiedente, pur prendendo atto, in motivazione, che egli non avesse piena consapevolezza dell'operato di ZI quale componente dell'organizzazione convenzionalmente conosciuta con il nome di "Mafia capitale". Tale passaggio renderebbe evidente come il LO non potesse fornire alcuna spiegazione in ordine ai comportamenti addebitatigli. Il lungo e articolato iter dibattimentale, che ha caratterizzato la celebrazione del processo sui fatti dell'indagine "Mondo di mezzo", ha palesato l'inesistenza di rapporti o cointeressenze fdrIscari del ricorrente con esponenti di consorterie mafiose. Si è accertato nel processo un fenomeno di collusione generalizzata, diffusa e sistemica, non accompagnato da alcun metodo intimidativo e mafioso (cfr. sentenza della Corte di Cassazione del 20/6/2020). La Corte territoriale non si confronta con il contenuto delle sentenze che hanno riguardato la posizione del LO e con gli atti del dibattimento celebrato a carico di questi. Non si è tenuto conto del fatto che il LO, in sede dibattimentale, ha reso spontanee dichiarazioni, spiegando chiaramente di non avere intrattenuto rapporti di rcélCun tipo con i parenti calabresi. II) Violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. proc. pen.; omessa valutazione in ordine alla gravità della colpa. La Corte di merito ha ritenuto di individuare nel comportamento serbato dal ricorrente una forma di contiguità con esponenti di associazioni criminali. Tale affermazione troverebbe netta smentita in atti. Dal contenuto di tutte le intercettazioni telefoniche ed ambientali risulta come LO fosse totalmente disinteressato alla costituzione della società "Santo Stefano", reputandola antieconomica. Sotto questo profilo appare fortemente 3 contraddittoria l'ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene confermato che egli fosse d'accordo sulla costituzione della suddetta società. LO, nato in [...], viveva da decenni a Roma, dove conobbe ZI, il quale, inserito nel circuito delle cooperative, offriva prospettive lavorative nella fase dell'esecuzione della pena a coloro che aspiravano ad un reinserimento sociale. Lo sviluppo dell'istruttoria dibattimentale ha ampiamente chiarito che il tenore dei dialoghi intercettati - che il provvedimento impugnato riporta ampiamente alle pagg. 3, 4 e 5 - non corrispondeva alla realtà delle cose. Si tratta di dialoghi intervenuti nell'ambito di un contesto nel quale i colloquianti - pregiudicati anche per reati gravi, avviati sul percorso di attività lavorative lecite - trascorrendo intere giornate insieme, spesso si schernivano sulle vicende che avevano provocato le loro problematiche giudiziarie. Questo tono caratterizzava anche i dialoghi di ZI, il quale, nell'ambito della "Cooperativa 29 giugno", chiamava scherzosamente i lavoratori "ndranghetisti ", "camorristi" e "mafiosi". Lo stesso tono era adoperato nei confronti di NN AL (anch'egli in passato rimasto coinvolto in vicende criminali per le quali aveva riportato condanna). Il confronto con i dati documentali e lo scrutinio dell'intero compendio intercettivo ha consentito, nelle fasi di merito, di accertare l'inesistenza di rapporti della "Cooperativa 29 giugno" con realtà criminali meridionali e la stessa artificiosità di molti dialoghi captati. La Corte di appello annota che ZI, già negli anni 2007-2008 aveva gestito, nei pressi dei luoghi ove operava la cosca dei SO, a NI, un centro di accoglienza per richiedenti asilo. Si tratterebbe di un errore evidente, in quanto NI RI appartiene alla provincia di Catanzaro, mentre i SO operano a AD, in provincia di Vibo Valentia. Peraltro, riguardo ai fatti del 2007/2008, non emerge alcun coinvolgimento del LO. La Corte di appello ometterebbe di considerare il dato inequivocabile che LO inizia a lavorare nelle "Cooperativa 29 giugno" nell'anno 2012; ZI già conosceva all'epoca NN, pertanto non avrebbe avuto alcun bisogno di avvalersi dell'intermediazione di CO LO. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4 Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura di Stato, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. E' d'uopo premettere che, secondo orientamento consolidato espresso da questa Corte in materia, deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'Autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di un provvedimento già emesso (in puntuali termini, Sez. U., n. 43/96 del 13/12/1995, Sarnataro, Rv. 203637; Sez.4, n.43302 del 23/10/2008, Tuccci, Rv.242034). A tal riguardo, la colpa grave può concretizzarsi in comportamenti sia processuali, sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la rilevante trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale, suscettibili di esplicare un'efficacia sinergica rispetto all'evento detenzione. Ne deriva che, ai fini dell'applicazione della suddetta disciplina, deve essere analizzato e valutato il comportamento serbato dal richiedente. Dunque, il giudizio da compiersi in materia di riparazione per ingiusta detenzione, come ribadito