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Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2023, n. 27351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27351 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GH AL ED (CUI 02SK493) nato il [...] avverso l'ordinanza del 02/12/2022 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27351 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 09/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 2 dicembre 2022f il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha pronunciato sulla richiesta avanzata nell'interesse di DI AL AK di riconoscimento della continuazione con riferimento ai reati giudicati con le seguenti sentenze: 1) Tribunale di Rimini del 10 giugno 2009, definitiva il 15 luglio 2009, per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 2, 61, n. 5, cod. pen. commesso il 1° giugno 2009; 2) Tribunale per i minorenni di Roma del 31 marzo 2011, definitiva 1'8 ottobre 2011, per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 2, cod. pen., commesso il 19 febbraio 2007; 3) Tribunale di Roma del 2 marzo 2013, definitiva il 21 ottobre 2014, per i reati di cui agli artt. 116 e 116, comma 13, d.lgs. n. 285 del 1992, commessi, rispettivamente, il 21 luglio 2009 e il 31 marzo 2009; 4) Tribunale di Roma del 18 luglio 2016, definitiva il 3 dicembre 2019, per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 629, commesso dal dicembre 2013 al gennaio 2014; 5) Corte di appello di Roma del 3 febbraio 2017, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 18 luglio 2016, definitiva il 5 luglio 2018, per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso 1'8 luglio 2016; 6) Tribunale di Roma del 23 maggio 2019, definitiva il 12 maggio 2022, per il reato di cui agli artt. 56, 110, 629, cod. pen., commesso dal 15 settembre 2017 al 10 maggio 2018. Il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto il vincolo della continuazione limitatamente ai reati giudicati con le sentenze di cui ai nn. 4) e 5) in ragione della condizione del condannato quale soggetto dedito all'uso di sostanze stupefacenti, ritenendo l'estorsione finalizzata al «procacciamento violento di denaro per l'acquisto di sostanza stupefacente». In ordine alle altre sentenze, premessa l'intervenuta revoca di quella di cui al n. 3) a seguito della sopravvenuta depenalizzazione dei reati per i quali era stata pronunciata, ha escluso, in ragione del significativo lasso temporale tra le condotte, la possibilità di ravvisare l'identità del disegno criminoso tra i reati di furto commessi nelle date del 1° giugno 2009 e 19 febbraio 2007 (sentenze sub 1) e 2)) e quelli di estorsione del 2013 e del 2014 (sentenza sub 4)), nonché quello commesso 1'8 luglio 2016. Inoltre, i due reati di furto non sono stati commessi in concomitanza con il documentato stato di tossicodipendenza. 1 2. Avverso l'ordinanza IN AL AK ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo dell'Avv. Eleonora Nicla Moiraghi, articolando un unico motivo con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sotto i profili della sua manifesta carenza e illogicità, anche in ragione della omessa considerazione della condizione di tossicodipendente nel periodo di commissione dei reati e della mancata inclusione nella continuazione del reato di cui alla sentenza sub 6). A fondamento della richiesta di riconoscimento della continuazione tra tutti i reati era stata posta l'omogeneità delle violazioni e la condizione di dipendenza dall'uso di sostanze stupefacenti del condannato, nei termini documentati dalla certificazione rilasciata dal Ser. D. interno alla Casa circondariale di Spoleto attestante come i problemi legati all'assunzione di sostanze stupefacenti fossero iniziati nel periodo adolescenziale e, comunque attestati come esistenti dal 22 aprile 2016. Tale documentazione non sarebbe stata presa in considerazione dal Tribunale di Roma che avrebbe anche omesso di motivare sul mancato riconoscimento della continuazione tra i due reati di furto del 2007 e del 2009 per i quali è stata esclusa la continuazione con i reati commessi a distanza di circa cinque anni. Inoltre, è stata lamentata la sostanziale «disattenzione» per la mancata inclusione nel (pur riconosciuto) vincolo della continuazione della tentata estorsione commessa dal settembre 2017 al maggio 2018. La motivazione dell'ordinanza sarebbe ulteriormente contraddittoria se solo si considera che il reato di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente è stato ritenuto in continuazione con quello di estorsione commesso in epoca antecedente al 2016. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il provvedimento impugnato è affetto dai vizi in ordine ai quali è stato articolato il complessivo motivo di ricorso. Invero, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione non ha dato una spiegazione sufficientemente completa delle ragioni poste a suo fondamento. In primo luogo, ha omesso di fornire una motivazione in ordine al diniego 2 del riconoscimento della continuazione, oltre che tra i reati di cui ai nn. 4) e 5) (estorsione consumata dal dicembre 2013 al gennaio 2014 e detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti dell'8 luglio 2016), anche con quello di cui al n. 6 che riguarda una tentata estorsione commessa dal 15 settembre 2017 al 10 maggio 2018. Se si considera che la continuazione è stata riconosciuta in ragione della condizione di tossicodipendente del condannato, non si comprende, mancando ogni spiegazione al riguardo, per quale ragione quel vincolo sia stato escluso per un reato omogeneo e, anch'esso, temporalmente collocabile nel periodo di dipendenza dagli stupefacenti. Altra carenza motivazionale si riscontra nella considerazione "cumulativa" dei reati di cui alle sentenze nn. 1) e 2) (entrambe relative al reato di furto), rispetto a quelli giudicati con le altre sentenze, laddove, all'evidenza, il giudizio relativo all'esistenza del vincolo della continuazione tra reati giudicati con diverse sentenze definitive, deve avere riguardo alle singole fattispecie e non può essere compiuto con valutazioni globali. Peraltro, non è dato comprendere (mancando ogni motivazione sul punto) quale sia stata la ragione che ha impedito al giudice dell'esecuzione di riconoscere il vincolo della continuazione, quanto meno, tra i reati di cui alle sentenze in materia di furto, non risultando sufficiente la motivazione riferita alla mancanza di una adeguata documentazione della condizione di tossicodipendenza, a fronte della deduzione difensiva con la quale è stato segnalato come risulti agli atti che il ricorrente versasse in quella condizione sin dall'età adolescenziale. Anche su tale punto, non è stata fornita adeguata motivazione se si considera che «l'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati (nella specie, dieci anni) non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale» (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387). 3. Da quanto esposto discende l'annullamento dell'impugnata ordinanza sul punto, con rinvio al giudice dell'esecuzione - in diversa composizione, come prescrive la sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 - affinché rivaluti l'istanza del ricorrente, in piena libertà di giudizio, ma con motivazione immune da omissioni e profili di illogicità. 3
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla statuizione reiettiva dell'istanza di continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma. Così deciso il 09/05/2023
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27351 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 09/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 2 dicembre 2022f il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha pronunciato sulla richiesta avanzata nell'interesse di DI AL AK di riconoscimento della continuazione con riferimento ai reati giudicati con le seguenti sentenze: 1) Tribunale di Rimini del 10 giugno 2009, definitiva il 15 luglio 2009, per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 2, 61, n. 5, cod. pen. commesso il 1° giugno 2009; 2) Tribunale per i minorenni di Roma del 31 marzo 2011, definitiva 1'8 ottobre 2011, per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 2, cod. pen., commesso il 19 febbraio 2007; 3) Tribunale di Roma del 2 marzo 2013, definitiva il 21 ottobre 2014, per i reati di cui agli artt. 116 e 116, comma 13, d.lgs. n. 285 del 1992, commessi, rispettivamente, il 21 luglio 2009 e il 31 marzo 2009; 4) Tribunale di Roma del 18 luglio 2016, definitiva il 3 dicembre 2019, per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 629, commesso dal dicembre 2013 al gennaio 2014; 5) Corte di appello di Roma del 3 febbraio 2017, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 18 luglio 2016, definitiva il 5 luglio 2018, per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso 1'8 luglio 2016; 6) Tribunale di Roma del 23 maggio 2019, definitiva il 12 maggio 2022, per il reato di cui agli artt. 56, 110, 629, cod. pen., commesso dal 15 settembre 2017 al 10 maggio 2018. Il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto il vincolo della continuazione limitatamente ai reati giudicati con le sentenze di cui ai nn. 4) e 5) in ragione della condizione del condannato quale soggetto dedito all'uso di sostanze stupefacenti, ritenendo l'estorsione finalizzata al «procacciamento violento di denaro per l'acquisto di sostanza stupefacente». In ordine alle altre sentenze, premessa l'intervenuta revoca di quella di cui al n. 3) a seguito della sopravvenuta depenalizzazione dei reati per i quali era stata pronunciata, ha escluso, in ragione del significativo lasso temporale tra le condotte, la possibilità di ravvisare l'identità del disegno criminoso tra i reati di furto commessi nelle date del 1° giugno 2009 e 19 febbraio 2007 (sentenze sub 1) e 2)) e quelli di estorsione del 2013 e del 2014 (sentenza sub 4)), nonché quello commesso 1'8 luglio 2016. Inoltre, i due reati di furto non sono stati commessi in concomitanza con il documentato stato di tossicodipendenza. 