costantemente da questa Corte, richiede che la deliberazione sia fondata sull'analisi di fatti concreti e precisi, perché si stabilisca, con valutazione da effettuarsi "ex ante", non se la condotta serbata dal richiedente integri gli estremi di reato - valutazione che compete al giudice della cognizione - ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (così Sez. U., n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio). Non è superfluo aggiungere l'ulteriore principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice della riparazione, nella valutazione da compiere nell'ambito di tale giudizio, incontra il solo limite di non poter ritenere dimostrate circostanze escluse in sede di cognizione e, viceversa, 5 di non poter ritenere non provate circostanze valutate dal giudice della cognizione come esistenti e dimostrate (così ex multis Sez. 4, n. 12228 dei 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). Pertanto, con riferimento a tale profilo, è necessario che il giudice si confronti con il contenuto della pronuncia assolutoria al fine di verificare quali circostanze possano essere utilizzate nell'ambito del giudizio riparatorio. Deve anche precisarsi come, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod proc. pen., non rilevi quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione. 3. Tutto ciò premesso occorre rilevare come l'ordinanza impugnata sia sostenuta da adeguata motivazione. La Corte di merito ha evidenziato, illustrando i comportamenti serbati dal ricorrente, come lo stesso abbia contribuito a determinare negli inquirenti il falso convincimento della sua partecipazione nell'associazione in contestazione ed il ruolo di intermediario tra la cosca "SO" di AD e ZI AL. Le circostanze richiamate riguardano il comportamento serbato dal predetto, già dipendente della "Cooperativa 29 giugno", in occasione della progettata costituzione della "Cooperativa Santo Stefano" su impulso di ZI AL, nell'ambito della quale il LO doveva rivestire la qualità di socio ed in cui dovevano collocarsi gli uomini del clan SO. La costituzione di tale cooperativa sarebbe stata la controprestazione di un precedente affare positivamente concluso da ZI in Calabria, grazie ai buoni uffici del SO. Dalle conversazioni registrate, ha rilevato la Corte di merito, risultava che l'imprenditore scelto per la gestione della nuova cooperativa, deputato a gestire l'appalto del mercato Esquilino, fosse tale OV NN, persona di riferimento della cosca dei SO, segnalato come "pulito nella legge". Di questo aspetto era al corrente il LO, circostanza emergente dalle conversazioni intrattenute con ZI ("I US mi hanno mandato a sto soggetto" conversazione del 2/7/2014). Nell'ambito del contesto così delineato, la Corte di merito ha anche sottolineato che dopo l'arresto di ZI, avvenuto in data precedente a quello del ricorrente, il LO non solo informò il NN, ma lo invitò a non recarsi izt Roma dopo essere stato raggiunto da un messaggio di ZI, il quale, al momento dell'arresto, lo esortava a tenere lontano NN da Roma. 6 Lo stesso LO, in altra conversazione, affermava di aver buttato il computer ("ho buttato tutto.. di mio niente), dando mostra di essersi liberato di dati compromettenti. Di lì a poco, venuto a conoscenza del fatto che ZI aveva reso dichiarazioni su NN, temeva la ritorsione del clan, affermando di avere paura di essere ucciso. Tale condotta, sostiene correttamente la Corte di appello, con argomentare logico e coerente, ha rappresentato un& concausa dell'adozione del provvedimento restrittivo a carico del richiedente, essendo idonea ad ingenerare nell'autorità l'erroneo convincimento della sua partecipazione nell'associazione a delinquere ipotizzata, a nulla rilevando il fatto che, nei successivi gradi di merito, sia stata esclusa la matrice mafiosa dell'associazione oggetto d'indagine e siano stati individuati i caratteri dell'associazione semplice. Il tenore delle conversazioni citate, con cui la difesa non si confronta, rivela, alla stregua di quanto logicamente argomentato dai giudici di merito, non solo che il LO avesse conoscenza della vicinanza del NN al sodalizio mafioso, ma anche il fatto che egli avesse prestato aiuto a quest'ultimo, distruggendo eventuali fonti di prova compromettenti e avvertendolo dei pericoli che correva. Peraltro, che il NN fosse persona di fiducia del clan, osserva la Corte di merito, è circostanza che risulta confermata nella pronuncia della Corte di Cassazione n. 24535/15, in cui il predetto era definito come imprenditore di riferimento della cosea dei SO. Ebbene, secondo consolidato orientamento di questa Corte, ribadito in plurime pronunce, le frequentazioni ambigue con soggetti malavitosi (come l'originario coimputato ZI), e la vicinanza a soggetti collegati con ambienti criminosi (come il predetto NN) è elemento idoneo a costituire causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo ove giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità (così ex multis Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, Calò, Rv. 258610: «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa»; in senso conforme Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498:"In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può 7 essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato"). La Corte di merito, facendo buon governo dei principi richiamati, oltre ad avere evidenziato il dato oggettivo della frequentazione del richiedente con soggetti coinvolti in attività illecite, ha valorizzato comportamenti suscettibili di essere interpretati come indizi di complicità, desunti dal tenore dei dialoghi sopra riportati. 4. Gli elementi evidenziati in motivazione devono essere reputati sufficienti per ritenere integrata la sussistenza di una condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, a prescindere dal silenzio serbato dal ricorrente nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Deve rammentarsi in proposito che, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato su circostanze a sua conoscenza, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione (cfr. in argomento Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z, Rv. 283017). Nel presente caso l'esclusione dell'argomentazione riguardante il fatto che il richiedente si sia avvalso della facoltà di non rispondere, non ha potere disarticolante delle decisione assunta, non assumendo valore determinante nell'economia della motivazione in ragione delle considerazioni esposte in precedenza, bastevoli ai fini del diniego del beneficio. 5. Il secondo motivo di ricorso è palesemente versato in fatto, pertanto è inammissibile. Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nei procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata, ove le critiche difensive siano rivolte alla motivazione del provvedimento, al solo aspetto della congruità e logicità del discorso giustificativo espresso nel provvedimento impugnato, non potendo investire il merito della vicenda. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646, secondo capoverso, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen. 8 Il fatto che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (innanzi alla Corte di appello) non autorizza a ritenere che la Corte di Cassazione possa giudicare anche nel merito: tale estensione di giudizio non è ricavabile da alcuna disposizione. Al contrario, l'art. 646, comma terzo, cod. proc. pen. (al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello gli interessati possano ricorrere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel perimetro della previsione normativa di cui all'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essa previste (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097). Tale premessa è indispensabile per rimarcare come, nella materia che occupa, debba escludersi che possano formare oggetto di doglianza profili tendenti ad investire una rivalutazione degli elementi considerati dal giudice della riparazione, salvo che non si individuino evidenti errori logici e macroscopiche incongruenze nel ragionamento posto a sostegno della decisione assunta, evenienza da escludersi nel presente caso. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore dal Ministero resistente, che liquida in euro mille. In Roma, così deciso il 17 gennaio 2023 • Il Consigliere estensore
lette/s ite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 4948 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 17/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5/10/2021, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da LO CO per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere dall'11/12/2014 al 20/7/2017, nell'ambito di un procedimento penale in cui era chiamato a rispondere di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso, radicata in Roma e zone limitrofe, comunemente detta "Mafia capitale". La Corte territoriale, nel rigettare la domanda, ha riconosciuto una causa ostativa alla concessione dell'indennizzo ravvisando comportamenti gravemente colposi in capo al ricorrente, suscettibili di avere contribuito all'adozione ed al mantenimento della misura a carico del richiedente. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo di difensore, articolando due motivi di ricorso. I) Violazione di legge in relazione alla colpa grave;
travisamento ed omessa valutazione dei fatti sulla base dei quali è stata ritenuta sussistente la colpa grave;