1 2. Avverso l'ordinanza IN AL AK ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo dell'Avv. Eleonora Nicla Moiraghi, articolando un unico motivo con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sotto i profili della sua manifesta carenza e illogicità, anche in ragione della omessa considerazione della condizione di tossicodipendente nel periodo di commissione dei reati e della mancata inclusione nella continuazione del reato di cui alla sentenza sub 6). A fondamento della richiesta di riconoscimento della continuazione tra tutti i reati era stata posta l'omogeneità delle violazioni e la condizione di dipendenza dall'uso di sostanze stupefacenti del condannato, nei termini documentati dalla certificazione rilasciata dal Ser. D. interno alla Casa circondariale di Spoleto attestante come i problemi legati all'assunzione di sostanze stupefacenti fossero iniziati nel periodo adolescenziale e, comunque attestati come esistenti dal 22 aprile 2016. Tale documentazione non sarebbe stata presa in considerazione dal Tribunale di Roma che avrebbe anche omesso di motivare sul mancato riconoscimento della continuazione tra i due reati di furto del 2007 e del 2009 per i quali è stata esclusa la continuazione con i reati commessi a distanza di circa cinque anni. Inoltre, è stata lamentata la sostanziale «disattenzione» per la mancata inclusione nel (pur riconosciuto) vincolo della continuazione della tentata estorsione commessa dal settembre 2017 al maggio 2018. La motivazione dell'ordinanza sarebbe ulteriormente contraddittoria se solo si considera che il reato di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente è stato ritenuto in continuazione con quello di estorsione commesso in epoca antecedente al 2016. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il provvedimento impugnato è affetto dai vizi in ordine ai quali è stato articolato il complessivo motivo di ricorso. Invero, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione non ha dato una spiegazione sufficientemente completa delle ragioni poste a suo fondamento. In primo luogo, ha omesso di fornire una motivazione in ordine al diniego 2 del riconoscimento della continuazione, oltre che tra i reati di cui ai nn. 4) e 5) (estorsione consumata dal dicembre 2013 al gennaio 2014 e detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti dell'8 luglio 2016), anche con quello di cui al n. 6 che riguarda una tentata estorsione commessa dal 15 settembre 2017 al 10 maggio 2018. Se si considera che la continuazione è stata riconosciuta in ragione della condizione di tossicodipendente del condannato, non si comprende, mancando ogni spiegazione al riguardo, per quale ragione quel vincolo sia stato escluso per un reato omogeneo e, anch'esso, temporalmente collocabile nel periodo di dipendenza dagli stupefacenti. Altra carenza motivazionale si riscontra nella considerazione "cumulativa" dei reati di cui alle sentenze nn. 1) e 2) (entrambe relative al reato di furto), rispetto a quelli giudicati con le altre sentenze, laddove, all'evidenza, il giudizio relativo all'esistenza del vincolo della continuazione tra reati giudicati con diverse sentenze definitive, deve avere riguardo alle singole fattispecie e non può essere compiuto con valutazioni globali. Peraltro, non è dato comprendere (mancando ogni motivazione sul punto) quale sia stata la ragione che ha impedito al giudice dell'esecuzione di riconoscere il vincolo della continuazione, quanto meno, tra i reati di cui alle sentenze in materia di furto, non risultando sufficiente la motivazione riferita alla mancanza di una adeguata documentazione della condizione di tossicodipendenza, a fronte della deduzione difensiva con la quale è stato segnalato come risulti agli atti che il ricorrente versasse in quella condizione sin dall'età adolescenziale. Anche su tale punto, non è stata fornita adeguata motivazione se si considera che «l'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati (nella specie, dieci anni) non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale» (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387). 3. Da quanto esposto discende l'annullamento dell'impugnata ordinanza sul punto, con rinvio al giudice dell'esecuzione - in diversa composizione, come prescrive la sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 - affinché rivaluti l'istanza del ricorrente, in piena libertà di giudizio, ma con motivazione immune da omissioni e profili di illogicità. 3
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla statuizione reiettiva dell'istanza di continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma. Così deciso il 09/05/2023