contraddittorietà della motivazione. La difesa lamenta che la Corte di merito, nel rigettare la richiesta riparatoria, avrebbe fatto riferimento ad argomentazioni inesistenti, travisando le risultanze del procedimento di merito ed esprimendo una motivazione contraddittoria. Secondo la Corte di Appello: "Vi è stato quindi un comportamento che appare gravemente colposo, sostanziandosi in azioni contigue ad associazioni criminali, e che ha oggettivamente, non chiarendo tali circostanze, relative a comportamenti dubbi e anzi indizianti, determinato il mantenimento della custodia, anche se dalla lettura dell'ordinanza di custodia e della sentenza del Tribunale non emerge, come sostiene correttamente la difesa, che vi fosse piena consapevolezza da parte dello stesso TO dell'operato di ZZ in quanto componente della associazione a delinquere operante a Roma denominata convenzionalmente Mafia Capitale". Ebbene, la Corte di Cassazione, con sentenza del 12/6/2020, ha escluso il carattere mafioso dell'associazione contestata agli altri imputati del processo "Mondo di mezzo" e ha riaffermato l'esistenza, già ritenuta nel processo di primo grado, di due distinte associazioni per delinquere semplici, l'una dedita a reati di estorsione, l'altra ad attività di corruzione nei confronti di funzionari e politici. La Corte di merito pone in evidenza che il prevenuto si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Ciò non può valere ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione. Invero, il diritto al silenzio rientra nel generale diritto di difesa sancito dalla Costituzione. Peraltro l'ordinanza di custodia cautelare notificata al LO si componeva di sole 45 pagine, a fronte della ben più corposa ordinanza che aveva riguardato l'indagine "Mondo di mezzo", costituita da oltre 700 pagine, soltanto menzionata nel provvedimento notificato al ricorrente. Si spiega in tal modo la decisione del ricorrente di avvalersi della facoltà di non rispondere in interrogatorio, avendo egli appreso solo in modo parziale i fatti posti a fondamento delle accuse che lo riguardavano. Contraddittorio è il passaggio motivazionale nel quale il giudice della riparazione addebita comportamenti gravemente colposi al richiedente, pur prendendo atto, in motivazione, che egli non avesse piena consapevolezza dell'operato di ZI quale componente dell'organizzazione convenzionalmente conosciuta con il nome di "Mafia capitale". Tale passaggio renderebbe evidente come il LO non potesse fornire alcuna spiegazione in ordine ai comportamenti addebitatigli. Il lungo e articolato iter dibattimentale, che ha caratterizzato la celebrazione del processo sui fatti dell'indagine "Mondo di mezzo", ha palesato l'inesistenza di rapporti o cointeressenze fdrIscari del ricorrente con esponenti di consorterie mafiose. Si è accertato nel processo un fenomeno di collusione generalizzata, diffusa e sistemica, non accompagnato da alcun metodo intimidativo e mafioso (cfr. sentenza della Corte di Cassazione del 20/6/2020). La Corte territoriale non si confronta con il contenuto delle sentenze che hanno riguardato la posizione del LO e con gli atti del dibattimento celebrato a carico di questi. Non si è tenuto conto del fatto che il LO, in sede dibattimentale, ha reso spontanee dichiarazioni, spiegando chiaramente di non avere intrattenuto rapporti di rcélCun tipo con i parenti calabresi. II) Violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. proc. pen.; omessa valutazione in ordine alla gravità della colpa. La Corte di merito ha ritenuto di individuare nel comportamento serbato dal ricorrente una forma di contiguità con esponenti di associazioni criminali. Tale affermazione troverebbe netta smentita in atti. Dal contenuto di tutte le intercettazioni telefoniche ed ambientali risulta come LO fosse totalmente disinteressato alla costituzione della società "Santo Stefano", reputandola antieconomica. Sotto questo profilo appare fortemente 3 contraddittoria l'ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene confermato che egli fosse d'accordo sulla costituzione della suddetta società. LO, nato in [...], viveva da decenni a Roma, dove conobbe ZI, il quale, inserito nel circuito delle cooperative, offriva prospettive lavorative nella fase dell'esecuzione della pena a coloro che aspiravano ad un reinserimento sociale. Lo sviluppo dell'istruttoria dibattimentale ha ampiamente chiarito che il tenore dei dialoghi intercettati - che il provvedimento impugnato riporta ampiamente alle pagg. 3, 4 e 5 - non corrispondeva alla realtà delle cose. Si tratta di dialoghi intervenuti nell'ambito di un contesto nel quale i colloquianti - pregiudicati anche per reati gravi, avviati sul percorso di attività lavorative lecite - trascorrendo intere giornate insieme, spesso si schernivano sulle vicende che avevano provocato le loro problematiche giudiziarie. Questo tono caratterizzava anche i dialoghi di ZI, il quale, nell'ambito della "Cooperativa 29 giugno", chiamava scherzosamente i lavoratori "ndranghetisti ", "camorristi" e "mafiosi". Lo stesso tono era adoperato nei confronti di NN AL (anch'egli in passato rimasto coinvolto in vicende criminali per le quali aveva riportato condanna). Il confronto con i dati documentali e lo scrutinio dell'intero compendio intercettivo ha consentito, nelle fasi di merito, di accertare l'inesistenza di rapporti della "Cooperativa 29 giugno" con realtà criminali meridionali e la stessa artificiosità di molti dialoghi captati. La Corte di appello annota che ZI, già negli anni 2007-2008 aveva gestito, nei pressi dei luoghi ove operava la cosca dei SO, a NI, un centro di accoglienza per richiedenti asilo. Si tratterebbe di un errore evidente, in quanto NI RI appartiene alla provincia di Catanzaro, mentre i SO operano a AD, in provincia di Vibo Valentia. Peraltro, riguardo ai fatti del 2007/2008, non emerge alcun coinvolgimento del LO. La Corte di appello ometterebbe di considerare il dato inequivocabile che LO inizia a lavorare nelle "Cooperativa 29 giugno" nell'anno 2012; ZI già conosceva all'epoca NN, pertanto non avrebbe avuto alcun bisogno di avvalersi dell'intermediazione di CO LO. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4 Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura di Stato, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. E' d'uopo premettere che, secondo orientamento consolidato espresso da questa Corte in materia, deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'Autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di un provvedimento già emesso (in puntuali termini, Sez. U., n. 43/96 del 13/12/1995, Sarnataro, Rv. 203637; Sez.4, n.43302 del 23/10/2008, Tuccci, Rv.242034). A tal riguardo, la colpa grave può concretizzarsi in comportamenti sia processuali, sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la rilevante trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale, suscettibili di esplicare un'efficacia sinergica rispetto all'evento detenzione. Ne deriva che, ai fini dell'applicazione della suddetta disciplina, deve essere analizzato e valutato il comportamento serbato dal richiedente. Dunque, il giudizio da compiersi in materia di riparazione per ingiusta detenzione, come ribadito costantemente da questa Corte, richiede che la deliberazione sia fondata sull'analisi di fatti concreti e precisi, perché si stabilisca, con valutazione da effettuarsi "ex ante", non se la condotta serbata dal richiedente integri gli estremi di reato - valutazione che compete al giudice della cognizione - ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (così Sez. U., n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio). Non è superfluo aggiungere l'ulteriore principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice della riparazione, nella valutazione da compiere nell'ambito di tale giudizio, incontra il solo limite di non poter ritenere dimostrate circostanze escluse in sede di cognizione e, viceversa, 5 di non poter ritenere non provate circostanze valutate dal giudice della cognizione come esistenti e dimostrate (così ex multis Sez. 4, n. 12228 dei 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). Pertanto, con riferimento a tale profilo, è necessario che il giudice si confronti con il contenuto della pronuncia assolutoria al fine di verificare quali circostanze possano essere utilizzate nell'ambito del giudizio riparatorio. Deve anche precisarsi come, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod proc. pen., non rilevi quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione. 3. Tutto ciò premesso occorre rilevare come l'ordinanza impugnata sia sostenuta da adeguata motivazione. La Corte di merito ha evidenziato, illustrando i comportamenti serbati dal ricorrente, come lo stesso abbia contribuito a determinare negli inquirenti il falso convincimento della sua partecipazione nell'associazione in contestazione ed il ruolo di intermediario tra la cosca "SO" di AD e ZI AL. Le circostanze richiamate riguardano il comportamento serbato dal predetto, già dipendente della "Cooperativa 29 giugno", in occasione della progettata costituzione della "Cooperativa Santo Stefano" su impulso di ZI AL, nell'ambito della quale il LO doveva rivestire la qualità di socio ed in cui dovevano collocarsi gli uomini del clan SO. La costituzione di tale cooperativa sarebbe stata la controprestazione di un precedente affare positivamente concluso da ZI in Calabria, grazie ai buoni uffici del SO. Dalle conversazioni registrate, ha rilevato la Corte di merito, risultava che l'imprenditore scelto per la gestione della nuova cooperativa, deputato a gestire l'appalto del mercato Esquilino, fosse tale OV NN, persona di riferimento della cosca dei SO, segnalato come "pulito nella legge". Di questo aspetto era al corrente il LO, circostanza emergente dalle conversazioni intrattenute con ZI ("I US mi hanno mandato a sto soggetto" conversazione del 2/7/2014). Nell'ambito del contesto così delineato, la Corte di merito ha anche sottolineato che dopo l'arresto di ZI, avvenuto in data precedente a quello del ricorrente, il LO non solo informò il NN, ma lo invitò a non recarsi izt Roma dopo essere stato raggiunto da un messaggio di ZI, il quale, al momento dell'arresto, lo esortava a tenere lontano NN da Roma. 6 Lo stesso LO, in altra conversazione, affermava di aver buttato il computer ("ho buttato tutto.. di mio niente), dando mostra di essersi liberato di dati compromettenti. Di lì a poco, venuto a conoscenza del fatto che ZI aveva reso dichiarazioni su NN, temeva la ritorsione del clan, affermando di avere paura di essere ucciso. Tale condotta, sostiene correttamente la Corte di appello, con argomentare logico e coerente, ha rappresentato un& concausa dell'adozione del provvedimento restrittivo a carico del richiedente, essendo idonea ad ingenerare nell'autorità l'erroneo convincimento della sua partecipazione nell'associazione a delinquere ipotizzata, a nulla rilevando il fatto che, nei successivi gradi di merito, sia stata esclusa la matrice mafiosa dell'associazione oggetto d'indagine e siano stati individuati i caratteri dell'associazione semplice. Il tenore delle conversazioni citate, con cui la difesa non si confronta, rivela, alla stregua di quanto logicamente argomentato dai giudici di merito, non solo che il LO avesse conoscenza della vicinanza del NN al sodalizio mafioso, ma anche il fatto che egli avesse prestato aiuto a quest'ultimo, distruggendo eventuali fonti di prova compromettenti e avvertendolo dei pericoli che correva. Peraltro, che il NN fosse persona di fiducia del clan, osserva la Corte di merito, è circostanza che risulta confermata nella pronuncia della Corte di Cassazione n. 24535/15, in cui il predetto era definito come imprenditore di riferimento della cosea dei SO. Ebbene, secondo consolidato orientamento di questa Corte, ribadito in plurime pronunce, le frequentazioni ambigue con soggetti malavitosi (come l'originario coimputato ZI), e la vicinanza a soggetti collegati con ambienti criminosi (come il predetto NN) è elemento idoneo a costituire causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo ove giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità (così ex multis Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, Calò, Rv. 258610: «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa»; in senso conforme Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498:"In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può 7 essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato"). La Corte di merito, facendo buon governo dei principi richiamati, oltre ad avere evidenziato il dato oggettivo della frequentazione del richiedente con soggetti coinvolti in attività illecite, ha valorizzato comportamenti suscettibili di essere interpretati come indizi di complicità, desunti dal tenore dei dialoghi sopra riportati. 4. Gli elementi evidenziati in motivazione devono essere reputati sufficienti per ritenere integrata la sussistenza di una condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, a prescindere dal silenzio serbato dal ricorrente nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Deve rammentarsi in proposito che, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato su circostanze a sua conoscenza, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione (cfr. in argomento Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z, Rv. 283017). Nel presente caso l'esclusione dell'argomentazione riguardante il fatto che il richiedente si sia avvalso della facoltà di non rispondere, non ha potere disarticolante delle decisione assunta, non assumendo valore determinante nell'economia della motivazione in ragione delle considerazioni esposte in precedenza, bastevoli ai fini del diniego del beneficio. 5. Il secondo motivo di ricorso è palesemente versato in fatto, pertanto è inammissibile. Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nei procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata, ove le critiche difensive siano rivolte alla motivazione del provvedimento, al solo aspetto della congruità e logicità del discorso giustificativo espresso nel provvedimento impugnato, non potendo investire il merito della vicenda. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646, secondo capoverso, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen. 8 Il fatto che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (innanzi alla Corte di appello) non autorizza a ritenere che la Corte di Cassazione possa giudicare anche nel merito: tale estensione di giudizio non è ricavabile da alcuna disposizione. Al contrario, l'art. 646, comma terzo, cod. proc. pen. (al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello gli interessati possano ricorrere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel perimetro della previsione normativa di cui all'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essa previste (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097). Tale premessa è indispensabile per rimarcare come, nella materia che occupa, debba escludersi che possano formare oggetto di doglianza profili tendenti ad investire una rivalutazione degli elementi considerati dal giudice della riparazione, salvo che non si individuino evidenti errori logici e macroscopiche incongruenze nel ragionamento posto a sostegno della decisione assunta, evenienza da escludersi nel presente caso. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore dal Ministero resistente, che liquida in euro mille. In Roma, così deciso il 17 gennaio 2023 • Il Consigliere estensore